Il genitore che si converte ad altra religione non può imporre la propria scelta al figlio.
Con sentenza n. 12954 del 24 maggio 2018, la Corte di Cassazione (Prima Sezione civile) ha chiarito che il genitore non può imporre al figlio di abbracciare la nuova confessione religiosa a cui ha aderito dopo la fine della relazione more uxorio. Pertanto, dal momento che il criterio fondamentale a cui deve sempre attenersi il giudice nel determinare le modalità di affidamento dei figli minori in caso di conflitto tra i genitori è il superiore interesse del minore, tale criterio può comportare che al genitore sia impedito di condurre il proprio figlio alle manifestazioni religiose se questi abbia manifestato un disagio nel parteciparvi che può turbare il suo diritto a una crescita sana ed equilibrata.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, al padre era stato fatto divieto, dal Tribunale di Livorno, di condurre con sé la figlia, nata da una convivenza di fatto, agli incontri e alle manifestazioni organizzate dai Testimoni di Geova, credo religioso a cui l’uomo si era convertito dopo la fine della convivenza.
La minore, che era cresciuta ed educata secondo i principi della religione cattolica, aveva manifestato il proprio disagio a partecipare a tali incontri; anche l’espletata CTU psicologica aveva ritenuto pregiudicata l’equilibrata crescita emotiva della minore, a causa delle modalità con cui il padre intendeva portarla a conoscenza del proprio credo e a sollecitarla a seguirlo, impedendole di partecipare alle manifestazioni della religione cattolica.
Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno agito correttamente: nel fissare le modalità dell’affidamento dei figli minori in caso di conflitto genitoriale, il giudice deve attenersi al principio del superiore interesse del minore. La puntuale applicazione di tale principio può comportare “anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di libertà individuali dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo.”
Nasce la figura del “supervisore alla relazione” tra i coniugi in fase di separazione.
Con ordinanza del 18 aprile 2018, il Tribunale di Roma, in persona del Presidente della Prima Sezione Civile, ha previsto e condiviso il progetto di natura sperimentale del “supervisore di supporto della relazione” tra i coniugi durante la fase della separazione.
Nella fattispecie, a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice ha aderito alla proposta dei consulenti (in accordo con gli avvocati), di prevedere l’intervento di un operatore privato che supervisioni e supporti l’andamento della relazione tra i coniugi durante la fase della separazione, spesso caratterizzata da elevata conflittualità. Si tratta nella specie di un operatore privato specializzato e competente che – attraverso un’attività di monitoraggio continuo – miri ad assicurare e tutelare principalmente il benessere psicofisico dei minori.
Tale attività, come evidenziato nell’ordinanza, ha valenza extraprocessuale e potrà entrare a far parte degli atti di causa nelle forme consentite dal codice di rito attraverso depositi documentali o, in alternativa, istanze.
In conseguenza, con la collaborazione di tutte le parti coinvolte, è stato predisposto un “progetto condiviso”, il quale tiene conto sia del diritto del minore di godere di entrambe le figure genitoriali, sia del diritto/dovere di queste ultime di assolvere a tale funzione. Pertanto, il “supervisore della relazione” avrà il compito di trascrivere le proprie valutazioni che siano diretta conseguenza delle osservazioni dirette e dei colloqui effettuati e di inviare periodicamente una dettagliata relazione ai Consulenti Tecnici nominati dalle parti.
Convegno “Cyberbullismo e deontologia dell’informazione: come informare, prevenire e intervenire” – Bologna, 30 maggio 2018.
Lo scorso 30 maggio, l’Avv. Anton Giulio Lana è intervenuto al Convegno “Cyberbullismo e deontologia dell’informazione: come informare, prevenire e intervenire”, organizzato a Bologna dall’ Ordine Giornalisti dell’Emilia-Romagna e La Fondazione dell’Ordine in collaborazione con Inner Wheel Bologna.
I relatori hanno esaminato il fenomeno del cyberbullismo e le connesse questioni di natura socio-giuridica, clinica, pedagogica e comunicativa, alla luce delle recenti normative italiane e internazionali e della deontologia professionale. L’evento è stato organizzato in occasione dell’apertura di uno sportello, a cura dall’Inner Wheel di Bologna, finalizzato ad informare e prevenire il dilagare di tale fenomeno e ad intervenire – con professionalità e strumenti adeguati – sulle attuali emergenze che interessano ormai non solo il mondo scolastico, ma l’intera società contemporanea.
L’Avv. Lana ha portato il proprio contributo alla discussione con un intervento su “Cyberbullismo, hate speech, hate crimes: fenomeni di violenza ed intolleranza nel web e offline”.
Convegno del CNR sui diritti umani dei richiedenti asilo in Italia e in Ungheria – Roma, 23 maggio 2018.
In data 23 maggio 2018, si è tenuta a Roma, presso l’Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), una conferenza dal titolo “Human Rights of Asylum Seekers in Italy and Hungary. Influence of International and Eu Law on Domestic Actions”.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana è intervenuto presentando il suo lavoro sulle innovazioni introdotte nella legislazione italiana con il decreto “Minniti – Orlando” recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale.
Qui potete trovare il programma dell’evento.
Privacy: entra in vigore il Regolamento UE 2016/679.
In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, noto anche come GDPR, in materia di protezione dei dati personali. Superato il precedente sistema secondo il quale ciascuno dei Paesi membri dell’Unione europea aveva la propria struttura di tutela in materia di privacy, a partire da tale data, gli Stati membri sono tenuti a dotarsi tutti delle medesime regole: le disposizioni nazionali restano in vigore solo se compatibili con quanto prescrive il General Data Protection Regulation.
Il regolamento evidenzia che – in conseguenza della rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione – i dati personali dei cittadini rappresentano, nel mondo di oggi, un bene giuridico di primo rilievo, la cui condivisione e raccolta è aumentata in modo significativo. Tale novità richiede inevitabilmente che venga tracciato un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’economia digitale nel mercato interno.
L’avvocato, nel momento in cui gli viene conferito l’incarico, diviene titolare del trattamento dei dati, che potranno essere divulgati solo a fini professionali e dietro consenso del cliente.
Secondo il regolamento europeo, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, deve fornire alcune informazioni, tra cui – per quanto attiene le pratiche professionali dell’avvocato: i propri dati identificativi, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, il periodo di conservazione dei dati personali, l’esistenza del diritto del cliente di chiedere all’avvocato l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (compatibilmente con quanto previsto dalle norme dettate in materia di obbligo di conservazione dei fascicoli relativi ai mandati professionali espletati), oltre al diritto alla portabilità dei dati, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, ecc.
Tra le novità di maggior rilievo rientra la nuova figura del Data Protection Officer (DPO), ossia il “responsabile della protezione dei dati”. Questi dovrà assicurarsi che il titolare del trattamento rispetti effettivamente le regole in materia di privacy allo scopo di evitare le sanzioni previste.
Al fine di sorvegliare adeguatamente, il DPO dovrà vantare una conoscenza specialistica della normativa in materia di protezione dei dati personali, poiché potrà fungere da intermediario tra gli interessati e l’Autorità garante.