La Camera approva la nuova legge sulla cittadinanza.
Il 13 ottobre u.s. la Camera ha approvato il ddl recante le nuove disposizioni circa l’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri.
Secondo la nuova legge – in attesa di ricevere l’approvazione del Senato – per il principio del cosiddetto “ius soli temperato”, saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati nel territorio della Repubblica, di genitori stranieri dei quali almeno uno abbia un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo.
A tal fine sarà necessaria la dichiarazione di volontà di un genitore, o di chi ne esercita la responsabilità, all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il dicottesimo anno di età. In mancanza di tale dichiarazione, potrà farne richiesta il diretto interessato entro il ventesimo anno.
Per quel che riguarda gli stranieri nati e residenti in Italia legalmente, senza interruzioni, fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza sale a due anni dalla maggiore età. Tale principio, tuttavia, non si applicherà ai cittadini europei, visto che il permesso di lungo periodo è previsto solo per gli Stati extraUe.
L’altra forma di acquisto della cittadinanza, il cosiddetto «ius culturae», sarà applicabile ai cittadini giunti in Italia prima del compimento dei 12 anni.
La norma richiede la frequentazione scolastica per almeno 5 anni, fino al sedicesimo anno di età – che la legge italiana stabilisce come termine per l’obbligo scolastico – di uno o più cicli presso istituti del sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali.
La frequenza del corso di istruzione primaria deve essere coronata dalla promozione. Anche in questo caso, la richiesta spetta al genitore, cui è a sua volta richiesta la residenza legale, o all’interessato stesso, entro due anni dalla maggiore età.
Le nuove norme si applicheranno anche ai 127mila stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato – all’approvazione della legge – il limite di età dei 20 anni per farne richiesta.
Rivalutazione istat indennizzo ex L. 210/92: ancora una sentenza positiva che riconosce al danneggiato la somma di oltre 30.000,00 € per la rivalutazione dell’indennizzo ex L. 210/92 (tribunale ordinario di Roma, sentenza n. 8614/2015).
Lo Studio Lana Lagostena Bassi ha il piacere di segnalare l’ennesima sentenza positiva ottenuta in materia di rivalutazione dell’indennizzo previsto dalla L. 210/92.
Ricordiamo che, a seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale, i commi 13 e 14 dell’art. 11 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sono stati ritenuti illegittimi in quanto contrastanti con il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione. La conseguenza della richiamata pronuncia, il Ministero della salute sta erogando ai danneggiati l’importo di 18.000,00 € circa quale somma arretrata relativa alla rivalutazione.
L’importo, però, è ben lontano dalla somma effettiva che i danneggiati dovrebbero percepire. Il Ministero applica infatti il tasso di inflazione programmato (TIP) e non già l’indice dei prezzi al consumo (ISTAT) e retrodata il conteggio soltanto dall’anno 2005 e non già ai dieci anni dalla richiesta del danneggiato.
Convivenza more uxorio: la Cassazione statuisce sull’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo acquirente.
Con sentenza n. 17971/2015, depositata lo scorso 11 settembre, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ribaltando completamente il verdetto emesso dai giudici di merito, ha accolto il ricorso di una donna che viveva con i figli avuti dall’ex compagno nell’immobile di proprietà di quest’ultimo e dallo stesso venduto prima dell’assegnazione da parte del Tribunale dei minori. Ribadendo l’importanza delle unioni di fatto, i giudici della Suprema Corte hanno, infatti, statuito che «in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’abitazione o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile». Egli, peraltro, in considerazione dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza, è «comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente». Ne discende che l’assegnazione della casa familiare, disposta dal Tribunale dei minori, sarà «opponibile anche al terzo acquirente» il quale, in sede di stipula del contratto di compravendita, «era certamente a conoscenza dello stato di fatto o di diritto in cui si trovava», ossia che l’immobile era occupato dalla donna e dai suoi figli. Confermando quanto già disposto con sentenza n. 7214/2013, la Corte ribadisce infine che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario verso l’altro, è tale da legittimare la tutela possessoria.
Cassazione: va condannato il padre che non versa il mantenimento, se non dimostra assoluta e completa indigenza.
I giudici della Corte di Cassazione, VI sez. penale, hanno così deciso nella sentenza n. 39851/2015 sul ricorso di un uomo che aveva omesso di versare l’assegno di mantenimento (dell’importo di euro seicento mensili) nei confronti di moglie e figli nell’intero arco temporale ricompreso fra l’agosto 2008 e l’aprile 2009, salvo un parziale adempimento. Il ricorrente precisava di non aver avuto alcuna volontà di sottrarsi all’obbligo di versamento del mantenimento e che non aveva potuto provvedervi per oggettiva impossibilità, in considerazione della precarietà delle proprie condizioni di lavoro e della indisponibilità di un reddito costante nel tempo. La Cassazione non ha però accolto le dioglianze dell’uomo: i giudici hanno posto in rilievo il dato oggettivo che l’imputato, benché svolgesse attività lavorativa, sia pure in modo saltuario, ha fatto mancare con la sua condotta i mezzi di sussistenza alla coniuge ed ai tre figli minorenni, non essendo la persona offesa in grado di provvedere alle molteplici esigenze di un nucleo familiare composto di quattro unità. Alla stregua delle rappresentate emergenze probatorie, dunque, deve ritenersi che l’impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia in esame ove si consideri che, in caso di mancato pagamento di quell’assegno, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto e che l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta, integrando una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti. Nel caso in esame, l’imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, sì da rendere materialmente impossibile l’ottemperanza alle relative statuizioni civili.
L’Avv. Anton Giulio Lana interviene al Festival internazionale dei diritti umani a Todi.
Dal 27 ottobre al 1° novembre, si svolgerà a Todi (PG) la 1^ edizione del “Diritti a Todi – Human Rights International Film Festival”. Con il patrocinio del Comune di Todi, il Festival è organizzato in collaborazione con Amnesty International Italia e Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, con il sostegno di AGPCI (Associazione Giovani produttori cinematografici) e dell’Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani.
In una fase così delicata per l’Europa, dove il Mediterraneo è palcoscenico di una delle emergenze umanitarie più drammatiche degli ultimi decenni, lo scopo primario del Festival è quello di sensibilizzare e stimolare il confronto sulla necessità di garantire percorsi legali e sicuri per chi fugge da conflitti armati, persecuzione e povertà, attraverso la promozione e diffusione di documentari d’autore sul tema dei diritti umani.
Nella giornata del 31 ottobre, si terrà – presso la Sala del Consiglio Comunale – la conferenza “Fortezza Europa: il fallimento dell’Europa nella gestione dei flussi migratori” in relazione ai diritti di rifugiati e richiedenti asilo.
Il convegno intende offrire spunti di riflessione sul modo in cui l’Europa sta affrontando e gestendo la più grande crisi di rifugiati dal dopo guerra, mettendo in luce le opportunità di crescita socio-culturale che potrebbero derivare ai Paesi europei, se solo si applicassero politiche di accoglienza ed integrazione in grado di considerare i migranti come risorsa, anziché come un fardello.
L’Avv. Anton Giulio Lana parteciperà alla sessione pomeridiana del convegno, portando il proprio contributo alla discussione e sottolineando nel proprio intervento – “Dall’Europa dei muri a quella dei ponti” – il ruolo che l’Unione Europea dovrebbe assumere in questa fase, al fine di arrestare l’emergenza umanitaria nel Mediterraneo ed offrire una tutela efficace ai migranti nel proprio territorio.
L’Avv. Anton Giulio Lana interviene nell’ambito della trasmissione “Restate scomodi” – puntata del 13 ottobre 2015.
Lo scorso 13 ottobre, l’Avv. Anton Giulio Lana è intervenuto nella trasmissione di Radio Rai, in relazione al tema: “Le mazzette sulla Sanità e lo scandalo dei farmaci”.
Nel corso del suo intervento, l’Avv. Lana ha sottolineato come, a distanza di oltre 30 anni dallo scandalo del sangue infetto, il sistema giudiziario italiano, che purtroppo pecca per l’eccessiva durata dei suoi processi, non è ancora stato in grado di pronunciare una condanna penale nei confronti dei responsabili di quei fatti gravissimi. Infatti, è ancora ad oggi pendente a Napoli il giudizio a carico dell’imprenditore toscano Guelfo Marcucci, amministratore e manager dell’omonima azienda farmaceutica italiana di prodotti emoderivati, nonché contro l’ex direttore generale del Servizio farmaceutico della Sanità, Duilio Poggiolini.
Al riguardo, essendo trascorso un lasso di tempo tanto lungo dall’epoca dei fatti, non può stupire che il Tribunale penale di Napoli, in risposta all’eccezione sollevata dai legali dei due imputati, sia stato costretto ad escludere che Guelfo Marcucci avesse la capacità di presenziare coscientemente al processo, che invece proseguirà nei confronti di Poggiolini, dichiarato in grado di partecipare al giudizio.
L’intera trasmissione è disponibile al link, l’intervento dell’Avv. Lana è al minuto 35:30.
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani.
Sono aperte le iscrizioni per la XVI edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa, della Commissione per le adozioni internazionali e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di quattro incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno il venerdì a partire dal 13 novembre 2015 presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), Aula Parlamentino, Viale Davide Lubin 2, Roma.
Tra i relatori, il giudice Giorgio Gaja, il giudice Robert Spano, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes ed il Prof. Andrea Saccucci.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili QUI.