Le Sezioni Unite della Cassazione civile si pronunciano sul risarcimento del danno punitivo nel nostro ordinamento.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile con sentenza n. 16601/2017 hanno affermato il seguente principio di diritto: “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi (punitive damages).
Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.
I danni punitivi (o esemplari) sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law, in particolare, degli Stati Uniti che prevedono, in caso di responsabilità del danneggiante per dolo o colpa grave, il riconoscimento al danneggiato di un ulteriore risarcimento c.d. punitivo, oltre a quello necessario per compensare il danno subito.
La riconoscibilità del risarcimento punitivo è sempre da commisurare agli effetti che la pronuncia del giudice straniero può avere in Italia, ma in via generale, dice la Corte, non é incompatibile con il sistema italiano.
Si tratta di una pronuncia che supera le precedenti, rese dalla Corte di Cassazione che avevano decretato l’estraneità al risarcimento del danno dell’idea di punizione.
Nella pronuncia in commento (visionabile cliccando QUI), le Sezioni Unite hanno evidenziato la compatibilità con l’ordine pubblico italiano del danno puntivo, laddove la responsabilità civile assume una concezione polifunzionale.
La Corte auspica una “intermediazione legislativa”, secondo il principio degli artt. 23, 24 e 25 della Costituzione, del nostro sistema risarcitorio, alla luce del mutato concetto di ordine pubblico, definito quale “complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici” e “sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione europea dall’art. 6 TUE (Cass. 1302/13)”.
Si tratta di un importante primo passo verso l’apertura del sistema risarcitorio italiano a nuove forme di tutela del soggetto danneggiato.
Affido condiviso: i minori restano nella casa coniugale, i genitori si alternano.
L’affidamento condiviso temporalmente paritetico tra i genitori, che sembra essere tanto in auge negli ultimi tempi in alcuni tribunali italiani, può attuarsi in diversi modi: tra di essi, quello enunciato dal Tribunale di Castrovillari con decreto del 23 giugno 2017.
Nel caso di specie, i genitori – con un accordo di separazione consensuale – avevano proposto una soluzione in forza della quale il minore sarebbe rimasto sempre nella casa familiare, mentre i genitori avrebbero dovuto alternarsi nella coabitazione con il piccolo, soggiornandovi a turno e garantendo, così, una maggiore stabilità per il figlio.
Il giudice, pur prendendo atto che si tratta di un scelta non usuale nella generalità dei casi di affido, la ha comunque ratificata, ritenendola meritevole di approvazione in quanto idonea ad assicurare che il minore mantenga un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre, evitando che uno di essi acquisti una posizione di prevalenza rispetto all’altro. Nel caso di specie, si tratta di una soluzione che non presenta neanche alcuna controindicazione logistica, in quanto i genitori vivono e lavorano nella medesima città in cui è situata la casa familiare, di proprietà del padre.
Di conseguenza, in virtù dell’affido alternato ai genitori, il Tribunale di Castrovillari ha poi ritenuto che né la madre né il padre debbano versare un contributo a favore dell’altro per le spese sostenute in regione della coabitazione del minore: stante l’equivalenza dei tempi trascorsi con il piccolo, ognuno ne affronterà gli oneri naturalmente in maniera equilibrata.
Si tratta di una pronuncia assolutamente singolare nella giurisprudenza del diritto di famiglia.
I figli restano affidati alla madre anche se la stessa ha uno stile di vita ‘non consono dal punto di vista morale’.
Con l’interessante sentenza della Cassazione n. 17137 dell’11 luglio 2017, la Corte ha ribadito che il criterio che va seguito nel disporre (e mantenere) l’affido condiviso tra i genitori, resta quello dell’interesse dei minori.
Ed infatti, con la pronuncia su richiamata (consultabile cliccando QUI), precisa che “la regola dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, posta dall’art. 337 ter c.c., in funzione del diritto dei figli a mantenere la bigenitorialità, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore”.
Per tali motivi, La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello che aveva focalizzato la sua attenzione non già, come avrebbe dovuto, sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori – che la norma impone dover essere specificatamente esplicitato – ma direttamente sullo stile di vita della madre, ritenuto non consono dal punto di vista morale, in riferimento a imprecisate vicende relative al contesto familiare di appartenenza della stessa, e senza neppure considerare che le figlie minori sono collocate presso il padre.
Si tratta, per vero, di una conferma sul tema dell’affido condiviso.
La Cassazione sull’assegno di reversibilità e la convivenza prematrimoniale.
Tra i fattori rilevanti ai fini della determinazione della quota di reversibilità tra due donne, rispettivamente la ex moglie e l’attuale convivente del defunto, emerge non solo la durata dei due matrimoni, ma anche l’entità dell’assegno riconosciuto alla ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 16602/2017 che ha rigettato il ricorso proposto dalla ex moglie di un uomo contro la seconda. Il giudice di merito aveva deciso che la pensione di reversibilità dello scomparso dovesse essere corrisposta in parti uguali. Nonostante l’impugnativa di una delle due, la Corte territoriale ha precisato che il meccanismo divisionale non è uno strumento di perequazione economica fra le posizioni degli eventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.
Pertanto, la ripartizione del trattamento economico andrebbe effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi quale l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Né sembra rilevare, sul punto, la diversa durata dei due matrimoni contratti dal defunto con le parti in causa.
Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia: profili giuridici, sociali e culturali”: al via le iscrizioni.
Sono aperte le iscrizioni del nuovo Corso di specializzazione “MIGRAZIONI, INTEGRAZIONE E DEMOCRAZIA: profili giuridici, sociali e culturali”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense. Il Corso si articolerà in una serie di 9 incontri a tematica multidisciplinare dall’8 settembre al 3 novembre 2017, per una durata complessiva di 36 ore. Ciascuna giornata si svolgerà il venerdì pomeriggio (dalle ore 13:45 alle ore 17:30) presso il Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, in Viale David Lubin, 2 – Roma.
L’obiettivo è di fornire un quadro interdisciplinare della materia dell’immigrazione, dal punto di vista giuridico, economico, demografico e antropologico, nonché dal punto di vista giornalistico, sociologico, medico e psicologico, con l’espressa intenzione di illustrare, per la prima volta, questo complesso fenomeno in una prospettiva a 360 gradi, analizzandone le varie sfaccettature e tentando di fornire una visione quanto più completa possibile ai fruitori del corso.
È evidente infatti che le questioni in gioco, dal flusso costante di migranti in arrivo, alle problematiche relative all’ingresso, all’identificazione, alla circolazione, all’accoglienza e all’integrazione nel tessuto sociale, sino all’assistenza medica e alle prestazioni sociali e alla tutela delle relazioni familiare, richiedano un approccio multidisciplinare da parte di professionisti appositamente formati e in grado di fronteggiare la nuova sfida delle migrazioni internazionali.
Le lezioni si terranno nei seguenti venerdì del corrente anno: 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 29 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre 2017.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 30 iscritti. Ai fini di un ottimale svolgimento dell’attività didattica è altresì previsto un numero massimo di 90 partecipanti.
Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto inoltre 20 crediti formativi per l’intero corso.
Trovate qui il programma e la scheda di sintesi del Corso.
School «The Future of Human Rights in Europe – Il Futuro dei Diritti Umani in Europa», Nuoro, 21 luglio 2017.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana parteciperà, il prossimo 21 luglio, alla seconda edizione della Summer School Gianfranca Deiana sul tema «The Future of Human Rights in Europe – Il Futuro dei Diritti Umani in Europa», che si terrà a Nuoro dal 17 al 23 luglio 2017.
Il corso è promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari ed il Consorzio per la promozione degli Studi universitari nella Sardegna centrale UniNuoro ed ha il patrocinio dell’Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro, in collaborazione con il Comune di Nuoro, il Consiglio Italiano del Movimento europeo, Europe Direct e la Camera di Commercio di Nuoro.
La Summer School è un corso intensivo articolato in cinque giornate di lezione e studiato per rispondere alle nuove esigenze di approfondimento culturale ed interdisciplinare.
Il programma prevede lezioni frontali, cases studies, workshop sui diritti dei migranti ed una lezione itinerante al carcere di massima sicurezza di Nuchis, ma anche momenti dedicati alla scoperta della cultura e delle tradizioni della Sardegna.