Adozione e affido: approvata la legge che tutela la continuità affettiva
Il Parlamento ha di recente approvato la legge 19 ottobre 2015, n. 173, riguardante le “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”. La nuova normativa è stata pubblicata in Gazzetta il 29 ottobre scorso ed entrerà dunque in vigore il 13 novembre.
Riformando il rapporto che intercorre tra l’adozione e la precedente fase di affidamento familiare, lo scopo è quello di riuscire ad assicurare il diritto alla continuità affettiva dei minori, riconoscendo un canale preferenziale per l’adozione da parte delle famiglie che hanno avuto in affido minori in stato di abbandono e adottabilità.
Con l’entrata in vigore di tale riforma, il Tribunale dei minori dovrà “tener conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo, consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”, prima di pronunciarsi sull’adozione di minori in stato di abbandono. Al riguardo, sarà indispensabile la valutazione positiva dei servizi sociali relativamente ai rapporti instaurati dal bambino nel corso dell’affido.
Ad ogni modo, la corsia preferenziale si attiva solo se gli affidatari soddisfano i requisiti per l’adozione, stabiliti all’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (tra cui, lo stabile rapporto di coppia, l’idoneità all’adozione e la differenza d’età con l’adottato). Dalla riforma restano, dunque, esclusi single e coppie di fatto.
Nell’esclusivo interesse del minore, sarà garantita continuità affettiva con gli affidatari – ad esempio, attraverso il diritto di visita – anche nel caso in cui sussistano le condizioni per il ritorno del minore alla famiglia di origine o, allo stesso modo, nell’ipotesi in cui si sia reso necessario un nuovo affido ad altra famiglia. Peraltro, nel decidere sull’eventuale ritorno presso la famiglia d’origine, sull’adozione o sul nuovo affidamento, il giudice dovrà convocare ed ascoltare anche il minore.
Inoltre, la legge riconosce nuovi diritti degli affidatari, che potranno intervenire nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento ed adottabilità riguardanti il minore affidato, con convocazione obbligatoria degli stessi a pena di nullità.
Per quel che concerne, invece, l’adozione degli orfani, l’art. 6 della modifica normativa prevede che, accanto ai parenti (fino al sesto grado) e alle persone legate da un rapporto stabile preesistente alla perdita dei genitori, anche l’affidatario potrà ora chiedere l’adozione di un orfano. In tal caso, l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alle persone singole.
Nel complesso, non c’è dubbio che la riforma in oggetto rappresenti un cambiamento doveroso, seppur timido, nel mondo delle adozioni. Tuttavia, permane ancora un evidente contrasto con la realtà dei circa 14 mila bambini oggi in affido, che per la maggior parte vivono in famiglie formate da singoli, coppie mature o conviventi non sposati. Tutti questi bambini, salvo casi eccezionali, saranno comunque esclusi dalla “continuità d’affetti” con i loro attuali “genitori”.
Italia nuovamente condannata da Strasburgo su adozioni e rottura del vincolo familiare
Con la sentenza del 13 ottobre, nel caso S.H. c. Italia (su ricorso n. 52557/14), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il governo italiano per violazione dell’art. 8 CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita familiare).
La ricorrente è madre di tre figli, nati rispettivamente nel 2005, 2006 e 2008, per i quali il tribunale italiano aveva disposto lo stato di adottabilità a causa delle difficoltà incontrate dalla coppia dei genitori e nonostante il loro desiderio di continuare a prendersi cura dei figli con l’ausilio dei servizi sociali.
Nel mese di agosto 2009, i servizi sociali avevano informato il Tribunale per i minorenni che, in varie occasioni, i bambini erano stati ricoverati in ospedale a seguito della ingestione accidentale di farmaci. Per tali motivi era stato aperto un procedimento urgente per la rimozione dei bambini dalla famiglia e la loro collocazione in un istituto.
I genitori, riconosciuto che a causa della depressione della ricorrente avevano avuto difficoltà nella cura dei figli, si erano comunque impegnati a prendersi cura degli stessi con l’aiuto dei servizi sociali. Lo stesso CTU aveva proposto il ritorno dei figli ai loro genitori con l’ausilio dei parenti: una soluzione che il Tribunale per i minorenni aveva inizialmente accettato.
Tuttavia, i bambini venivano successivamente rimossi dalla famiglia, per via del ricovero della ricorrente in ospedale e poiché nel contempo il padre aveva lasciato la casa familiare. A seguito di tali eventi, il pubblico ministero aveva chiesto l’apertura di una procedura per dichiarare i bambini adottabili, nonostante il padre fosse disponibile a prendersi cura di loro e che non vi fosse stato alcun abbandono. Il CTU aveva proposto che il posizionamento dei bambini in un istituto dovesse essere mantenuto. Il Tribunale, tuttavia, dichiarava i bambini adottabili, una decisione poi confermata in appello e Cassazione.
La ricorrente si rivolgeva dunque alla Corte europea lamentando che le autorità nazionali avessero fallito nel loro obbligo positivo di porre in essere tutti gli sforzi necessari per preservare la relazione genitore-figlio. Si lamentava infatti che i giudici interni avevano dichiarato i minori adottabili nonostante non ci fosse stato l’abbandono da parte dei genitori, ma solo difficoltà familiari transitorie.
La Corte, pur non dubitando della necessità, nel caso di specie, di un intervento da parte delle autorità competenti al fine di tutelare gli interessi dei bambini, tuttavia, ha fortemente criticato l’adeguatezza dell’intervento scelto dalle autorità competenti nazionali, ritenendo che le stesse non avessero sufficientemente lavorato per salvare il legame genitori-figli.
In particolare, la Corte evidenzia che in diverse occasioni, la ricorrente aveva chiesto l’intervento dei servizi sociali per essere aiutata ad occuparsi al meglio dei suoi figli. Le sue sollecitazioni, dunque, non avevano affatto mostrato un’incapacità di esercitare il proprio ruolo di genitore e non giustificavano la decisione dei giudici interni di dichiarare i bambini adottabili. Ad avviso della Corte, l’esigenza primaria delle autorità nazionali doveva essere quella di cercare di preservare, nella misura del possibile, il legame tra la ricorrente – che era anche in una posizione vulnerabile – e i suoi figli. Le autorità giudiziarie si sono infatti limitate a tenere in considerazione le difficoltà della famiglia, che avrebbero invece potuto essere superate da una assistenza sociale mirata, come affermato dal CTU.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Strasburgo ha condannato all’unanimità lo Stato italiano. Infatti, nonostante il margine di apprezzamento degli stati in materia, le autorità italiane, nell’aver considerato come alternativa unica la rottura definitiva e irreversibile dei legami familiari, laddove altre soluzioni per salvaguardare sia l’interesse superiore dei minori sia il legame familiare erano percorribili, non hanno compiuto gli sforzi adeguati ed efficaci per far rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i suoi figli, garantito dall’articolo 8 della Convenzione.
Danni da sangue infetto: la Cassazione ribadisce che la data di presentazione della domanda di indennizzo rappresenta la barriera preclusiva per l’azione di risarcimento danni iure proprio
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20934 del 16 ottobre u.s., in accoglimento del ricorso presentato dai figli di una coppia morta a seguito della trasmissione AIDS per tramite di emotrasfusioni infette, ha stabilito che il termine di prescrizione decennale del risarcimento decorre dalla data in cui gli eredi abbiano proposto la domanda per il riconoscimento dell’indennizzo ex L. n. 210/92.
Il padre dei ricorrenti, sottoposto a trasfusioni nel periodo aprile-maggio 1985, aveva contratto un’infezione da virus HIV che, nel 1987, ne determinava il decesso. Nel 1996 seguiva, purtroppo, la scomparsa della moglie, a causa del contagio subito dal marito. I figli, nello stesso anno, adivano il Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni loro spettanti sia iure hereditatis che iure proprio.
Secondo i Giudici del Supremo Collegio la responsabilità del Ministero si presume per il contagio avvenuto tra il 1979 e il 1989 e tale presunzione è superabile solo se risultano forniti elementi idonei. La Cassazione ha confermato, infatti, che lo stato delle conoscenze scientifiche all’epoca della trasfusione praticata al marito avrebbe consentito di prevedere e prevenire la possibilità di contagio.
In ordine al computo della prescrizione, poi, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di primo e secondo grado, i giudici di legittimità hanno ribadito che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da malattie contratte per emotrasfusioni, decorre dal momento in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione, ha rafforzato l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale in materia di applicazione del termine di prescrizione decennale per gli eredi delle vittime del sangue infetto.
Cassazione: il minore va trasferito presso la madre se il padre aspetta un bambino dalla nuova compagna
L’attesa di un figlio dalla nuova compagna, nel frattempo divenuta convivente, legittima la modifica del provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso il padre.
E’ quanto di recente stabilito dalla sesta sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 18817 del 23 settembre 2015, confermando la motivazione con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva paventato il rischio della perdita di centralità del bambino per l’arrivo del nascituro. I giudici della suprema Corte hanno, infatti, sottolineato che l’individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell’unione, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto la collocazione presso la madre giustificata in relazione alle maggiori attenzioni di cui il bambino potrebbe beneficiare in un momento particolarmente delicato per il suo sviluppo, quale l’avvio alla scolarizzazione.
La Suprema Corte ha altresì ritenuto opportune le modalità di visita del padre al minore: tenuto conto del fatto che la madre aveva trasferito la propria residenza, appariva dunque necessario fissare un periodo limitato di giorni al mese e periodi più prolungati durante le vacanze e le festività. A tal proposito, i Giudici sottolineano, infatti, che “l’allontanamento dal luogo di residenza familiare, a seguito della cessazione della convivenza, costituendo espressione della facoltà di fissare liberamente il centro dei propri interessi ed affetti, non giustifica di per sé un apprezzamento negativo in ordine all’idoneità del genitore a porsi quale valido punto di riferimento per la crescita e l’educazione dei figli, potendo al più incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalità della loro permanenza presso l’altro genitore.”
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani
Sono aperte le iscrizioni per la XVI edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa, della Commissione per le adozioni internazionali e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di quattro incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno il venerdì a partire dal 13 novembre 2015 presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), Aula Parlamentino, Viale Davide Lubin 2, Roma.
Tra i relatori, il giudice Giorgio Gaja, il giudice Robert Spano, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes ed il Cons. Crisafulli.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili qui.