Corte di Cassazione: il giudice di merito deve valutare la mancata esibizione documenti bancari da parte di uno dei coniugi.
Con l’ordinanza n. 225 dell’11 gennaio scorso, la quarta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata esibizione dei documenti bancari da parte di uno dei coniugi, ordinata dal giudice di merito, va valutata ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.
Il caso di specie riguarda a due ex coniugi – uno dei quali aveva iniziato una nuova stabile convivenza – ai quali il giudice di primo grado aveva chiesto di riferire in merito all’effettiva consistenza patrimoniale, anche con la produzione degli estratti conto bancari, al fine eventuale di onerare il coniuge più facoltoso a corrispondere un mantenimento in favore dell’altro coniuge meno abbiente.
Il coniuge, che nel frattempo aveva intrapreso una nuova convivenza more uxorio, non ottemperava all’ordine del giudice, non consentendo così impedendo all’altro coniuge, che invece aveva diligentemente prodotto tutta la documentazione richiesta, di poter predisporre le proprie difese, anche in virtù della conoscenza dell’esatta consistenza patrimoniale dell’ex coniuge.
Nella richiamata ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce, in primis, che il coniuge divorziato che ha instaurato una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Sul punto, la Corte evidenzia, altresì, come il mancato ottemperamento ad un ordine del giudice debba esser adeguatamente valutato ai fini del decisum.
Nel caso de quo, il giudice di merito ha infatti omesso di valutare la mancata discovery da parte di uno dei coniugi delle risultanze probatorie, nonostante l’espressa richiesta giudiziale. Ciò ha determinato, secondo la Corte una “dissimetria informativa” tra le parti in causa e, pertanto, “pur avendo il giudice, al riguardo, poteri discrezionali, va ricordato che l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. […]. Quando la richiesta è di tipo simmetrico e rivolta ad entrambe le parti, un tale comportamento risulta neutro ove le medesime abbiano osservato lo stesso contegno (positivo o negativo) ma non quando una abbia lealmente eseguito la richiesta e l’altra no”.
Alla luce di quanto premesso, resta ferma la discrezionalità del giudicante, tuttavia, qualora decida di utilizzare la documentazione fornita “lealmente” dalla parte diligente, deve anche rigorosamente motivare come intenda valutare il comportamento della parte che non ha adempiuto al suo ordine, al fine di non incorrere in un difetto di motivazione.
In conclusione, con la citata ordinanza, rinviando nel merito la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione, la Corte ha enunciato il principio per cui “in tema di prova in ordine alla capacità reddito – patrimoniale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l’esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di essi abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice – che di essi abbia fatto uso – ha l’obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l’asimmetria comportamentale ed informativa un comportamento da cui desumersi argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma secondo, cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. IV, 11 gennaio 2016, n. 225).
Rivalutazione istat indennizzo ex L. 210/92: ancora una sentenza positiva che riconosce al danneggiato la somma di oltre 30.000,00 € (Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro, sentenza n. 900/2016 del 17 febbraio 2016).
Lo Studio Lana Lagostena Bassi ha il piacere di segnalare l’ennesima sentenza positiva ottenuta in materia di rivalutazione dell’indennizzo previsto dalla L. 210/92.
La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia resa in primo grado, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente di oltre trentamila euro.
Ricordiamo che, a seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale, i commi 13 e 14 dell’art. 11 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sono stati ritenuti illegittimi in quanto contrastanti con il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione.
In conseguenza della richiamata pronuncia, il Ministero della salute sta erogando ai danneggiati l’importo di € 18.000,00 circa quale somma arretrata relativa alla rivalutazione.
L’importo, però, è ben lontano dalla somma effettiva che i danneggiati dovrebbero percepire. Il Ministero applica infatti il tasso di inflazione programmato (TIP) e non già l’indice dei prezzi al consumo (ISTAT).
La Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per la detenzione illegale di Abu Omar.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per il rapimento e la detenzione illegale di Osama Mustafa Hassan Nasr, meglio conosciuto come Abu Omar.
A rivolgersi alla Corte Abu Omar e sua moglie Nabila Ghali, entrambi cittadini egiziani. Nel febbraio 2003, l’Imam fu rapito a Milano e trasportato presso la base aerea di Aviano dagli agenti della CIA, per essere successivamente trasferito in Egitto dove fu segretamente detenuto e sottoposto a tortura e trattamenti inumani e degradanti.
La Corte, nella sua pronuncia, ha ritenuto che, nella vicenda esaminata, il segreto di stato è stato utilizzato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili del rapimento, della detenzione illegale ed i maltrattamenti nei confronti di Abu Omar, non dovessero rispondere delle loro azioni.
La Corte ha poi stabilito che, consentendo il sequestro, l’Italia ha deliberatamente esposto il ricorrente ad un reale rischio di trattamenti contrari all’art 3. La responsabilità dello stato è stata ritenuta maggiore proprio perché al ricorrente era stato concesso lo status di rifugiato in Italia.
I Giudici di Strasburgo, facendo riferimento a precedenti sentenze sulle renditions (El Masri v Macedonia 2012 e, Al Nashiri v Polonia) hanno anche riscontrato la violazione dell’articolo 5 in considerazione del fatto che l’uomo è stato privato della libertà in modo arbitrario.
Inoltre, hanno ritenuto che le azioni e le omissioni dello Stato hanno comportato la violazione dell’art 8, nella misura in cui si è riscontrata una interferenza nella vita privata e familiare non “prevista dalla legge” come invece richiesto dalla norma citata.
Infine, la Corte ha riscontrato anche la violazione dell’art 13 poiché il ricorrente non ha avuto modo di avvalersi di rimedi giurisdizionali effettivi a causa dell’ uso improprio del segreto di stato e dell’ impossibilità di usare le prove raccolte. Per tutti i motivi anzidetti, l’Italia è stata condannata a versare 70.000 € a Abu Omar e 15.000 € alla moglie per i danni non patrimoniali, oltre 30.000 € per le spese processuali sostenute.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana interviene al corso di formazione dell’EIUC “La tutela dei diritti umani presso la Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Il Centro Interuniversitario Europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione (EIUC) ha organizzato un corso di formazione che si terrà a Venezia, presso il Monastero di San Nicolò, dal 18 al 20 marzo 2016.
L’obiettivo del corso è di formare avvocati, giudici e operatori del diritto italiani interessati ad approfondire i meccanismi di protezione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con particolare riferimento alla procedura di ricorso individuale presso la Corte di Strasburgo.
Il programma del seminario prevede un’introduzione ai principi della CEDU e sulle condizioni di ammissibilità per la presentazione dei ricorsi dinanzi alla Corte europea (competenza, ricevibilità, previo esaurimento dei rimedi interni). Nella seconda parte, il corso si concentra sull’approfondimento di alcuni dei principali diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione. Il programma si conclude con un’esercitazione durante la quale i partecipanti verranno condotti nell’analisi di un caso specifico sia nei suoi aspetti sostanziali che procedurali.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana è stato invitato a portare il suo contributo alla formazione dei discenti con una lezione che si terrà nella mattinata di sabato 19 marzo p.v., fornendo una panoramica sui diritti sostanziali garantiti dalla CEDU ed in particolare sulla tutela dello straniero, attraverso una disamina della giurisprudenza più rilevante in materia.
Sangue infetto: ricorso alla Grande Camera contro la sentenza della Corte europea.
Diverse vittime del sangue infetto presenteranno per tramite del loro legali un ricorso entro aprile alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo contro la sentenza della stessa Corte con la quale il 14 gennaio scorso ha condannato lo stato italiano al pagamento di 10 milioni di euro per la durata dei tempi della giustizia sulla vicenda.
Ad annunciarlo l’Avvocato Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, che da tempo segue la vicenda, in un incontro in cui, insieme al comitato vittime sangue infetto, è stato sottolineato non solo che la sentenza non segna la svolta per le migliaia di persone contagiate da Hiv ed epatite dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue tra gli anni ’70 e ’90, ma soprattutto che la Corte, pur non entrando nel merito, avalla le azioni di risarcimento previste dal governo con un emendamento alla legge Madia del ministro della Salute Beatrice Lorenzin nell’agosto 2014, per cifre pari a 100mila euro mentre alcune transazioni effettuate nel 2003-2004 erano pari a 450mila euro. “Il rinvio alla Grande Camera presuppone la valutazione di un collegio cinque giudici, l’ammissione non è scontata – spiega Lana – cercheremo di forzare la mano, non ci fermiamo per mancanza di giurisprudenza o giurisprudenza avversa”.
“E’ stata accolta positivamente una decisione che, dati alla mano, non ripaga affatto le decine di migliaia di cittadini che da oltre trent’anni attendono di essere risarcite” aggiunge Andrea Spinetti, portavoce del Comitato. Mentre il segretario dei Radicali italiani Riccardo Magi evidenzia che questa vicenda “è una violazione sistematica dei diritti fondamentali, una negazione di giustizia verità e trasparenza” e Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, rileva “ci sono continue trattative al ribasso sul risarcimento a persone che sono in stato di fragilità perché hanno contratto un virus che le ha condannate per tutta la vita”.
Incontro con la delegazione di studenti danesi membri dell’Associazione ELSA – Aahurus.
L’associazione ELSA (The European Law Students’ Association) è un’organizzazione internazionale composta da studenti e giovani laureati in giurisprudenza, che vogliono raggiungere l’eccellenza accademica e professionale attraverso attività parallele ed integrative rispetto agli studi universitari.
Lo Studio Lana – Lagostena Bassi ha ospitato, lo scorso 29 febbraio, una delegazione di studenti di danesi membri dell’Associazione ELSA – Aahurus in visita a Roma.
Nel corso dell’incontro, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana ha avuto il piacere di illustrare ai ragazzi l’attività dello Studio, in particolare per quel che concerne l’ambito del diritto internazionale ed i numerosi casi portati all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’occasione ha permesso, altresì, di sviluppare un confronto – partecipato da molti dei ragazzi presenti – anche su alcuni degli argomenti eticamente sensibili, attualmente oggetto di discussione nel nostro Paese, quali le unioni civili, la stepchild adoption, la maternità surrogata, la procreazione medicalmente assistita.
La delegazione di studenti ha espresso grande apprezzamento per l’accoglienza ricevuta da parte dello Studio ed ha mostrato grande interesse ed entusiasmo per l’opportunità di dialogo e di apprendimento offerta.
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
A partire dal prossimo 8 aprile, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà la seconda edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia e del Consiglio Nazionale Forense, che si articolerà in sette distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno nei seguenti venerdì sino al 20 maggio, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.
Il programma e la scheda di sintesi del corso sono disponibili sul nostro sito.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected]