Sangue infetto: chiarimenti sulla richiesta di riesame alla Grande Camera della Corte europea contro la sentenza D.A. e altri contro Italia.
Come già annunciato, lo Studio Lana – Lagostena Bassi sta predisponendo, nell’interesse dei ricorrenti propri assistiti, una richiesta di riesame dinanzi alla Grande Camera della Corte europea avverso la sentenza pubblicata lo scorso 14 gennaio in materia di sangue infetto.
Lo Studio ritiene infatti doveroso impugnare la richiamata decisione della Corte europea, atteso che la stessa pone in essere un inaccettabile paradosso, per cui i danneggiati da sangue infetto esclusi dalla transazione del 2007 (per l’insussistenza dei requisiti di cui al D.M. 4 maggio 2012, tra cui la tardività della domanda, la prescrizione del diritto definitivamente accertata in via giudiziale) sono sostanzialmente obbligati ad accettare la proposta di equa riparazione contenuta all’art. 27 bis della legge n. 114/2014, posto che la Corte ha ritenuto che l’importo di € 100.000 fissato dalla richiamata norma costituisce “una somma adeguata per concludere i procedimenti pendenti”.
Al riguardo, si precisa che tale impugnazione sarà promossa nell’interesse di tutti i ricorrenti assistiti dallo Studio Lana – Lagostena Bassi, senza necessità di ulteriori spese legali, né di una nuova procura.
La Corte europea condanna la Russia in materia di HIV e discriminazione.
Nella sentenza Novruk e altri c. Russia del 15 marzo 2016, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il governo russo per la violazione dell’art. 14 CEDU (che sancisce il divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Il caso dinanzi alla Corte europea riguardava i diritti di ingresso e soggiorno in Russia di cittadini stranieri risultati positivi al test dell’HIV. In particolare, tutti e 5 i ricorrenti desideravano ottenere un permesso di soggiorno per poter vivere in Russia in modo permanente. Per completare la loro domanda però si sono dovuti sottoporre ad un esame medico che includeva un test obbligatorio per l’HIV, che aveva avuto esito positivo. Pertanto, le autorità russe avevano rifiutato la loro richiesta di permesso di soggiorno sulla base del Foreign Nationals Act che impedisce agli stranieri sieropositivi di ottenere tale permesso.
Dopo la comunicazione dei risultati dei test alle autorità competenti, la loro presenza sul territorio russa è stata quindi ritenuta sgradita, sulla base delle disposizioni di legge che prevedono l’espulsione degli stranieri positivi all’HIV. Per questi motivi, i ricorsi interni presentati dai ricorrenti erano stati rigettati.
La Corte ha rilevato che l’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU si applica al caso concreto: i primi 3 ricorrenti avevano tutti legittimamente sposato cittadini russi ed hanno avuto figli nati dai rispettivi matrimoni, pertanto godevano di una “vita familiare” in Russia.
La Corte ha riconosciuto che le persone affette da HIV devono essere considerate un “gruppo vulnerabile” poiché affrontano quotidianamente problemi di natura medica, psicologica e professionale nonché pregiudizi. Inoltre, la Russia è l’unico stato membro del Consiglio dell’UE ad attuare l’espulsione degli stranieri sieropositivi. La Corte ha infine rilevato che la Russia non aveva fornito una giustificazione convincente per le disparità di trattamento realizzate nei confronti dei ricorrenti.
I ricorrenti sono pertanto stati vittime di discriminazione fondata sul loro stato di salute in violazione dell’articolo 14 CEDU, letto in combinato disposto con l’art 8 CEDU.
Adozioni in casi particolari: il Tribunale per i Minorenni di Roma accoglie la domanda di adozione incrociata a una coppia di donne.
Il Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto, per la prima volta in Italia, l’adozione incrociata a una coppia di donne.
Le bambine, di 4 e 8 anni, sono nate una da una donna e l’altra dalla sua compagna, attraverso la fecondazione assistita praticata in Danimarca, dove la procedura è ammessa tanto in forma omologa che in forma eterologa – mediante la donazione anonima di gameti – anche per le donne single.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto il diritto delle due donne ad adottare la figlia dell’altra, facendo riferimento alle cosiddette “adozioni in casi particolari”. Detto istituto – disciplinato dall’art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001 – tutela, da un lato, il legame affettivo che il minore, di fatto, crea con il nucleo familiare in cui è anche solo provvisoriamente inserito, dall’altro, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
Tale sentenza – seppur ispirata dalla medesima ratio delle “adozioni in casi particolari” – presenta evidenti peculiarità: in particolare, si consideri la circostanza per cui le due bambine, pur portando lo stesso doppio cognome, non saranno considerate sorelle dal punto di vista giuridico.
Ad ogni buon conto, autorizzando l’adozione, la sentenza attribuisce ad entrambe le donne piena e pari capacità e responsabilità genitoriale nei confronti delle due bambine.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale per i minorenni di Roma ha posto l’interesse preminente delle minori a vedere riconosciuto e tutelato il rapporto genitoriale che ciascuna ha, ormai di fatto, instaurato con la c.d. “madre sociale”; rapporto che, sostanzialmente, si affianca a quello con la madre biologica “arricchendo la sfera delle relazioni delle bambine”.
Violenza sulle donne: la Corte europea condanna la Turchia.
Lo scorso 25 febbraio, con decisione unanime, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Turchia per la violazione dell’art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita.
La vicenda riguarda l’omicidio di Selma Civek, madre delle tre ricorrenti, che – nel gennaio 2011 – veniva assassinata in strada con 22 pugnalate inferte per mano del marito. Dopo aver confessato l’omicidio, dichiarando di aver ucciso la moglie a causa della sua infedeltà, l’uomo è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise, con decisione confermata anche dalla Corte di Cassazione.
Tuttavia, le ricorrenti hanno rappresentato dinanzi alla Corte europea che il comportamento violento e minaccioso del padre era ben noto alle autorità turche, attese le numerose denunce della donna, ripetutamente vittima delle molestie e della violenza del coniuge.
Al riguardo, la Corte ha rilevato quindi che le autorità turche non sono state in grado di adottare le misure ragionevolmente necessarie al fine di prevenire il materializzarsi di un rischio reale ed immediato per la vita della Sig.ra Civek, incorrendo così in una palese violazione degli obblighi di cui all’art. 2 CEDU.
Si auspica che detta sentenza possa incentivare gli Stati a predisporre politiche maggiormente efficaci in materia di tutela della donna, poiché ancora troppo spesso non si è in grado di evitare che l’ordinaria violenza domestica sfoci nella fatale lesione del bene vita.
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
A partire dal prossimo 8 aprile, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà la seconda edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia e del Consiglio Nazionale Forense, che si articolerà in sette distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno nei seguenti venerdì sino al 20 maggio, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.
Il programma e la scheda di sintesi del corso sono disponibili qui.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected].