Sangue infetto: l’11 aprile convegno sul tema “Le terapie innovative, prospettive di cura e sostenibilità”.
Il prossimo 11 aprile, presso Palazzo Rospigliosi, si terrà, in occasione della XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, il convegno sul tema “Le terapie innovative, prospettive di cura e sostenibilità”. I lavori, che si terranno presso la Sala delle Statue, inizieranno con una Conferenza Stampa per poi proseguire con una Tavola Rotonda.
Al centro della conferenza: la nazionalizzazione dei trial clinici in emofilia; le terapie con farmaci anti epatite C per i pazienti emofilici; le nuove terapie, la sostenibilità a breve e lungo termine; le nuove possibilità terapeutiche, lo stato dell’arte in Italia e in Europa. La tavola rotonda sui trial clinici si soffermerà, invece, sulle proposte per ottimizzare l’accesso dei pazienti emofilici alle sperimentazioni con i farmaci innovativi.
Alla Giornata, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, parteciperà, tra gli altri, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.
Stepchild adoption: il tribunale per i minorenni di Roma autorizza l’adozione per una coppia di papà gay.
Il tribunale dei minorenni di Roma, con la sentenza dello scorso 31 dicembre resa pubblica nei giorni scorsi dopo il passaggio in giudicato, ha riconosciuto la “stepchild adoption” in favore di due papà.
Una coppia di uomini, due professionisti romani, entrambi quarantenni, avanzavano richiesta di adozione nel giugno del 2015. La coppia richiedeva che il bimbo di uno dei due, di sei anni, concepito in Canada con la maternità surrogata, potesse essere adottata anche dall’altro.
A distanza di un anno, l’ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Melita Cavallo – in pensione da metà dello scorso gennaio – ha riconosciuto la genitorialità di entrambi ai sensi dell’articolo 44 della legge 184 che disciplina le adozioni speciali.
La decisione si pone assolutamente in linea con analoghi provvedimenti che hanno autorizzato l’adozione gay in ipotesi particolari. Anche in questo caso, infatti, il collegio giugicante ha posto al primo piano l’interesse e il benessere psico-fisico del minore perfettamente inserito nel contesto familiare.
I due papà, insieme da 12 anni e con sette anni di convivenza alle spalle – regolarmente sposati in Canada – subito dopo la nascita del bambino, decidevano di trascorrere altri mesi in Canada con la madre “surrogata” in tal modo mantenendo i contatti con la donna.
Il giudice ha ritenuto che l’adozione da parte del compagno del padre biologico – che ha accudito il bambino sin dalla nascita – fosse nell’interesse del piccolo e fosse da far rientrare in quei ‘casi particolari’ già previsti dalla legge sulle adozioni.
Il tribunale ha infatti evidenziato che il desidero di avere dei figli, naturali o adottati, rientri nell’ambito del diritto alla vita familiare, nel ‘vivere liberamente la propria condizione di coppia’ riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative.
Il Collegio giudicante ha inoltre rilevato che la normativa sulle adozioni debba poter essere interpretata alla luce delle emergenze sociali che sollecitano per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. Ed infatti, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore a essere adottato e l’adeguatezza dell’adottante a prendersene cura, un’interpretazione dell’articolo 44, comma 1, lettera d, della Legge 184/1983 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe una interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e della tutela dei diritti fondamentali (articolo 2).
È la prima volta che due uomini chiedono e ottengono il riconoscimento dell’adozione da parte di un tribunale in Italia. Tutti gli altri casi infatti riguardano coppie di donne. Ed è anche la prima volta che un pubblico ministero non si oppone alla sentenza del tribunale nei tempi previsti dalla legge e che questa diventa automaticamente definitiva.
Cassazione: il minore va collocato presso il genitore che garantisce meglio la bigenitorialità.
Con la sentenza n. 3331/2016 dello scorso 19 febbraio, la Corte di Cassazione ha enunciato due importanti principi in materia di affidamento dei figli minori, affermando, da un lato, che il diritto alla bigenitorialità va tutelato mediante il collocamento prevalente del figlio presso il coniuge maggiormente in grado di garantire il rispetto della figura dell’altro genitore, e precisando, dall’altro, la nozione di casa familiare ai fini dell’assegnazione nell’interesse del minore.
Nel caso di specie, infatti, la coppia aveva cessato la convivenza in seguito alla nascita del figlio. La donna aveva sofferto di problemi psicofisici in gravidanza e nel post partum e, dunque, il padre del minore si era allontanato dalla casa familiare portando con sé il bambino presso l’abitazione dei nonni e la madre aveva anch’essa lasciato la casa.
Nel procedimento per l’affidamento ed il mantenimento del minore, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre con modulazione del diritto di visita per il padre, l’assegnazione della casa familiare alla madre e la previsione di un contributo pari ad € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio. Tali statuizioni venivano confermate anche in appello.
La Corte di Cassazione aderisce alle prospettazioni dei giudici di merito, poiché la CTU espletata sui coniugi aveva evidenziato non solo che la madre aveva superato i disturbi psicofisici emersi nel passato, ma soprattutto riscontrava in entrambi i genitori la necessaria capacità genitoriale. Tuttavia, la Corte confermava il collocamento prevalente del piccolo presso la madre, ritenendo che l’elemento determinante da considerare fosse la maggiore capacità della madre di garantire continuità di rapporto con entrambi i genitori.
Per quel che concerne l’assegnazione della casa familiare, l’uomo contestava il provvedimento dei giudici di merito, lamentando che il figlio non avesse mai abitato presso tale immobile e che, pertanto, non vi sarebbe interesse alla conservazione dell’habitat precedente al disgregamento familiare.
Nel caso in esame, tuttavia, emergeva chiaramente che i coniugi avevano destinato – di comune accordo e con impegno economico condiviso – detto immobile a loro abitazione familiare, avendovi anche convissuto stabilmente prima della cessazione del rapporto.
Pertanto, la casa ‘familiare’ preesisteva alla nascita del figlio ed il temporaneo allontanamento, dovuto al conflitto tra i genitori, non ha modificato la preesistente destinazione.
Il testo integrale della sentenza è consultabile QUI
Divieto di estradare il richiedente asilo convertito al cristianesimo: la Corte EDU stoppa la Svezia.
Lo scorso 23 marzo 2016, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato la violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU nel caso F.G. c. Svezia.
Il ricorso era stato presentato da un cittadino iraniano che aveva chiesto asilo in Svezia nel 2009. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che in caso di espulsione vi erano fondati motivi per cui egli sarebbe stato esposto ad un rischio concreto di essere perseguitato o condannato a morte a causa del suo passato politico nel paese e della sua conversione dall’islam al cristianesimo.
Le autorità svedesi avevano rigettato la sua domanda di asilo sostenendo che la sua attività politica era stata di basso livello e che i suoi familiari non avevano subito ripercussioni o ritorsioni in Iran e che la sua conversione non costituisse fonte di possibili pericoli al suo eventuale rientro in Iran.
Nell’ottobre del 2011, l’espulsione del ricorrente era stata impedita da un intervento della Corte europea che, in base all’articolo 39 del suo regolamento, aveva imposto al governo svedese di non espellere il richiedente per tutta la durata del procedimento a Strasburgo.
La Grande Camera, ribaltando la precedente sentenza emessa dalla Camera il 16 gennaio 2014, ha accertato l’illegittimità dell’espulsione del ricorrente per il rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti in ragione della sua conversione al cristianesimo, mentre non ha ritenuto fondato tale rischio in relazione alla sua pregressa attività politica.
In particolare, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che, nonostante le autorità svedesi fossero a conoscenza della conversione del ricorrente, non avevano effettuato un esame approfondito né valutato il rischio che il ricorrente avrebbe corso qualora fosse stato rimandato in Iran. Pertanto, data la natura degli articoli 2 e 3 della CEDU, che tutelano diritti assoluti e inderogabili, spettava alle autorità svedesi effettuare una valutazione di tutte le informazioni a loro disposizione nonché tener conto di ogni ulteriore sviluppo della situazione generale in Iran.
La Corte ha dunque concluso che il rimpatrio del ricorrente sarebbe in contrasto degli articoli 2 e 3 CEDU qualora effettuato senza una nuova valutazione da parte delle autorità svedesi delle possibili conseguenze della sua conversione.
Sentenza storica: il Tribunale di Reggio Emilia riconosce oltre 270.000,00 € a titolo di danno parentale e biologico ad una mamma gay per la prematura scomparsa del figlio acquisito.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza del 2 marzo scorso, ha riconosciuto un cospicuo risarcimento ad una “co-mamma” a seguito della tragica morte di un ragazzo di 18 anni biologicamente figlio della compagna di lei.
La giovane vittima era nata da una relazione etero avuta dalla madre e poi interrotta.
Dopo la separazione dal padre del bambino, la donna aveva iniziato una relazione ed una convivenza con un’altra donna con la quale il figlio aveva instaurato un rapporto del tutto simile a quello con un genitore. Purtroppo, nel 2006, a causa di un tragico incidente stradale, il ragazzo – poco più che diciottenne – decedeva sul colpo.
Nel 2010, la madre, il padre, i nonni e, successivamente, la compagna della mamma, adivano il Tribunale di Reggio Emilia al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della morte della prematura scomparsa del giovane.
L’importanza della sentenza consiste nel riconoscimento, da parte del Tribunale, di un cospicuo risarcimento in favore della convivente della madre naturale del ragazzo. Ed infatti, in base alle testimonianze raccolte dal giudice, la donna si comportava con il figlio della compagna come se fosse stato figlio suo, sia in termini di cura che educativi e il ragazzo ricambiava l’affetto e il rapporto al punto da obbedirle quando lei gli imponeva orari da rispettare o altre regole.
La sentenza, in sostanza, riconosce che tra il ragazzo e la compagna della madre si era instaurato un rapporto come quello che si osserva normalmente tra madre e figlio, nonostante il ragazzo fosse nato da una relazione precedente.
Il giudice, ricostruendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale, hanno ritenuto quanto rileva “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è l’esistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima” e che “legittimato a chiedere i danni “iure proprio” è, quindi, colui che ha una duratura comunanza di vita e affetti con la vittima, dovendosi, in questo caso individuare il parametro costituzionale di riferimento nell’art. 2 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale (Cass. Civ.m 21-3-2013 n. 7128 rv 625496)”.
Partendo da tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto che l’attività istruttoria svolta nel corso del giudizio avesse confermato il forte legame affettivo tra il ragazzo deceduto e la compagna della madre che conviveva con il ragazzo da quando questi aveva cinque anni, comportandosi come “una seconda madre” al punto da ricreare “un nucleo familiare di fatto caratterizzato dall’affettività, dalla coabitazione e dalla rassicurante quotidianità della vita familiare costituito dalle due donne e da C. (il ragazzo deceduto, ndr)”.
Il Tribunale, nel motivare la decisione, ha esplicitamente richiamato la copiosa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, in più occasioni, ha ricompreso nella nozione di “vita familiare”, come previsto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – disposizione posta a tutela della vita privata e familiare – anche le unioni omosessuali.
Con tale pronuncia, il giudice ha riconosciuto il principio già a suo tempo stigmatizzato nella sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Moretti e Benedetti c. Italia del 27 aprile 2010 secondo il quale “la questione dell’esistenza o dell’assenza di una ‘vita familiare’ prevista dall’articolo 8 della Cedu in assenza di qualsiasi vincolo di parentela sia anzitutto una questione di fatto che dipende dall’esistenza di legami personali stretti”.
Ed ancora, nel citare la pronuncia Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, il Tribunale ha accolto il principio in base al quale “la relazione di una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto rientra nella nozione di vita familiare proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”.
Inoltre, in perfetta armonia con quanto elaborato in sede di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del procedimento, è stato ritenuto sussistente in capo alla convivente “un danno biologico vero e proprio di natura psichica” rilevando il nesso di causa tra la perdita della persona cara e la situazione psichica vissuta dalla stessa.
La sentenza, dunque, si conclude riconoscendo alla co-mamma un danno parentale quantificato in € 233.460,82 ed € 45.215,00 a titolo di danno biologico.
Il testo integrale della sentenza è consultabile QUI
Se la persona offesa è deceduta, anche il convivente more uxorio è legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione.
Con la sentenza n. 12742 depositata lo scorso 29 marzo, la Corte di Cassazione torna nuovamente ad attribuire valore giuridico ad una situazione di fatto, includendo nella nozione di “familiari”, oltre al coniuge, anche «la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo».
Il caso riguarda il ricorso in Cassazione presentato dal convivente more uxorio della persona offesa da reato (nel frattempo, deceduta) avverso il decreto di archiviazione del Giudice competente per le indagini preliminari.
La sentenza in esame si inserisce nell’ormai consolidato orientamento che riconosce rilevanza giuridica alle relazioni di fatto, in ragione della progressiva estensione del concetto di famiglia che, non essendo più fondato solo sul vincolo coniugale, include altresì tutte quelle strette relazioni affettivo-sentimentali e consuetudini di vita, che generano rapporti di assistenza e di solidarietà.
Con tale pronuncia, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Invero, ai sensi dell’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea, ai rapporti di fatto andrebbe assicurata la medesima tutela riconosciuta alle coppie sposate (cfr. sentenza 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, ove si afferma che la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione convenzionale non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza).
Alla luce della suddetta giurisprudenza consolidata della Corte EDU e della progressiva rivisitazione dell’istituto della convivenza familiare di fatto, con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto di affermare il seguente principio di diritto: “il convivente more uxorio, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, ha diritto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. e a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento relativo”.
Il testo integrale della sentenza è consultabile QUI
National Moot Court Competition 2016: organizzata a Perugia dall’European Law Students' Association (ELSA) con la partnership dello Studio Lana – Lagostena Bassi.
Dal 17 al 20 marzo scorso, si è tenuta a Perugia la XIII edizione della National Moot Court Competition di ELSA Italia.
La National Moot Court Competition è una simulazione processuale a squadre, composte da studenti di Giurisprudenza provenienti da tutta Italia, ed è articolata in due fasi: nella prima, i partecipanti sono chiamati a redigere due memorie, una per ogni parte del processo; nella seconda, quella dibattimentale, ove accedono solo le squadre selezionate, i concorrenti si affrontano esponendo oralmente le proprie deduzioni.
A rappresentanza dello Studio Lana – Lagostena Bassi, partner dell’evento, l’Avv. Mario Melillo è stato membro del collegio giudicante ed ha presenziato al dibattimento finale, contribuendo a scegliere il migliore oratore della competizione, che svolgerà un tirocinio formativo presso lo Studio Lana Lagostena Bassi.
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
A partire dal prossimo 8 aprile, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà la seconda edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia e del Consiglio Nazionale Forense, che si articolerà in sette distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno nei seguenti venerdì sino al 20 maggio, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.
Il programma e la scheda di sintesi del corso sono disponibili qui.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected]