Riscosse le somme relative ad una procedura esecutiva contro il Ministero della Salute innanzi al Tribunale di Roma.
Lo Studio legale Lana Lagostena Bassi ha raggiunto in questi giorni l’ennesimo traguardo in tema di ‘sangue infetto’. Il team legale era infatti intervenuto in una procedura esecutiva contro il Ministero della Salute, allo scopo di vedere soddisfatti i diritti di alcuni suoi Assistiti che avevano visto riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno da emoderivati in alcune sentenze. Il Giudice incaricato dell’esecuzione – a distanza di pochi mesi dall’ordinanza del luglio scorso con cui aveva assegnato le somme ai singoli creditori – ha nuovamente rigettato l’istanza di sospensiva con cui il Ministero si era opposto al predetto provvedimento. L’iniziativa del Ministero è stata bocciata altresì con una ‘sonora’ condanna alle spese processuali. I Clienti interessati sono già stati contattati dallo Studio. L’importante risarcimento rappresenta certamente una conferma dello sforzo profuso dallo Studio Lana Lagostena Bassi che, da anni, segue e difende con passione e dedizione le sfortunate vittime del ‘sangue infetto’.
L’ordinanza n. 4701 del 2014 del Tribunale dei minorenni di Bologna.
Con l’ordinanza n. 4701, emessa in data 10 novembre 2014, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 in tema di adozione di minori, nella parte in cui non consentono al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore il riconoscimento della sentenza straniera attestante la sua adozione in favore del coniuge del genitore. Nel caso in esame, i genitori del minore sono due donne conviventi da anni e regolarmente sposate all’estero.La partner della madre biologica del minore, dopo aver ottenuto negli USA l’adozione del bambino, aveva chiesto il riconoscimento anche in Italia dell’adozione stabilita all’estero.
Secondo i giudici di Bologna, la questione afferente all’eventuale riconoscimento in Italia della sentenza estera attestante l’adozione del minore, da parte del coniuge del genitore biologico, prescinde (e va distinta) dall’altra questione attinente agli effetti del matrimonio regolarmente celebrato all’estero dalla coppia omosessuale. Nell’ordinanza, infatti, si legge che: “il matrimonio celebrato all’estero tra Newsletter n. 8 dell’1 dicembre 2014 persone di sesso uguale non è più considerabile come contrario all’ordine pubblico: la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio, non è più condivisibile alla luce del mutato quadro sociale ed europeo. Il matrimonio same sex, infatti, non è inesistente ma improduttivo di effetti giuridici in Italia per l’assenza di una specifica legge”. Alla luce delle suddette considerazioni, il Tribunale di Bologna ha ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35-36 della legge sull’adozione che, come interpretati dal diritto vivente, non permettono al giudice di stabilire se è nell’interesse del minore riconoscere effetti giuridici al provvedimento estero che ha pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore biologico. Pertanto, sarà la Corte Costituzionale a decidere sul caso. Un caso simile è stato recentemente deciso dal Tribunale per i minorenni di Roma che, con la sentenza n. 299, 30 luglio 2014, ha accolto la domanda di adozione presentata dalla convivente della madre biologica del minore, il tutto attraverso un’argomentazione orientata a tutelare il superiore interesse del minore. Il veicolo giuridico utilizzato dal Tribunale di Roma è rappresentato dal Titolo IV della legge sull’adozione – nello specifico dall’art. 44 lettera d) – che prevede e disciplina “l’adozione in casi particolari”. La sentenza, al riguardo, chiarisce che la norma richiamata non prevede la necessità di un “rapporto di coniugio” e dunque Newsletter n. 8 dell’1 dicembre 2014 “può essere disposta a favore del convivente del genitore dell’adottando”. E siccome “non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali”, essa “non può non applicarsi anche a conviventi del medesimo sesso”. Del resto, una lettura diversa, precisa il Collegio, “sarebbe contraria alla ratio legis, al dato costituzionale nonché ai principi di cui alla CEDU di cui l’Italia è parte”. Il Tribunale, a supporto della propria argomentazione, richiama, altresì, la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 601/2012) e della Corte Costituzionale (sent. n. 138/2010). Quest’ultima, in particolare, ha riconosciuto come formazione sociale da tutelare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso. Pertanto “una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza degli adottanti, un’interpretazione che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità […] sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela dei diritti fondamentali (art.. 2 Cost)”. Infine, sempre sotto il profilo ordinamentale, una simile esclusione confliggerebbe con gli articoli 14 e 8 della CEDU. Insomma, un argomento piuttosto delicato ma invero interessante, sul quale i giudici ordinari, pur riconoscendo l’esigenza di proteggere i diritti delle coppie same-sex, hanno adottato due diverse soluzioni: il giudice di Roma con un interpretazione convenzionalmente orientata della normativa sull’adozione, il giudice di Bologna con una richiesta di intervento della Corte Costituzionale sul punto. L’intervento del giudice delle leggi potrebbe dunque far luce, anche in materia di adozione, su fattispecie sensibili relative alle coppie omosessuali. La Corte, come noto, è stata più volte chiamata a decidere negli ultimi anni sulla questione delle coppie dello stesso sesso, con riferimento a svariate altre problematiche (quali, ad esempio, il tema del matrimonio), e puntualmente si è dimostrata più lungimirante e al passo con i mutamenti sociali rispetto al legislatore, ripetutamente richiamato dai giudici costituzionali a intervenire su queste delicate ma imprescindibili tematiche.
Il Tribunale di Milano riconosce un vitalizio a un piccolo affetto da autismo: aveva fatto il vaccino esavalente. Il Ministero non fa appello: la sentenza ora è definitiva.
È di pochi giorni fa la sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano che ha condannato il ministero della Salute a versare un assegno bimestrale, per tutta la vita, a un bimbo affetto da autismo, a cui nel 2006 fu iniettato il vaccino esavalente prodotto dalla multinazionale GlaxoSmithKline.L’importante pronuncia – che potrebbe aprire un varco nella prossima giurisprudenza sul tema – ha stabilito che, nel caso esaminato vi era un “nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia”, come si legge nel dispositivo.Nel corso del giudizio, la perizia del medico legale nominato dal Tribunale aveva infatti ritenuto: “probabile che il disturbo autistico del piccolo sia stato concausato, sulla base di un polimorfismo che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti (o inquinanti), dal vaccino Infanrix Hexa Sk”.Nel corso del giudizio si è accertato che la causa scatenante dell’autismo è stata il vaccino esavalente. Si tratta di un vaccino somministrato con tre iniezioni nel primo anno di vita, protegge da poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse e infezioni da Haemophilus influenzae di tipo B.
Il bambino riceverà un assegno bimestrale il cui importo sarà calcolato a partire da una base di 1.683 €, più un indennizzo una tantum.
Prima di rivolgersi al giudice, la famiglia del bambino – che ha nove anni e a cui l’autismo è stato diagnosticato nel 2010 – aveva presentato nel 2011 una domanda di indennizzo al ministero, respinta. Di qui la decisione di intentare causa.
Avverso tale sentenza il Ministero non ha proposto appello, per cui la sentenza è passata in giudicato.
Il post adozione nella società e nella scuola e le specificità del bambino adottato: inserimento, relazioni, intercultura.
Lo scorso 27 novembre, l’Avv. Anton Giulio Lana, quale esperto di tutela di minori ed adozioni nazionali ed internazionali, ha partecipato come docente al corso di formazione specialistica “Il post adozione nella società e nella scuola e le specificità del bambino adottato: inserimento, relazioni, intercultura”. Il corso, tenutosi presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze con il patrocinio dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, ha avuto ad oggetto l’analisi di tre macro-aree tematiche tra loro collegate: 1) la specificità del bambino adottato e i diversi contesti di provenienza; 2) l’inserimento educativo e scolastico e 3) l’inserimento sociale ed extrascolastico. Il programma del corso è disponibile sul nostro sito cliccando QUI.
XVa edizione del corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani.
Anche quest’anno l’Avv. Anton Giulio Lana – Segretario Generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) – ha partecipato, in qualità di coordinatore e docente, al corso annuale di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, patrocinato dal Consiglio d’Europa nonché dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Il corso, ormai alla sua quindicesima edizione, si è concluso il 28 novembre u.s. e ha visto la partecipazione dei massimi esperti in materia, quali, tra gli atri: Guido Raimondi, Giorgio Gaja, Enzo Cannizzaro, Francesco Crisafulli, Filippo Donati, Lucia Tria, Paolo Cancemi, Maurizio De Stefano, Andrea Tamietti, Vittorio Manes e Andrea Saccucci. I materiali del corso sono disponibili sul sito dell’UFTDU cliccando QUI.