Strasburgo: no all’utilizzo degli embrioni ai fini della ricerca scientifica.
Il 27 agosto 2015 la Grande Camera di Strasburgo si è pronunciata sul caso Parrillo c. Italia in merito all’opportunità di eliminare il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni umani, previsto dall’art. 13 della legge 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita).
La ricorrente, Adelina Parrillo, nel 2003 aveva fatto ricorso assieme al compagno alle tecniche di fecondazione assistita e gli embrioni ricavati dalla procedura erano stati criocongelati in attesa dell’impianto in utero.
Nel novembre dello stesso anno, però, il compagno restava vittima dell’attentato di Nassiriya in Iraq. La ricorrente, non più intenzionata a procedere all’impianto degli embrioni dopo la morte del compagno, desiderava donare gli embrioni alla ricerca scientifica.
Con l’entrata in vigore della legge 40 nel 2004 la Parrillo si ritrovò da sola a dover affrontare un numero considerevole di divieti imposti da tale legge per l’utilizzo degli embrioni crioconservati. L’art. 13 della legge 40, infatti, impone l’assoluto divieto di sperimentazione sugli embrioni umani, inclusi quelli ottenuti prima dell’entrata in vigore della legge. Nonostante ciò, però, in Italia è ammessa l’importazione dall’estero di cellule embrionali umane a scopo di ricerca. La signora Parrillo, quindi, ricorreva alla Corte Europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 1 Protocollo n.1 (Protezione della proprietà).
I giudici di Strasburgo hanno rigettato la domanda della ricorrente, sostenendo che non vi è stata violazione dell’art. 8 CEDU poiché il diritto di donare gli embrioni alla ricerca scientifica non rientra fra i diritti fondamentali tutelati dalla norma richiamata e di conseguenza – tenuto conto anche della mancanza di un consenso a livello europeo su tale questione – agli Stati deve essere lasciato un ampio margine di apprezzamento, trattandosi di “delicate questioni morali ed etiche”. La Corte ha, inoltre, affermato che non esistono prove circa la volontà del compagno defunto di donare gli embrioni alla ricerca scientifica. I giudici di Strasburgo non hanno nemmeno rilevato una violazione dell’art. 1 del Protocollo n.1 asserendo che “gli embrioni non possono essere considerati una proprietà nel senso inteso dalla Convenzione”.
Non resta che aspettare la pronuncia della Corte Costituzionale, che a breve fisserà un’udienza per affrontare la legittimità di tale divieto, questione che si ripresenta ogni volta che una coppia chiede di poter donare alla ricerca embrioni non idonei ad una gravidanza.
Ius soli riconosciuto a rom nato in Italia.
Lo scorso 2 settembre 2015 il Tribunale ordinario di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana di un apolide di etnia rom nato in Italia. “Finalmente la giurisprudenza italiana applica lo ius soli, riconoscendo la cittadinanza al rom apolide nato in Italia, in linea con le spinte al superamento dell’attuale normativa vigente in materia”, queste le prime affermazioni dell’Avv. Anton Giulio Lana, a seguito della pubblicazione della sentenza.
I giudici, infatti, hanno affermato che il ricorrente dovesse essere “considerato cittadino italiano, essendo nato nel territorio italiano da genitori stranieri che non gli hanno trasmesso la propria cittadinanza, non contemplando l’ordinamento giuridico dei loro paesi di origine l’acquisto automatico della cittadinanza ius sanguinis”, ed essendo stato riconosciuto giudizialmente apolide. Una pronuncia che, pur nell’alveo della normativa vigente, si spinge coraggiosamente a riconoscere la cittadinanza italiana attraverso l’istituto dello ius soli e che, come sovente accade, anticipa il Legislatore nella tanto auspicata modifica della legge del 1992 sulla cittadinanza.
“L’importanza dell’odierna pronuncia” continua l’Avv. Lana “consiste nell’aver dato applicazione alla norma relativa allo ius soli, che attualmente ha carattere sussidiario”. Lo Studio Lana Lagostena Bassi, ravvisando nella vicenda un interesse di carattere generale, ha assunto la difesa del ricorrente nel procedimento giunto adesso a sentenza. Si è così rinnovato il pluriennale impegno dello Studio Lana Lagostena Bassi nella difesa dei diritti fondamentali dell’individuo, che ha apportato un contributo originale e auspicabilmente foriero di nuovi orientamenti più favorevoli alla battaglia sul diritto fondamentale di cittadinanza.
“La sentenza appare di particolare rilevanza sotto il profilo sociale e politico, prima ancora che giuridico” – conclude l’Avv. Anton Giulio Lana – “in quanto è suscettibile di incidere direttamente sulla vita e sui diritti umani di altri individui che si trovano nella medesima situazione, e si colloca nell’alveo di chi auspica una modifica della normativa in materia di acquisto della cittadinanza italiana sul tema dello ius soli.”
La Cassazione a Sezioni Unite: il danno tanatologico non è risarcibile iure hereditatis.
Con la sentenza n. 15350 depositata il 22 luglio u.s. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la dibattuta questione circa la risarcibilità del danno “da morte immediata”.
Ricordiamo che si parla di danno tanatologico con riferimento al soggetto che deceda istantaneamente – o quasi – rispetto al momento in cui subisce l’altrui azione illecita.
Nonostante il precedente orientamento giurisprudenziale non ritenesse tale tipologia di danno risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 1361 del gennaio 2014 – era pervenuta ad una conclusione diametralmente opposta, riconoscendo come risarcibile il danno da perdita della vita immediatamente conseguito alle lesioni riportate a seguito dell’evento illecito.
Tuttavia, circa un anno dopo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, sembrano aver mutato orientamento: hanno difatti affermato che, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
Secondo i Giudici, sussiste un problema di “titolarità”, in quanto il danno da morte non lede il bene giuridico “salute”, ma il diverso bene “vita”; quest’ultimo “è fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente”.
Di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno c.d. tanatologico risulterebbe privo di un titolare legittimo, in quanto, nel momento in cui si concretizza il pregiudizio, verrebbe a mancare proprio l’unico legittimo titolare.
Alla luce di tali argomenti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15350/2015, hanno concluso che, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Si tratta di una pronuncia che non manca di destare perplessità e di alimentare un dibattito suscettibile di un auspicabile ripensamento.
Corte di Giustizia: il costo per il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia è eccessivo e viola il diritto del richiedente.
Il contributo che i cittadini di paesi terzi devono versare per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia è troppo oneroso. Così ha stabilito la Seconda Sezione della Corte di Giustizia con la sentenza del 2 settembre scorso in merito al ricorso presentato da CGIL e INCA (Istituto Nazionale Confederale Assistenza).
La Corte ha così bocciato la normativa italiana sui permessi di soggiorno di lunga durata (Dlgs. 286/1998, successivamente modificato con decreto il 6 Ottobre 2011) nella parte in cui prevede degli importi sproporzionati, da 80 fino a 200 euro, rispetto alla finalità utile di promuovere l’integrazione di stranieri stabilitisi a titolo duraturo nel paese ospitante (direttiva comunitaria 2003/109/CE). Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, il nostro governo non ha predisposto mezzi idonei alla realizzazione degli obiettivi sanciti nella direttiva. Spetterà ora al TAR del Lazio, che aveva deferito la questione alla Corte UE, dare attuazione alla sentenza di matrice comunitaria, annullando così il decreto che aveva fissato le tassazioni sui permessi di soggiorno.
La natura eccessiva di tali importi, sostiene la Corte, “può creare ostacoli all’esercizio dei diritti dei richiedenti un permesso di lunga durata”. Ad avallare tale conclusione hanno contribuito la ripetitività del pagamento di tali contributi (vista la breve durata di validità dei permessi) e il fatto che l’importo da versare per il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno è otto volte maggiore rispetto alla somma dovuta per il rilascio della carta d’identità italiana. Pertanto, seppur vero che ogni stato membro dell’UE ha un certo margine di discrezionalità nel subordinare il rilascio di tale documento al pagamento di una determinata quota, tale potere discrezionale non è tuttavia esente da limiti, e non può violare né il principio di proporzionalità né compromettere l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo. In conclusione, la decisione del supremo organo giudiziario comunitario segna un’altra decisiva vittoria sul tema del rispetto dei diritti umani degli stranieri residenti nel nostro paese.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per la detenzione e l’espulsione di tre tunisini nel 2011.
I giudici di Strasburgo, pronunciandosi nel caso Khlaifia e altri c. Italia, hanno condannato l’Italia per la violazione dei diritti di tre immigrati tunisini.
I fatti risalgono al settembre 2011, nel pieno della ‘Primavera araba’. I tre tunisini che si erano imbarcati nella speranza di fuggire dalle rivolte e di raggiungere la salvezza in Italia, dopo il soccorso in mare da parte delle autorità italiane, furono portati al centro di prima accoglienza di Lampedusa, successivamente trasferiti in una nave attraccata al porto di Palermo e da lì rimpatriati in Tunisia.
Durante la permanenza presso il centro veniva loro negato ogni contatto con l’esterno, costringendoli all’isolamento, e le condizioni della loro detenzione – ritenuta illegale dalla Corte – sono state considerate “lesive della dignità umana” a causa del sovraffollamento del centro di accoglienza, della carenza d’acqua e delle scarse condizioni igieniche in cui versava la struttura. Per questi motivi i giudici della Corte, pur tenendo conto della grave crisi umanitaria affrontata dall’Italia in quel periodo, hanno condannato quest’ultima per la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti) e dell’art 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza).
Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia, udienza dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Lo scorso 2 settembre, l’Avv. Anton Giulio Lana ha discusso la causa Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia (ricorso n. 19029/11) dinanzi alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (il video della discussione è disponibile, cliccando qui).
L’oggetto del contendere è la dibattuta questione della confisca dei terreni in assenza di una previa condanna. Più in particolare, si è discusso della legittimità dell’applicazione della confisca di terreni ove sia pronunciata una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Ebbene, mentre è stato chiarito che, a fronte di una sentenza di assoluzione, la misura della confisca si pone sicuramente in contrasto con il principio di legalità, resta dibattuta – in particolare dalla giurisprudenza interna – la legittimità della confisca nel caso in cui il reato venga dichiarato prescritto.
Infatti, nonostante la posizione assunta dalla Corte sul punto nelle note sentenze Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia del 20 gennaio 2009 e Varvara c. Italia del 29 ottobre 2013, i giudici italiani continuano a pronunciarsi in maniera non conforme ai principi affermati in tali decisioni, tentando di deviare dall’obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della Corte europea nell’ipotesi di prescrizione del reato. Una posizione che purtroppo è stata recentemente avallata dalla stessa Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 49/2015, secondo la quale sentenze isolate della Corte europea non costituiscono diritto consolidato e quindi i giudici interni possono discostarsi da quanto esse dispongono.
La scelta della seconda sezione della Corte di devolvere alla Grande Camera la trattazione del ricorso Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia, concernente la questione della confisca urbanistica di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia), è significativa in tal senso, in quanto fornisce alla Grande Camera l’occasione per dirimere questo contrasto e per decidere su una questione di estremo rilievo per il sistema processual-penale interno.
Per tali ragioni, si auspica che la trattazione della causa Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia rappresenti l’occasione per riaffermare definitivamente l’orientamento della Corte in materia di confisca urbanistica e precisare meglio il principio di legalità di cui all’articolo 7 della Convenzione, conferendo alla decisione assunta in Grande Camera un’autorevolezza tale da determinare finalmente l’adeguamento della giurisprudenza nazionale.
Master in competenze e servizi giuridici in sanità.
L’11 settembre 2015 l’Avv. Anton Giulio Lana ha partecipato come relatore al Master in “Competenze e servizi giuridici in sanità” che affronta le più attuali e rilevanti problematiche del settore della sanità e dell’assistenza, tenendo una lezione sul tema “Responsabilità per danni da emoderivati”.
La lezione si è svolta presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma.
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani.
Sono aperte le iscrizioni per la XVI edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa, della Commissione per le adozioni internazionali e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di quattro incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno il venerdì a partire dal 13 novembre 2015 presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), Aula Parlamentino, Viale Davide Lubin 2, Roma.
Tra i relatori, il giudice Giorgio Gaja, il giudice Guido Raimondi, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes ed il Prof. Andrea Saccucci.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili qui.