Sezioni Unite della Corte di Cassazione: le impugnazioni relative alle procedure transattive per i danneggiati dal contagio di sangue infetto devono essere proposte avanti al giudice amministrativo.
Lo scorso 3 febbraio è stata pubblicata l’ordinanza n. 2050/2016, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione, proposto nel corso di un giudizio pendente dinanzi al TAR di Roma contro il Ministero della Salute.
La richiamata ordinanza chiarisce definitivamente che i danneggiati, per impugnare un provvedimento di esclusione dalle transazioni e/o contestare la legittimità delle norme a fondamento di tale provvedimento, devono rivolgersi al giudice amministrativo e non a quello ordinario.
Tale pronuncia ribalta il precedente orientamento giurisprudenziale in materia. Invero, nel 2014, il Consiglio di Stato aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, annullando le sentenze con le quali il TAR Lazio di Roma aveva dichiarato la parziale illegittimità del decreto di regolazione dei moduli transattivi n. 162/2012, affermando – al contrario – la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
A sostegno di tale decisione, le Sezioni Unite evidenziano che la disciplina che detta i criteri di accesso alle procedure transattive, nonché gli eventuali provvedimenti di esclusione dalle stesse, non incidono direttamente sul diritto al risarcimento dei danneggiati, i quali rimango comunque liberi di accettare o meno l’eventuale proposta formulata dall’Amministrazione. Quest’ultima a sua volta potrà decidere se concludere o meno l’accordo transattivo.
Quanto detto vale, dunque, tanto per le impugnazioni relative alle transazioni del 2003 e del 2007, quanto per l’ultimo intervento normativo in materia, ovvero l’equa riparazione prevista all’art. 27-bis della legge n. 114/2014.
Secondo le Sezioni Unite, non si riscontra, dunque, in queste ipotesi un’ingerenza diretta sul diritto soggettivo al risarcimento del danno. Pertanto, il privato, che contesti le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere regolamentare, dovrà agire dinanzi al giudice amministrativo.
Tale decisione coinvolge potenzialmente ciascun soggetto emotrasfuso danneggiato da sangue e/o emoderivati infetti che abbia instaurato entro il 2007 un giudizio per il risarcimento dei danni contro il Ministero della Salute ed abbia successivamente presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il termine di legge.
Lo Studio Lana Lagostena Bassi è a disposizione dei propri assistiti, che si trovino nella situazione appena descritta, per affiancarli nella valutazione della propria situazione personale e processuale, al fine di decidere: i) se accettare l’eventuale somma offerta dal Ministero della Salute a titolo di equa riparazione; ovvero ii) se proseguire il giudizio risarcitorio in sede civile, ove ancora pendente; o infine iii) se insistere per l’ammissione alle transazioni, nel caso sussistano i requisiti d’accesso o gli stessi possano essere ragionevolmente riconosciuti dal giudice amministrativo.
Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: ennesima condanna per il Ministero della Salute al pagamento di oltre € 400.000 (Tribunale Civile di Roma, sentenza n. 2127/2016).
In data 26 gennaio 2016, il nostro Studio ha ottenuto, innanzi al Tribunale Civile di Roma, l’ennesima sentenza positiva ottenuta in materia di sangue infetto.
La domanda di risarcimento danni, veniva promossa nei confronti del Ministero della Salute dalla moglie di un soggetto deceduto a seguito delle emotrasfusioni subite che lo avevano reso sieropositivo ai virus HIV e HCV.
La ricorrente, nel 2010, adiva il Tribunale di Roma al fine di accertare la responsabilità dell’Amministrazione nelle varie fasi di approvvigionamento, controllo, sorveglianza della produzione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati destinati alle terapie trasfusionali alle quali si era sottoposto il marito sin dal 1973, con conseguente domanda per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del decesso del coniuge.
Il Tribunale, applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 576-581 dell’11 gennaio 2008, ha ravvisato nel comportamento omissivo dell’Amministrazione gli estremi del reato di omicidio colposo ritenendo di conseguenza che, nel caso di specie, dovesse applicarsi il termine di prescrizione decennale, previsto per il reato di cui all’art. 589 c.p.
Il Tribunale ha, conseguentemente, affermato la responsabilità del Ministero della Salute per aver omesso di ottemperare ai propri obblighi di farmacovigilanza ed ha condannato l’Amministrazione a risarcire la vittima quantificando il danno in una somma che, comprensiva di interessi legali, supera i € 400.000,00.
Il nostro Studio non può che ritenersi soddisfatto per il notevole risultato raggiunto.
Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.
Aggiornamenti sul caso TBC: la Corte d’Appello di Roma dichiara inammissibile l’azione di classe proposta da CODACONS.
La Corte d’Appello di Roma, con l’ordinanza del 1 dicembre 2015, ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di classe proposta ai sensi dell’art. 140-bis D. Lgs. n. 206/05 dal CODACONS nei confronti del Policlinico Agostino Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore.
La drammatica vicenda, ricordiamo, prende le mosse nell’agosto 2011, quando dai media rimbalzava la notizia di un’epidemia di contagio da TBC tra i neonati presso l’Ospedale A. Gemelli.
All’epoca dei fatti un’infermiera del Policlinico Gemelli, affetta da tubercolosi conclamata, era inspiegabilmente in servizio presso il reparto di Neonatologia, e aveva immesso così in tale ambiente i pericolosi batteri della tubercolosi.
A causa della diretta esposizione dei neonati a tali batteri si rendeva necessaria un’indagine invasiva sui piccoli, sfociata nella prescrizione di una profilassi antibiotica di sei mesi.
Di conseguenza, un elevato numero di neonati, veniva sottoposto ad indagini diagnostiche di natura radiologica, ematologica e, purtroppo, circa 130 di essi risultavano positivi all’infezione a seguito dell’esecuzione dei test diagnostici.
Ad avviso della Corte d’Appello, le voci di danno apoditticamente prospettate risulterebbero del tutto soggettive nella loro sussistenza e strumentalità e, dunque, non integrerebbero una lesione del diritto alla salute. In considerazione dell’infondatezza dell’azione di classe come proposta dal Codacons, i giudizi risarcitori dovranno essere promossi dinanzi al Tribunale in via individuale o cumulativa e non sotto forma di class action.
Lo Studio legale Lana – Lagostena Bassi, avendo sin dall’origine della triste vicenda ritenuto inidoneo alla fattispecie lo strumento della class action, assiste alcuni genitori di bambini per i quali è pendente, dinanzi al Tribunale di Roma, un giudizio promosso contro l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione dei danni riportati dai genitori dei bambini.
La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia sui tempi della custodia cautelare.
Il 29 gennaio 2016 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso sentenza di condanna sul caso Balakin c. Moldavia, riscontrando la violazione dell’art.5, § 3 CEDU, che tutela il diritto alla libertà (contro gli arresti arbitrari).
Il caso in oggetto riguardava un cittadino moldavo arrestato con l’accusa di produzione e messa in circolazione di denaro contraffatto. I termini di custodia cautelare sono stati oggetto di numerose proroghe motivate sulla base della gravità del reato, della complessità del caso e del pericolo di reiterazione, dell’interferenza con le indagini e del possibile occultamento delle prove da parte del ricorrente.
Nonostante l’indagato abbia sottolineato il fatto che, con il passare dei mesi, le esigenze investigative fossero venute meno e non sussistessero più ragioni per temere una reiterazione, la corte distrettuale ne ha respinto le istanze di scarcerazione qualificando il suo caso come eccezionale.
Secondo la Corte di Strasburgo una simile condotta risulta lesiva del fondamentale diritto alla libertà e alla sicurezza tutelato dall’art.5 CEDU. In particolare, in base al par. 3 “ogni persona arrestata o detenuta […] ha il diritto di essere giudicata entro un tempo ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura”. Tale norma non offre alle autorità nazionali una scelta tra portare a giudizio l’indagato in un tempo ragionevole e garantirgli il rilascio provvisorio in attesa di giudizio. Richiamando la presunzione di non colpevolezza, la Corte sostiene che, nel caso in cui la detenzione cessi di essere ragionevole, l’indagato debba essere rilasciato.
Seguendo il ragionamento della Corte, la conditio sine qua non per legittimare la carcerazione preventiva è rappresentata dall’esistenza di un ragionevole sospetto di colpevolezza in capo alla persona arrestata. Nel lungo periodo, però, le autorità nazionali devono dimostrare che esistono delle ragioni rilevanti e sufficienti per giustificare il prolungamento della detenzione. Se lo Stato non produce una motivazione convincente circa la necessità di procedere a una proroga, per quanto breve, della custodia in carcere, l’accusato deve essere rilasciato.
Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto in stato di detenzione preventiva per un periodo complessivo pari a 29 mesi senza che le autorità abbiano addotto nuove prove rilevanti e sufficienti per motivare una tanto estesa privazione della libertà.
Responsabilità medica: l’intervento di routine onera comunque il medico a provare l’assenza di colpa.
Lo scorso 20 gennaio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 885/2016, è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità medica, stabilendo che, per quel che concerne gli interventi sanitari c.d. “routinari”, grava sul professionista l’onere di provare l’assenza di colpa in relazione alla condotta tenuta.
Tale principio è espressione di un orientamento giurisprudenziale ormai ben consolidato, per cui, a fronte di una domanda risarcitoria per responsabilità medica, è il sanitario a dover dimostrare di aver osservato la diligenza normalmente richiesta ed esigibile ad un medico con la medesima specializzazione.
Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un paziente che, nei precedenti gradi di giudizio, aveva visto respinta la propria richiesta di risarcimento danni, avanzata a seguito dell’errata diagnosi dermatologica espletata dal medico convenuto.
La Corte ha riscontrato che lo specialista non aveva fornito la prova della propria diligenza, né dell’adeguatezza del proprio operato. Al contrario, il convenuto insisteva nell’errato convincimento circa la patologia del paziente. L’attore, dal canto suo, aveva invece esaustivamente ottemperato al proprio onere probatorio nel corso dei giudizi di merito.
Peraltro, la Corte sottolinea l’assoluta irrilevanza della circostanza – determinante, invece, nelle valutazioni dei giudici dei precedenti gradi di giudizio – per cui il paziente sia guarito senza postumi, nonostante l’errata diagnosi. Ciò in quanto, la guarigione non implica necessariamente che il ricorrente non abbia subito altri danni di natura non patrimoniale, a seguito dell’errore dello specialista.
La sentenza di accoglimento ha, dunque, disposto il rinvio della causa alla Corte di appello in altra composizione, per le conseguenti valutazioni di merito.
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
A partire dal prossimo 8 aprile, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà la seconda edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia e del Consiglio Nazionale Forense, che si articolerà in sette distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno nei seguenti venerdì sino al 20 maggio, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.
Il programma e la scheda di sintesi del corso sono disponibili qui.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected].