Sangue infetto: la Corte europea chiede un aggiornamento sullo stato dei pagamenti in materia di rivalutazione.
Su richiesta della Corte europea dei diritti dell’uomo, relativamente al ricorso G.M. ed altri 172 c. Italia, da noi presentato nel marzo 2011, il 28 febbraio 2017 il nostro Studio ha presentato un aggiornamento circa lo stato dei pagamenti degli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992.
In virtù della sentenza pilota M.C. ed altri c. Italia del 3 settembre 2013, lo Stato italiano avrebbe già dovuto provvedere alla corresponsione dei predetti importi in favore dei beneficiari dell’indennizzo. Invero, il Governo italiano ha rappresentato alla Corte che sono in corso le necessarie procedure di pagamento, affidate nella quasi totalità dei casi alle Amministrazioni regionali.
Tuttavia, anche alla luce di quanto riferitoci dai ricorrenti nostri assistiti, tali procedure di pagamento risultano ben lungi dall’essere definite, atteso che la maggior parte dei ricorrenti non ha ancora ricevuto gli importi dovuti.
Per l’aggiornamento in oggetto, lo Studio ha provveduto a contattare tutti i ricorrenti propri assistiti al fine di ottenere puntuali informazioni al riguardo. Per coloro che non hanno ancora riferito sullo stato dei pagamenti degli arretrati a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, è stata richiesta una proroga alla Corte, così da poter consentire di reperire le informazioni necessarie. Preghiamo cortesemente chi – tra i nostri clienti – non abbia ancora provveduto in tal senso, di mettersi repentinamente in contatto con il nostro studio.
La Corte di Appello di Trento riconosce una coppia di uomini genitori di due bambini nati in Canada attraverso la maternità surrogata.
La Prima Sezione della Corte di Appello di Trento, in persona del Presidente Relatore dott.ssa Maria Grazia Zattoni, con la storica ordinanza del 23 febbraio u.s., ha riconosciuto – per la prima volta in Italia – la possibilità a due uomini, di cui uno padre biologico, di essere considerati entrambi padri di due gemelli nati in Canada grazie alla pratica della maternità surrogata.
Con la richiamata pronuncia, la Corte di Appello ha riconosciuto la validità del certificato di nascita di un altro Stato attestante la “doppia” paternità di due gemelli nati in Canada attraverso la tecnica della procreazione medicalmente assistita a fronte del diniego posto dall’ufficiale di stato civile che aveva respinto la richiesta di inserimento nello stato civile ritenendo il certificato straniero contrario all’ordine pubblico e affermando che, in base alla vigente normativa nazionale, i genitori devono essere di sesso diverso.
Secondo i Giudici, “deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”.
In tal modo, dunque, la Corte ribalta il concetto che vorrebbe assegnare la paternità solo al genitore biologico evidenziando come “nel nostro ordinamento non vi è un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato”.
La Corte di Appello di Trento conclude affermando che, il mancato riconoscimento dello status filiationis nei confronti del padre non biologico, determinerebbe un evidente pregiudizio per i minori, i quali non vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti strettamente connessi a tale status. Per i Giudici, dunque, il rispetto e la tutela di questo principio – cardine del nostro ordinamento – si pone al di sopra anche dello stesso divieto inerente la pratica della maternità surrogata in quanto “la rilevazione della difformità della pratica fecondativa per effetto della quale sono nati i minori – rispetto a quelle ritenute lecite dall’attuale disciplina della p.m.a., non potrebbe determinare la negazione del riconoscimento ai minori dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero”.
Occorre evidenziare come, i Giudici della Corte di Appello, siano pervenuti a tale decisione facendo leva su quanto già in precedenza affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19599/2016, ha confermato il principio di diritto secondo il quale, nella valutazione della compatibilità dell’atto straniero con l’ordine pubblico, il giudice “deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (…) ma se esso contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dei trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
Tale ultima pronuncia della Cassazione, posta a fondamento dell’iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Trento nell’adozione della richiamata ordinanza, evidenzia come, la tutela del superiore interesse del minore, si articoli in “diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno” richiamando, in tal senso, la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo, nonché l’art. 24, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Appello di Trento è consultabile qui.
Violenze domestiche: Italia condannata dalla Corte EDU.
Con sentenza del 2 marzo 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia in un caso di violenza domestica sfociato in tragedia. Con la sentenza Talpis c. Italia, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato anzitutto la violazione dell’art. 2 CEDU (che garantisce il diritto alla vita), poiché il mancato intervento delle autorità, nonostante le ripetute denunce della sig.ra Talpis per le violenze del marito, ha creato una situazione di impunità che è scaturita nell’uccisione del figlio della coppia e nel tentato omicidio della donna stessa. La Corte ha inoltre riconosciuto la violazione dell’art. 3 CEDU (che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti), giudicando come un omissione giudiziaria il mancato intervento nei confronti di un clima di violenza domestica tale da esser considerato come maltrattamento. Infine Strasburgo ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 14 CEDU (che prevede il principio di non discriminazione), perché, secondo i giudici europei, le ripetute azioni di violenza contro la sig.ra Talpis, non sanzionate dalle autorità competenti per via di una sostanziale e colpevole sottovalutazione delle circostanze, hanno avallato la discriminazione della ricorrente in quanto donna.
Un caso che farà scuola e che finalmente squarcia il velo sulla mancata tutela di tante donne vittime di violenza.
Caso De Tommaso c. Italia: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza viola la Convenzione EDU.
Con la sentenza del 23 febbraio 2017, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione della libertà di circolazione (art. 2, Prot. n. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6 d. lgs. 159/2011, già art. 3 legge n. 1423/1946).
La vicenda riguarda il cittadino italiano Angelo De Tommaso, che nell’aprile 2008, su richiesta della Procura di Bari, era posto sotto sorveglianza speciale per due anni in base ad una valutazione di pericolosità fondata su alcuni precedenti penali e sulle sue frequentazioni malavitose.
Tra prescrizioni imposte dal Tribunale ricordiamo, per la loro notevole, vaghezza il dovere di “condurre una vita onesta e rispettosa della legge”, “evitare di entrare in relazione con pregiudicati”, “evitare di frequentare bar, discoteche, case chiuse, sale giochi, manifestazioni pubbliche”.
Su impugnazione del ricorrente, il provvedimento de quo veniva successivamente revocato dalla Corte di Appello di Bari, che non riscontrava una vera e propria pericolosità sociale e, per l’effetto, disapplicava la misura di prevenzione a partire dal gennaio 2009.
Essendo stato sottoposto alla suddetta misura per oltre duecento giorni, il De Tommaso adiva la Corte EDU, lamentando nell’ordine: la violazione dell’art. 5 poiché la misura di prevenzione avrebbe leso il proprio diritto alla libertà; la violazione dell’art. 2, Prot. 4 per l’ingiusta privazione della libertà di circolazione; la violazione dell’art. 6 § 1 nella misura in cui il processo sarebbe stato ingiusto sotto il duplice profilo dell’assenza di una pubblica udienza e di altre censure di iniquità; la violazione dell’art. 13 poiché lo Stato italiano non avrebbe garantito un rimedio effettivo contro il provvedimento di applicazione della misura.
Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la violazione della libertà di circolazione (art. 2, Prot. n. 4 CEDU), ravvisando il difetto di prevedibilità e precisione delle norme relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l’applicazione della misura di prevenzione, nonché alle prescrizioni che il giudice può imporre per dar corpo alla misura. Si tratta, in particolare, degli artt. 1, 3 e 5, legge n. 1423/1956 (oggi parzialmente trasposti negli artt. 1, 6 e 8, d. lgs. 159/2011), che a giudizio della Corte conferiscono un potere discrezionale eccessivamente ampio al giudice ed hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certezza ed a priori le proprie condotte al precetto normativo.
La Corte ha, altresì, riconosciuto la violazione dell’art. 6 §1 CEDU per la sola mancanza di udienze pubbliche. Diversamente, i Giudici di Strasburgo hanno rigettato le ulteriori censure ex art. 6 e 13 CEDU, nonché dichiarato inammissibile la censura ex art. 5 CEDU, affermando che il ricorrente non era stato del tutto privato della propria libertà, essendo quest’ultima stata solo parzialmente limitata.
Corte di Cassazione: stop all’assegno divorzile se l’ex moglie convive stabilmente con un altro uomo.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4649/17, depositata il 22 febbraio 2017, ha stabilito che il prodursi di uno stato di convivenza da parte dell’ex moglie, comporta il venir meno dell’obbligo per l’ex marito, di corrispondere l’assegno di mantenimento dovuto.
Ed invero, un orientamento piuttosto recente varato dalla Suprema Corte, ed ormai confermato in modo costante dalla giurisprudenza, ha evidenziato come, chi intraprende una nuova relazione, basata sulla convivenza “more uxorio” (tipica, cioè, delle cosiddette “coppie di fatto”, unite in tutto e per tutto, ma non sposate), perde ogni diritto economico al mantenimento nei confronti dell’ex coniuge.
Tale principio viene ritenuto dalla giurisprudenza applicabile sia all’assegno di mantenimento (conseguente alla separazione), sia all’assegno divorzile (conseguente, invece, al divorzio), in quanto, il precedente coniuge, obbligato al versamento di tali importi, non può “mantenere” anche il nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge.
Nel caso in esame, il Tribunale di Avezzano, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra S.G. ed il Sig. R.A. ponendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere alla R. un assegno mensile di Euro 250,00. L’uomo, dunque, decideva di impugnare detta pronuncia e, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 262/15, respingeva il gravame avanzato dal ricorrente confermando la sentenza impugnata.
Il Sig. S. proponeva ricorso per cassazione avverso la detta sentenza deducendo, come unico motivo, l’erronea pronuncia del giudice di merito per non aver tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 898/70 in relazione ai parametri ivi indicati per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
In particolare, il ricorrente, lamentava che il giudice di Appello non avesse tenuto conto della situazione attuale della Sig.ra R., la quale aveva intrapreso una nuova convivenza tale da escludere la corresponsione dell’assegno posto a suo carico.
Dato atto della nuova convivenza intrapresa dall’ex-moglie, la Corte ribadisce il principio secondo il quale, in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, nell’ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente (richiamando le numerose pronunce che esprimevano siffatto principio, tra le quali, Cass. n. 6855/2015; 25845/2013; 3923/2012).”
L’Avv. Prof. Lana partecipa al convegno “La frontiera del diritto e i diritti alla frontiera”.
In data 2 marzo 2017, si è svolta a Genova la conferenza “La Frontiera del Diritto e i Diritti alla Frontiera: il caso Khlaifia c. Italia“, organizzata dalla Sezione ligure dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e riguardante la recente sentenza della Corte EDU relativa alle detenzioni nel Centro di accoglienza di Lampedusa e nel porto di Palermo di alcuni migranti tunisini (sentenza Khlaifia e altri c. Italia, resa dalla Grande Camera della Corte lo scorso 15 dicembre). Al tavolo dei relatori erano presenti l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Presidente dell’UFTDU, i due avvocati dei ricorrenti del caso Khlaifia, Avv. Francesca Cancellaro e Avv. Stefano Zirulia, il Presidente dell’XI Sezione civile del Tribunale di Genova, oltre che i responsabili della sezione Ligure dell’UFTDU, Avv.ti Massimo Benoit Torsegno ed Emilio Robotti.
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
È iniziata il 3 marzo 2017, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, la terza edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, che si articolerà in sei distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni si terranno ogni venerdì sino al 7 aprile 2017, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.
Il programma del corso è disponibile qui.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected].