Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: il Ministero della Salute condannato al pagamento di oltre 179.598,00 € (Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 161/2017).
Lo Studio Lana Lagostena Bassi ha il piacere di segnalare l’ennesima sentenza positiva ottenuta in materia di sangue infetto.
La decisione della Corte d’Appello di Roma dello scorso 13 gennaio ha riformato al sentenza di primo grado, che aveva erroneamente escluso la responsabilità del Ministero convenuto, ritenendo che all’epoca dei fatti la scienza medica non disponesse delle conoscenze necessarie per monitorare il virus contratto. Invero, tale orientamento era stato superato già dalla nota sentenza n. 581/2008 della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che già a partire dai primi anni ’70 era noto il rischio di contagio di malattie lungo latenti attraverso la somministrazione di sangue e/o emoderivati.
La Corte ha, dunque, affermato la responsabilità del Ministero della Salute per aver omesso di ottemperare ai propri obblighi di farmacovigilanza ed ha condannato l’Amministrazione a risarcire la vittima, quantificando il danno subito in oltre 179.598,00 €.
Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: ancora una sentenza che condanna per il Ministero della Salute al pagamento di oltre euro 550.000 (Tribunale di Lecce, sentenza n. 2317/2017).
Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda risarcitoria della moglie e delle due figlie che hanno perso il loro congiunto a causa della contrazione del virus dell’HCV.
Ancora una volta viene confermata la responsabilità del Ministero della salute per aver omesso di ottemperare ai propri obblighi di farmacovigilanza con una condanna della Pubblica Amministrazione a risarcire le eredi della vittima, quantificando il danno subito in oltre 550.00,00 euro.
Anche con questa decisione viene ribadito l’orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 581/2008, la quale ha affermato che già a partire dai primi anni ’70 era noto il rischio di contagio di malattie lungo latenti attraverso la somministrazione di sangue e/o emoderivati.
Sangue infetto. “Equa riparazione” prevista dall’art. 27 bis L. 114/2014.
Per coloro che hanno deciso di aderire alla proposta di ‘equa riparazione’ di euro 100.000,00, prevista dall’art. 27 bis della legge 114/2014, lo Studio Lana Lagostena Bassi comunica che il Ministero della salute sta ultimando i pagamenti in favore dei danneggiati facenti parte della settima categoria tabellare (secondo l’ascrizione alle categorie di cui alla tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981) per poi proseguire con il versamento dell’emolumento nei confronti di coloro che fanno parte della categoria ottava.
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni a scuola.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni a scuola. Da 0 a sei anni, in assenza dei vaccini, i bambini non potranno accedere ad asili nido e scuole materne. Dai 6 ai 16 anni i genitori dovranno presentare alla scuola il certificato di vaccinazione, altrimenti il dirigente scolastico farà una segnalazione alla Asl, la quale contatterà la famiglia e darà un arco di tempo nel quale effettuare la vaccinazione al proprio figlio, se non lo farà andrà incontro a multe pesanti, fino a 7.500 euro. Inoltre chi violerà l’obbligo sarà segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.
L’obiettivo del decreto è quello di uniformare le regole sulle vaccinazioni nelle regioni di Italia, finora libere di darsi proprie regole sul tema. Ciò al fine di innalzare rapidamente il livello di copertura in tutta la nazione.
L’obbligo delle vaccinazioni per l’iscrizione a scuola scatterà dal prossimo settembre per la fascia di età 0-6 anni. Invece, dai 6 ai 16 anni, si dovrà cioè presentare alla scuola il certificato di vaccinazione; se non lo si presenta, il dirigente scolastico farà una segnalazione alla asl, la quale contatterà la famiglia e darà un arco di tempo nel quale effettuare la vaccinazione al proprio figlio. Se i genitori dovessero rifiutare la vaccinazione, ci saranno una serie di sanzioni da 500 a 7.500 euro, comminate dalle aziende sanitarie.
Inoltre, il genitore che violi l’obbligo di vaccinazione sarà segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.
Il decreto, come intuibile, è destinato a sollevare un forte dibattito nella comunità, tanto è vero che sono già stati organizzate delle manifestazioni contro il provvedimento legislativo.
La Cassazione sull’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11504 dell’11 maggio 2017, ha stabilito – in relazione ad un divorzio “vip” – che, ove il coniuge richiedente l’assegno di divorzio sia autosufficiente, tale assegno non va disposto. Ciò, per evitare “rendite parassitarie” a favore di chi, per conservare lo stile di vita coniugale, non si attivi per rendersi indipendente. Del resto, aggiunge la Corte, il divorzio estingue definitivamente ogni rapporto tra i coniugi, anche patrimoniale. I giudici di legittimità, con una decisione da molti definita storica, hanno infatti sconfessato l’orientamento sino ad ora maggioritario, teorizzando un nuovo principio di diritto, più aderente ai mutamenti economico-sociali del Paese ed individuando un nuovo criterio – quello dell’autoresponsabilità economica dei coniugi – al quale il giudice del divorzio dovrà uniformarsi in sede di statuizioni sull’assegno di mantenimento.
La sentenza sembra ripensare profondamente la giurisprudenza precedente sul tema: ed infatti, finora i giudici indicavano il tenore di vita matrimoniale come parametro per riconoscere l’assegno di divorzio. Accadeva, quindi, che una parte c.d. debole potesse godere di un cospicuo assegno, così da poter mantenere lo stile di vita precedente. Ora non più. Sembra tramontare l’era del matrimonio come mezzo di ascesa sociale.
Più precisamente, la Cassazione ha imposto ai giudici l’esecuzione di due valutazioni indipendenti l’una dall’altra: una prima valutazione (informata al parametro dell’ “autoresponsailità economica di ciascun coniuge“), diretta ad accertare l’esistenza del diritto all’assegno in astratto, con riferimento all’autosufficienza del coniuge richiedente – intesa quale disponibilità dei mezzi economici necessari per far fronte alle proprie esigenze, ovvero alla possibilità di procurarseli oggettivamente (tenuto conto del possesso di redditi personali, della capacità lavorativa, della disponibilità di una casa di abitazione, ecc…); una seconda valutazione (informata al principio della “solidarietà economica“), conseguente alla prima e diretta a determinare l’importo dell’assegno.
Tale quantificazione dovrà avvenire applicando i criteri indicati nell’ art. 5, comma 6 , l. 898/1970, (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, reddito di entrambi, durata del matrimonio), avendo tuttavia ben presente che lo stesso non dovrà più consentire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma dovrà essere tale da permettere al coniuge ‘debole’ di far fronte alle proprie necessità. Di conseguenza, d’ora in poi dovrà essere escluso il riconoscimento dell’assegno divorzile al coniuge che già risulti economicamente autosufficiente, in quanto in caso contrario ciò provocherebbe un suo indebito arricchimento, giustificato solamente dalla preesistenza di un matrimonio ormai estinto.
La Cassazione riconduce infatti questo istituto giuridico al principio di solidarietà – già riconosciuto a livello costituzionale (artt. 2 e 23 Cost.) e riproposto dalla normativa in materia matrimoniale (art. 143 c.c.) – il quale impone ai coniugi divorziati di avere riguardo alle condizioni di vita dell’ex partner, quanto meno come persona umana.
Quali sono le conseguenze della pronuncia? Se, d’ora in avanti, l’assegno di divorzio non spetta più al coniuge autonomo (in possesso di redditi e patrimonio, mobiliare e immobiliare) o in grado di diventarlo (per capacità di lavorare e disponibilità di un tetto), il coniuge che versi un assegno all’ex che sia – o possa essere – economicamente autosufficiente, sembra possa, pertanto, chiedere che tale assegno sia ridotto o, persino, cancellato, laddove sussistano elementi idonei che giustifichino l’azione per la modifica delle condizioni di divorzio.
Ovviamente, ciò non toglie che l’assegno possa essere chiesto, anche per la prima volta, dal coniuge che non possegga più i mezzi sufficienti per vivere e che non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Così stando le cose, ci pare assai utile, ed anzi necessario, ricorrere all’istituto dei patti prematrimoniali, affinchè ognuno abbia coscienza prima di cosa può avvenire alla fine del proprio matrimonio.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il 18 maggio scorso, ha commentato la sentenza nel corso di un’intervista rilasciata a “Panorama” e consultabile cliccando QUI.
Prime applicazioni della sentenza sull’assegno divorzile: il tribunale di Milano.
Tra i tribunali italiani che hanno per primi dato applicazione dei principi enucleati – in tema di assegno divorziale – dalla Cassazione, c’è un’ordinanza della nona sezione civile del tribunale di Milano dello scorso 22 maggio.
Pronunciandosi sul caso di due ex coniugi, entrambi lavoratori e con figli, il giudice ha chiarito come debba intendersi in concreto il concetto di “non indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente”, ed ha proposto – con una giurisprudenza ‘creativa’ – due possibili criteri.
Il primo parametro (non esclusivo) di riferimento — si legge nell’ordinanza milanese — può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato. In sostanza “euro 11.528,41 annui ossia circa 1.000 euro mensili”. Chi ha entrate superiori, secondo il ragionamento espresso nell’ordinanza, potrebbe non avere titolo all’assegno divorzile dall’ex coniuge.
Il secondo criterio suggerito dal giudice consente di considerare come soglia di autosufficienza «il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita». Un principio che ricorda le c.d. gabbie salariali, il sistema abolito nel 1972 che legava le retribuzioni al costo della vita dell’area geografica in cui viveva il lavoratore. Secondo questa seconda impostazione, a parità di altri fattori, un’ex moglie che abita in centro a Roma avrebbe diritto all’assegno divorzile pur percependo un reddito che invece non lo garantirebbe a un’ex moglie della provincia del sud Italia.
Svolte queste considerazioni di principio, nel caso concreto, il giudice ha posto a carico dell’ex marito l’obbligo di versare all’ex moglie un assegno di 450 euro al mese, oltre rivalutazione monetaria Istat.
Al di là della singola pronuncia, ciò che è intuibile e che – superato il principio del tenore di vita coniugale – è difficile individuare uno o più criteri per determinare l’autosufficienza.
Il rischio è che, da tribunale a tribunale, si adottino parametri diversi e che, in ogni caso, non venga tutelato – al di là dei casi di matrimoni ‘vip’ – il coniuge debole che abbia dato il proprio apporto di energie al ménage familiare, magari rinunciando o sacrificando la propria carriera, in costanza di matrimonio, e che si trovi, alla fine della relazione, a dover ‘sopravvivere’ con un esiguo assegno.
Diritto e convivenza interculturale, convegno a Bologna.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana sarà relatore il 20 giugno 2017 – in occasione della “ex nihilo conference” organizzata dal Consiglio Nazionale Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e sotto gli auspici della Presidenza Italiana del G7 – all’evento “Diritto e convivenza interculturale” avente ad oggetto i temi della cittadinanza globale ed il ruolo dell’avvocato nel dialogo tra le diverse culture, nella società odierna. L’Avv. Lana, Presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, coordinerà la sessione ‘educazione alla legalità e cittadinanza globale’ dove saranno presenti, tra gli altri: Guido Alpa, Professore di Diritto Civile alla Sapienza Università di Roma; Mario Ricca, Professore di Diritto Interculturale all’Università di Parma; Michal Rozbicki, Direttore del Center for Intercultural Studies all’università di St. Louis (USA);Peter Petkoff, Direttore del Law, Religion and International Relations Programme, Centre for Christianity and Culture del Regent’s Park College, Oxford (Gran Bretagna); Antonino Colajanni, Professore di Antropologia Sociale alla Sapienza Università di Roma;Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense; Giacinto Bisogni, Giudice della Suprema Corte di Cassazione; Raffaele Torino, Professore di Diritto Privato Comparato all’Università degli Studi, Roma Tre ed Alessandro Bernardi, Professore di Diritto Penale all’Università di Ferrara.
Il programma dell’evento è consultabile qui.
Giornata inaugurale del percorso formativo regionale dal titolo “adozione nuovo ‘sostantivo’ plurale”.
Mercoledì 7 giugno 2017, presso l’Auditorium del Padiglione Rama dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, ha avuto luogo la giornata inaugurale del percorso formativo regionale dal titolo “adozione nuovo ‘sostantivo’ plurale”. Il percorso formativo, rivolto agli operatori del Sistema Veneto Adozioni e patrocinato dall’Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, prevede 4 giornate ed ha visto l’iscrizione di 132 operatori delle equipes adozioni, degli enti firmatari del Protocollo Operativo Regionale, del mondo della Scuola e dei giudici onorari e togati. Tra i relatori della giornata introduttiva, l’Avv. Mario Melillo, Segretario Generale dell’Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani, che ha esposto l’excursus storico della normativa italiana sulle adozioni fino ad arrivare alla Legge n. 76/2016, istitutiva delle unioni civili. Particolare rilievo è stato dato, durante i lavori, ai valori fondanti il sistema della adozioni quali l’“interesse preminente del minore” e la nuova concezione di “famiglia” introdotta nel nostro ordinamento, è stata altresì posta considerevole attenzione sull’interpretazione di tali concetti, come enfatizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti Umani.
La tutela della vittima nel procedimento penale.
Il convegno promosso dall’Associazione Ius ac Bonum – e svoltosi lo scorso 5 giugno – ha affrontato il tema delle vittime vulnerabili recentemente introdotto all’interno dell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 212, 15 dicembre 2015 che ha recepito la Direttiva 2012/29/UE. Analizzando le molteplici questioni legate ai vari profili di vulnerabilità cui fa riferimento l’ordinamento italiano, con il magistrale coordinamento del Dott. Ernesto Lupo (Presidente Emerito della Corte di Cassazione), sono intervenuti la Dott.ssa Maria Finiti (Presidente della V Sezione del Tribunale di Roma), l’Avv. Anton Giulio Lana (Presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani), e l’Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). In particolare, si è fatta menzione alle peculiari categorie di vittime vulnerabili sia sotto il profilo soggettivo, in quanto nell’ordinamento si sono individuate posizioni particolarmente svantaggiate e deboli, come minori o stranieri che spesso non conoscono la lingua italiana e pertanto necessitano di tutele ad hoc come la messa a disposizione di un interprete; ma anche a determinate categorie di vittime di reati specifici quali violenze sessuali o domestiche che, nella maggior parte dei casi, purtroppo vedono come protagoniste le donne. Inoltre, di particolare rilevo l’analisi dell’Avv. Anton Giulio Lana sull’evoluzione della definizione di ‘vittima’ come elaborata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani nelle sentenze Talpis e Rumor, di forte impatto per il nostro Paese.
La locandina dell’evento è consultabile cliccando QUI.