Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: la Corte di Appello di Roma conferma condanna al Ministero della Salute a favore di una donna contagiata nel 1965.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2969 dell’11 maggio u.s., ha confermato la pronuncia emessa in primo grado con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di € 360.000,00 in favore di una donna che, all’età di 31 anni, era stata contagiata a seguito di trasfusioni di sangue infetto presso l’Ospedale di Sezze.
Il giudizio,introdotto nel 2008, si concludeva nel 2011 con il riconoscimento del risarcimento, in quanto veniva accertato che il sangue somministrato alla donna fosse stato veicolo del contagio da epatite C.
Nella sentenza viene ribadito che, durante il ricovero del 1975 presso l’Ospedale di Sezze, non vennero effettuati i dovuti controlli sulle sacche di sangue trasfuse alla donna e che, se anche all’epoca non era stato reso obbligatorio il test di rilevamento dell’epatite C sulle donazioni di sangue (poiché inventato solo nel 1989) i sanitari avrebbero potuto evitare il contagio alla donna con strumenti indiretti (quali il termo-trattamento del sangue donato per inattivazione di eventuali virus, oppure l’esclusione delle sacche ricevute per presenza di enzimi rilevatori di epatiti).
La sentenza che ha, dunque, confermato la condanna del Ministero della Salute per la condotta dell’ospedale di Sezze e ha evidenziato che non poteva non essere noto alla comunità scientifica e medica che, a cavallo dell’epoca delle trasfusioni alla donna di Sezze del 1975, erano stati pubblicati (fra 1965 e il 1983) cinquantadue articoli di studi che informavano i medici dei rischi infettivi epatici delle trasfusioni di sangue.
L’importanza di questa pronuncia risiede nell’aver confermato un’ulteriore volta l’esistenza di conoscenze medico – scientifiche sui rischi collegati alle emotrasfusioni a partire almeno dalla metà degli anni ’60.
Purtroppo, infatti, è da stigmatizzare che taluni Tribunali persistano, pur in presenza di un consolidato orientamento della Cassazione sul punto, a negare tale assunto.
Il Parlamento approva la legge sulle unioni civili.
L’11 maggio u.s., la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo di legge sulle coppie omosessuali, che prevede per la prima volta in Italia l’istituto dell’Unione civile tra persone dello stesso sesso, e le convivenze di fatto.
La legge, intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, e che al momento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce una disciplina per le coppie tra omosessuali, definite quale specifica formazione sociale, e dedica una specifica sezione alla convivenza di fatto sia etero che omosessuali, prevedendo la possibilità di stipulare contratti di convivenza, in forma scritta, davanti ad un avvocato o ad un notaio.
Ai sensi di tale legge, viene considerata quale “specifica formazione sociale” quella tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni. Gli atti dell’unione, con i relativi dati anagrafici, regime patrimoniale e residenza, verranno registrati nell’archivio dello stato civile. Le parti potranno stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune a scelta tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome.
Con la costituzione dell’unione civile, infatti, le parti acquistano pari diritti e doveri; sussiste per entrambi l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni concordando tra loro l’indirizzo della vita familiare e nel fissare la residenza comune. Per quel che concerne diritti successori e reversibilità, si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni.
In relazione, poi, allo scioglimento dell’unione civile, sarà sufficiente manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di separarsi davanti all’ufficiale di stato civile.
Al fine di garantire l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole “coniuge” – “coniugi”, ovunque ricorrano in altri testi di legge, si applicano anche alle unioni civili.
Tale analogia, tuttavia, non riguarda la legge del 4 maggio 1983, n.184 sulle adozioni escludendo in tal modo la stepchild adoption, ossia la possibilità di ricorrere all’adozione del figlio del partner all’interno delle coppie omossessuali. Tuttavia all’articolo 3 del testo di legge si specifica che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti” per cui spetterà alla magistratura pronunciarsi caso per caso sul tema delle adozioni per le coppie gay.
Per quanto attiene invece alle convivenze di fatto, ai sensi della nuova legge, si intendono “conviventi di fatto” le due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie).
Ed infine, per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, in caso di cessazione della convivenza di fatto, sarà il giudice a stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L’assegno verrà determinato in relazione alla durata della convivenza.
Lo Studio saluta positivamente questa nuova regolamentazione, che finalmente riconosce diritti a coppie dello stesso sesso, oltre che ai conviventi di fatto, per troppo tempo discriminati. Siamo a disposizione di chi abbia necessità e assistenza legale per la predisposizione dei contratti di convivenza e di ogni altro adempimento e incombenza relativo alla nuova disciplina.
La Corte europea condanna ancora l’Italia in materia di allontanamento dei minori.
Con la sentenza Cincimino c. Italia dello scorso 28 aprile 2016, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato nuovamente l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della CEDU (diritto ad un vita privata e familiare), in una fattispecie concernente i rapporti madre-figlia.
Il ricorso era infatti stato promosso dalla sig.ra Cincimino, la quale contestava il divieto di vedere la figlia impostole dalle autorità nazionali, accusandole di non aver garantito il rapporto tra lei e sua figlia e di aver compromesso il suo ruolo di madre, in violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU). I tribunali interni avevano affidato la figlia al padre, con la previsione di due incontri settimanali madre-figlia alla presenza di un assistente sociale, e ciò sulla base di una consulenza che indicava problemi psichiatrici ed emotivi della ricorrente, per cui era nell’interesse superiore della bambina essere separata dalla madre.
Successivamente, nel corso degli anni, la ricorrente avevo chiesto più volte alla Corte di appello una nuova perizia, dichiarando di aver nel frattempo seguito un corso di psicoterapia e allegando un certificato attestante che non soffriva più di alcun disturbo. Tuttavia, i giudici interne avevano sempre rigettato le sue istanze, negando una nuova consulenza d’ufficio sulla ricorrente.
La Corte ha ricordato che nei casi riguardanti la vita familiare, rompere il contatto con un bambino molto piccolo può risultare in un crescente deterioramento del suo rapporto con il genitore. Il principio dell’interesse superiore del bambino richiede che soltanto circostanze del tutto eccezionali possono portare ad una rottura definitiva dei legami familiare e che lo stato deve fare tutto il possibile per mantenere e tutelare le relazioni personali tra genitori e figli.
La corte, nel caso di specie, ha ritenuto che l’assenza di una perizia recente e indipendente sulla ricorrente abbia compromesso il processo decisionale posto in essere dalle autorità nazionali non soddisfacendo le esigenze procedurali richieste dall’art 8 CEDU. Secondo la Corte era pertanto necessaria, al fine di consentire la piena tutela dei diritti garantiti dall’art 8 CEDU, una nuova valutazione delle condizioni psichiatriche della ricorrente.
Nuova direttiva dell’Unione Europea sul processo penale minorile.
Lo scorso 11 maggio, è stata approvata la Direttiva sul processo penale minorile, che garantisce l’assistenza legale obbligatoria per il minore indagato o imputato sul territorio dell’UE, la detenzione separata e la formazione continua per tutti gli operatori coinvolti nei procedimenti giudiziari.
Dati statistici rivelando che ogni anno circa un milione di minori entra nel circuito della giustizia penale degli Stati membri dell’Unione europea. La nuova normativa, stabilendo un catalogo di diritti e garanzie minime, mira ad uniformare gli ordinamenti nazionali sul punto, delineando un modello europeo di giusto processo minorile nel quale la necessità dell’accertamento del reato e della responsabilità degli autori è posta a tutela del superiore interesse del minore, attese le sue specifiche esigenze ed il particolare stato di vulnerabilità.
Oltre al principio dell’assistenza legale obbligatoria per i minori penalmente indagati o imputati in ogni fase del giudizio, la direttiva prevede una fase del procedimento, precedente l’imputazione, tesa a valutare il grado di colpevolezza e le misure cautelari applicabili, nonché i possibili percorsi rieducativi, alla luce della personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale.
Il testo introduce altresì il principio della detenzione separata per i minori privati della libertà personale sul territorio dell’U.E. senza discriminazione alcuna, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di pensiero.
La nuova normativa impone, inoltre, una formazione ad hoc per tutti gli operatori che entrano in contatto con i minori nel corso del procedimento (giudici, pubblici ministeri, difensori, forze di polizia) sui diritti del minore e sulla sua psicologia.
Si auspica che la direttiva riceva piena e tempestiva applicazione da parte dall’Italia, anche attraverso una riforma dell’ordinamento penitenziario minorile che tenga conto della particolare condizione di vulnerabilità che necessariamente caratterizza il minore in stato di detenzione.
Convegno dell’IDHAE e dell’ordine degli avvocati di Atene su “La crisi dei diritti dell’uomo”.
L’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens (IDHAE) ha organizzato, per il prossimo 3 giugno ad Atene, un incontro in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Atene sul tema “Les droits de l’homme en crise”.
L’evento – il cui titolo è volutamente suscettibile di una duplice interpretazione – nasce dalla volontà, da un lato, di analizzare il ruolo che riveste la tutela dei diritti umani nell’ambito dell’attuale crisi economica ed istituzionale in Europa; dall’altro, di stigmatizzare la situazione di crisi, in cui versa oggi la stessa tutela dei diritti umani.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana e l’Avv. Mario Melillo parteciperanno all’evento rispettivamente in qualità di Presidente e di Segretario Generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU).
In particolare, nel corso della prima sessione pomeridiana del convegno, l’Avv. Prof. Lana svolgerà una relazione sul tema “Le crépuscule des droits de l’Homme?”, soffermandosi ad analizzare se e come il sistema della Corte di Strasburgo possa fornire una valida risposta alla richiamata crisi dei diritti umani.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana interverrà all’incontro che si terrà a Ventotene sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 “L’Europa che vogliamo: il ruolo dell’avvocato per la costruzione dell’Europa unita nel trentennale della scomparsa di Altiero Spinelli”.
Il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un incontro che si terrà a Ventotene, presso il Centro Congressi, nelle giornate di sabato 21 maggio e domenica 22 maggio 2016, in occasione del trentennale della scomparsa di Altiero Spinelli che, insieme ad Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann, fu uno degli ideatori del Manifesto di Ventotene per la promozione dell’unità europea.
Lo scopo dell’incontro è quello di mettere a confronto avvocati, ovvero i naturali difensori dei diritti, nonché magistrati, docenti universitari unitamente e tutte le componenti della società civile in relazione al tema della difesa e del rispetto dei diritti umani fondamentali.
Il programma relativo al primo giorno di incontro, prevede una prima sessione sulla difesa dei diritti fondamentali in Europa e una seconda relativa alla cultura dei diritti in Europa. L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana interverrà nella giornata di sabato analizzando come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo abbia svolto un ruolo positivo per l’Europa attraverso un’attività di omogeneizzazione nella tutela dei diritti umani.
Nella giornata di domenica 22 si terrà, invece, la tavola rotonda “Quale Europa?”, alla quale, tra gli altri, interverranno il vice presidente del CNF Francesco Logrieco, Francesco Caia, coordinatore commissione diritti umani e Mediterraneo, Piero Sansonetti, Direttore de “Il Dubbio”, Roberto Chenal, Referendario presso la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Alfredo Guardiano, Consigliere della quinta sezione penale della Corte di Cassazione.
L’avv. Melillo partecipa al convegno “Omofobia, Violenza e Discriminazioni da Orientamento Sessuale”, presso la Sala consiliare del Comune di Ancona.
In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-trans-fobia, ieri 17 maggio, si è svolto il convegno “Omofobia, Violenza e Discriminazioni da Orientamento Sessuale”, presso la ex Sala del consiglio comunale di Ancona, promosso dal Centro Ascolto ed Antiviolenza Ancona dell’Associazione Anddos (Associazione Nazionale contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale) e con il sostegno dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. In particolare, in rappresentanza dell’UFTDU ha partecipato l’avv. Mario Melillo, Segretario Generale.
Un’iniziativa importante che quest’anno si è svolta in un momento molto delicato per il Paese, dove finalmente è stata approvata una legge sulle Unioni civili, mira ad approfondire la tematica della discriminazione nei confronti delle persone omosessuali o transessuali, che spesso si traduce in azioni o comportamenti violenti che arrecano danno a chi li subisce o ne è vittima nella sua sfera personale, psicologica, giuridica, sociale e lavorativa.