La Corte EDU comunica al governo italiano il nostro ricorso in materia di energia fotovoltaica.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ci ha recentemente informati di aver comunicato al governo un ricorso da noi presentato in favore di una società specializzata nell’elaborazione e realizzazione di progetti per lo sviluppo di impianti fotovoltaici.
Il caso riguarda i regimi di sostegno per la produzione di energia con sistemi solari fotovoltaici connessi alla rete che sono stati in vigore tra il 2005 e il 2013. Tali programmi, noti come “Conti Energia”, prevedevano tariffe incentivanti l’energia prodotta da impianti fotovoltaici al fine di incoraggiare l’investimento in tecnologie ecocompatibili. Nel corso degli anni sono stati emessi un totale di cinque Conti Energia.
In particolare nel ricorso si lamenta che, a causa della risoluzione anticipata del terzo Conto Energia, e alla luce delle modifiche introdotte dal quarto Conto Energia, l’investimento inizialmente programmato dalla società ricorrente è diventato impraticabile e, di conseguenza, la società è andata in liquidazione.
Per tali ragioni, abbiamo lamentato la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1 alla CEDU per l’interferenza nel diritto di proprietà della società e nel suo legittimo affidamento sul regime di sostegno al fotovoltaico, la violazione dell’art 6 CEDU, per la mancata motivazione della scelta di non adeguarsi al rinvio pregiudiziale stabilito dall’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, nonché la violazione dell’art. 13 CEDU (per l’assenza di un rimedio effettivo a ripristinare lo status quo ante) e la violazione dell’art. 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1, Prot. n. 1 alla CEDU per la discriminazione subita dalla società: da un lato, infatti l’anticipata e imprevedibile cessazione del regime di incentivi ha discriminato arbitrariamente e del tutto sproporzionatamente tra operatori dello stesso settore in ragione di un mero dato cronologico; dall’altro, la differenza di trattamento è allo stesso modo evidente tra chi opera solo sul suolo italiano e l’operatore straniero, ciò che ha creato una arbitraria e irragionevole situazione di svantaggio per l’intero settore fotovoltaico in Italia.
Cassazione: parto anonimo, il diritto di conoscere le proprie origini va riconosciuto anche nei confronti delle sorelle biologiche.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018, si è pronunciata in relazione all’art. 28, co. 4 e 5, della legge n. 184/ 1983, interpretando la norma che sancisce il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, includendo non solo il genitore biologico ma anche a eventuali fratelli o sorelle con i quali esiste il legame di sangue.
Con la sentenza in parola, la Cassazione – ripercorrendo l’iter giurisprudenziale in materia – ha affermato che la vicenda ha ad oggetto il riconoscimento di diritti fondamentali e inviolabili della persona: il diritto a conoscere le proprie origini è espressione del diritto all’identità personale, di cui il nome e la discendenza costituiscono elementi essenziali, anche al fine di consentire lo sviluppo equilibrato della personalità.
Non a caso, la Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 278/2013, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 28, co. 7 della legge n. 184/1983, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di sentire, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 D.p.r. n. 396/2000, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione.
Tale pronuncia si inseriva in un consolidato orientamento giurisprudenziale sovranazionale, che scaturisce dalla sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Godelli c. Italia in data 25 settembre 2012, la quale stigmatizzava un errato bilanciamento di interessi da parte del legislatore italiano troppo orientato a salvaguardare il diritto alla riservatezza della madre a discapito dei diritti del figlio, così ponendosi in violazione dell’art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Sulla scorta di tali pronunce, anche le Sezioni Unite si erano espresse stabilendo che, anche in assenza dell’intervento del legislatore dopo la dichiarazione d’incostituzionalità, i giudici di merito avrebbero dovuto dare attuazione, sin da subito, al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, previo accertamento della volontà e della disponibilità della madre biologica a rimuovere il segreto sulla propria identità (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 1946/2017).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto, quindi, che un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma di cui all’art. 28, co. 4 e 5, della legge n. 184/ 1983, comporta l’applicazione delle relative statuizioni non solo nei confronti dei genitori biologici, ma altresì verso i più stretti congiunti, come i fratelli e le sorelle.
Nella vicenda de qua, la situazione personale del ricorrente e delle sorelle era del tutto identica, poiché anche queste ultime erano state adottate ma da famiglie diverse, con conseguente allontanamento e perdita di ogni contatto dall’avvenuta adozione. A tal proposito, la Corte ha specificato, però, che il diritto a conoscere le proprie origini è limitato all’accesso alle informazioni relative all’identità delle sorelle biologiche e non comporta la costituzione di alcun vincolo di parentela o relazionale.
A Torino si compie un importante passo verso il riconoscimento di pari diritti per i bambini nati da coppie omogenitoriali.
A Torino, nella giornata del 23 aprile 2018, la sindaca Chiara Appendino ha firmato l’atto che riconosce Niccolò Pietro, bambino nato in Italia da procreazione assistita e figlio di una coppia omogenitoriale, come figlio di due madri.
Prima di oggi nessun comune aveva riconosciuto pari diritti a un bambino nato in Italia da una coppia gay senza chiedere l’intervento del tribunale. I casi precedenti di riconoscimento all’anagrafe si erano limitati, infatti, alla trascrizione di un atto registrato all’estero.
È una svolta importante per l’Italia, così come affermato anche da una delle due madri del piccolo, che dichiara: “Questo è un riconoscimento di eguaglianza, non un privilegio”. Nella stessa giornata, oltre che alle mamme di Nicolò Pietro all’anagrafe di Torino è stato registrato l’atto di nascita dei figli per altre due coppie, due papà e due mamme, nei loro casi nati all’estero.
Si tratta di un grande risultato per le famiglie omogenitoriali, che fa ben sperare nella possibilità di colmare questo vuoto normativo in materia e di adeguare il nostro ordinamento all’evoluzione della società civile.
Cassazione: il risarcimento del danno per la morte del compagno, in caso di relazione stabile, non può essere negato solo perché manca la prova della coabitazione.
Con la sentenza n. 9178 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha accolto la domanda della ricorrente alla quale l’assicurazione aveva negato l’indennizzo per la morte del compagno sul posto di lavoro.
I Giudici di merito, pur riconoscendo l’esistenza di un solido rapporto di coppia tra la ricorrente ed il defunto, avevano finito per escludere il diritto di questa ad ottenere il risarcimento del danno poiché non vi era prova della coabitazione tra i due, formalmente residenti in distinti Comuni.
La Corte di Cassazione, invece, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello affinché torni a valutare il caso, tenendo conto di alcuni elementi indicativi dello stabile e duraturo rapporto affettivo tra la ricorrente ed il defunto compagno, quali – ad esempio – stesso conto corrente, stesso medico di base, agende di lui a casa di lei, e così via. Sostanzialmente, i Giudici di legittimità hanno ritenuto di dover dar rilievo al cambio di costumi ed abitudini sociali, affermando che: “è necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica ma non originato soltanto da queste dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato”.
La scelta di una coppia di vivere a distanza, infatti, può ormai essere dettata da varie esigenze frutto dei cambiamenti sociali, tant’è che sempre più spesso anche le coppie sposate si trovano a vivere in città diverse. La sentenza de qua invita, quindi, i giudici di merito a non ritenere più la coabitazione quale fattore determinante per dimostrare l’esistenza di un rapporto affettivo stabile e duraturo.
Pubblicato il report “Il disastro ambientale dell’ILVA di Taranto e la violazione dei diritti umani”.
In data 13 aprile 2017, è stato pubblicato il rapporto “Il disastro ambientale dell’ILVA di Taranto e la violazione dei diritti umani“, redatto dalla Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH), insieme all’Unione Forense per la tutela dei diritti umani, Peacelink e HRIC, che mette in luce la negligenza da parte del governo Italiano nello scandalo ILVA, la più grande acciaieria d’Europa. Lo stabilimento ILVA di Taranto, inaugurato nel 1964, è l’acciaieria più grande d’Europa e una tra le più grandi del mondo e attualmente occupa circa 11.000 dipendenti, rappresentando il 75% del prodotto interno lordo della Provincia di Taranto. In tutti questi anni di attività l’ILVA ha avuto un impatto pesantissimo sull’ambiente e la salute della popolazione di Taranto nonché su quella dei suoi dipendenti.
Il rapporto è stato presentato in una conferenza stampa presso la Federazione Nazionale Stampa Italiana, in corrispondenza del primo tavolo Ilva che si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel dettagliato rapporto, vengono analizzate le conseguenze dannose delle attività industriali di ILVA, che erano note al governo italiano sin dagli anni ‘90. Tuttavia, l’adozione di misure volte a prevenire e limitare tali conseguenze è stata deliberatamente ritardata dal legislatore, in flagrante violazione degli obblighi di proteggere, rispettare ed attuare i diritti umani sanciti dal diritto internazionale ed europeo e ratificati dall’Italia. Pertanto, il rapporto ha l’obiettivo di chiedere al governo italiano di adottare senza più ritardo le misure necessarie per limitare drasticamente il disastro ambientale e umano causato dall’ILVA.
Il report sottolinea come a fronte delle gravi violazioni commesse dall’azienda nei decenni in cui ha operato in gestione privata, documentate ampiamente e note alle autorità almeno dagli anni ’90, lo Stato italiano abbia negligentemente ritardato l’adozione di misure preventive e di precauzione per contenere i rischi derivanti dall’esposizione alle emissioni inquinanti di ILVA, in violazione degli obblighi imposti dal diritto internazionale ed europeo.
Inoltre, del tutto assente, o comunque inefficace, è stata anche la risposta sanzionatoria nei confronti della condotta dell’azienda e dei propri dirigenti. E ciò nonostante l’adozione, nel 2016, di un Piano Nazionale per l’attuazione dei Principi Guida internazionali su imprese e diritti umani.
“La gravità dell’impatto di ILVA sulla popolazione non lascia dubbi sulla violazione di diritti inalienabili quali il diritto alla vita, alla salute e a vivere in un ambiente sano, riconosciuti non solo dalla nostra Carta costituzionale ma anche dal diritto internazionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo” ha affermato l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, in occasione della conferenza stampa di presentazione.
Roma, 4-5 maggio 2018 – Corso di specializzazione “Diritti umani e impresa”.
Il Consiglio nazionale forense (CNF) e l’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) hanno organizzato – in collaborazione con il Comitato interministeriale diritti umani (CIDU) e con il patrocinio del Ministero degli Esteri (MAE) e della Scuola Superiore dell’Avvocatura – per le giornate del 4 e 5 maggio 2018, un corso di specializzazione sul tema “Diritti umani e impresa”. L’evento si svolgerà a Roma presso la Pontificia Università della Santa Croce (Piazza S. Apollinare, 49).
Il corso vede la partecipazione, in qualità di relatori, di autorevoli esponenti del mondo accademico, tra cui il Prof. Guido Alpa, la Prof.ssa Elena Sciso ed il Prof. Fausto Pocar, della Responsabile formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Dott.ssa Maura Miraglio, nonché dei rappresentanti delle imprese, che interverranno nella prima mattina di sabato 5 maggio.
L’evento sarà introdotto dagli interventi di saluto dell’Avv. Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Francesco Caia, Presidente della Commissione diritti umani del CNF, Dott. Fabrizio Petri, Presidente del Comitato interministeriale diritti umani e dell’Avv. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani celebra il suo cinquantesimo anniversario (Roma, 18 maggio 2018).
In data 18 maggio 2018, l’Unione forense per la tutela dei diritti umani celebrerà il cinquantenario della fondazione, avvenuta nel lontano marzo 1968 ad opera di illustri giuristi, quali Giovanni Conso, Giuliano Vassalli e Mario Lana, con un convegno dal titolo “Diseguaglianze e diritti umani”.
In occasione di tale evento, organizzato presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione dalle ore 14:30 alle ore 18:30, saranno presenti – tra gli altri – Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Francesco Caia, Presidente della Commissione diritti umani del Consiglio Nazionale Forense, Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense, Alfonso Celotto, Professore di diritto costituzionale nell’Università Roma Tre, Filippo Donati, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Firenze, Chiara Favilli, Professoressa di diritto dell’Unione europea nell’Università di Firenze, Fausto Pocar, Professore emerito di diritto internazionale nell’Università degli studi di Milano, Lucia Tria, Consigliere della Corte di Cassazione, Claudio Zanghì, Professore emerito di diritto internazionale nella Sapienza Università di Roma. Nel corso dell’evento sono state previste le testimonianze di Vito Mazzarelli, Vice Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Matteo Carbonelli, Vice Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Maurizio de Stefano, Componente del Direttivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e di Bertrand Favreau, Presidente de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens (IDHAE).