Khlaifia ed altri c. Italia: la Grande Camera della Corte EDU condanna l’Italia per l’illegittima detenzione di migranti irregolari a Lampedusa.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2016, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il caso Khlaifia e altri c. Italia, a seguito della richiesta di rinvio formulata dal Governo italiano avverso la sentenza resa dalla Camera del 1° settembre 2015.
La vicenda de qua ha avuto origine a seguito dell’ondata di sbarchi di migranti irregolari avvenuta nel 2011, in conseguenza dei gravi disordini politici dei quali erano a quel tempo teatro diversi Paesi nord-africani (cosiddetta “primavera araba”) e che avevano condotto numerosissimi migranti a tentare di raggiungere con ogni mezzo le coste europee. Il caso tratta in particolare delle vicende di tre cittadini tunisini e degli standard di trattamento offerti dall’Italia in occasione del loro trattenimento sull’isola di Lampedusa e del loro rimpatrio verso il Paese di origine.
I ricorrenti erano giunti nel Centro di soccorso e di prima accoglienza di Lampedusa, Contrada Imbriacola, ove erano stati trattenuti in condizioni da essi definite inumane e degradanti fino a che una rivolta ed il successivo incendio, scoppiati nel centro proprio per le condizioni di permanenza, lo avevano gravemente danneggiato ed avevano costretto le Autorità italiane a rinvenire una diversa collocazione per gli oltre mille migranti presenti sull’isola. Essi erano, quindi, stati condotti a Palermo e imbarcati su tre navi, rimaste per diversi giorni attraccate al porto. Dall’aeroporto palermitano, i migranti erano infine stati rimpatriati in Tunisia previo sommario accertamento della loro identità dinanzi al console tunisino.
Con la sentenza in esame, la Grande Camera ha confermato all’unanimità la violazione da parte del Governo italiano dell’art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) ed art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo) in relazione all’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti).
Al contrario, diversamente da quanto deciso dalla Camera, non sono state invece riconosciute dalla Grande Camera né la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale, né la violazione dell’art. 4, Prot. 4 alla CEDU (divieto di espulsioni collettive) e dell’art. 13 CEDU rispetto a quest’ultimo.
In particolare, la Grande Camera, nell’escludere la violazione dell’art. 3 CEDU con riferimento alle condizioni del trattenimento, ha tenuto conto la situazione di emergenza, dettata dall’ingente flusso migratorio in ingresso, nella quale le autorità italiane si sono trovate a operare.
Ciononostante, la conferma della violazione dell’art. 5 CEDU ed il contestuale riconoscimento della applicazione non occasionale da parte del Governo italiano di misure atipiche di detenzione dei migranti irregolari rendono ormai imprescindibile, oltre che improrogabile, l’intervento del legislatore affinché siano rese effettive, anche nei confronti dei cittadini stranieri, le garanzie di cui all’art. 13 della Costituzione italiana, che tutela la libertà personale degli individui.
L’assegno di mantenimento è compensabile con altre obbligazioni?
Sul tema si segnala una innovativa decisione del Tribunale di Rovigo del 22 novembre 2013.
La pronuncia ha preso origine da un ricorso presentato da una moglie separate, la quale affermava di essere creditrice nei confronti del marito della somma di € 11.800,00, oltre all’assegno di mantenimento per € 700,00.
Di conseguenza, richiedeva alla società presso cui il marito prestava la propria attività, di corrisponderle le predette somme.
Il marito si costituiva in giudizio, contestando la pretesa creditoria della signora e rilevando, tra le altre cose, che la stessa aveva distratto € 18.000,00, a sua insaputa, dai conti accesi dal marito. Tali circostanze non sono state smentite in udienza dalla moglie, quando la stessa fu sentita.
L’uomo evidenziava, altresì, il fatto che la moglie non si era mai lamentata del mancato versamento, imputando tale assunto a sostegno della veridicità delle circostanze rilevate. Sulle stesse somme doveva quindi intendersi intervenuto un accordo di compensazione con quelle dovute a titolo di mantenimento.
Non da ultimo si evidenziava che mai una lettera di sollecito o tesa ad evidenziare l’inadempimento degli obblighi gli era mai pervenuta.
Il marito aggiungeva di aver sofferto periodi di cassa integrazione e, trovandosi privo di abitazione, aveva dovuto accollarsi un mutuo per l’acquisto di un immobile che, peraltro, necessitava di importanti lavori di ristrutturazione.
Il Tribunale, ciononostante, accoglieva il ricorso della moglie e condannava il marito al pagamento delle spese di lite per un importo di € 1.800,00 oltre IVA E C.P.A. Il Collegio sottolineava che il motivo dell’accoglimento del ricorso si basava sull’inadempimento da parte del marito, la cui occasionalità e gravità risultava provata e non contestata. In ogni caso asseriva che stante la natura del credito alimentare non poteva operare la compensazione sulla base del combinato disposto degli art. 1246 n.5) e 447 c.c.
La sentenza riprende l’orientamento della Cassazione, la quale già da tempo ha sancito il principio per cui: “il credito dell’assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno di provvedere al proprio mantenimento, non rientra fra i crediti alimentari, per i quali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1246 n.5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale” (Cass. Civ. sentenza n. 6519/1996).
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani riceve il premio Sapienza Human Rights Awards.
Il 15 dicembre scorso l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, nella sua qualità di Presidente dell’Unione Forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) è stato premiato nel corso della manifestazione Sapienza Human Rights Awards, unitamente al Prof. Fausto Pocar.
Si tratta di un evento istituito dall’Università La Sapienza di Roma – associato alla presentazione annuale del master universitario di secondo livello sulla tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle” – che ha l’obiettivo di valorizzare l’impegno e contributo alla causa dei diritti umani, premiando personalità ed organizzazioni che si sono contraddistinte per la propria attività in tale ambito.
Al termine della premiazione, il Direttore ha letto le motivazioni che hanno portato alla scelta dei suddetti vincitori ed in particolare dell’Unione Forense per la tutela dei diritti umani, consegnando al Presidente Anton Giulio Lana una targa celebrativa.
BUONE FESTE!
A conclusione di un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni, è con piacere che tutti i membri dello Studio Vi augurano Buone Festività. Ci auguriamo che possiate trascorrere nelle Vostre case e con i Vostri affetti più cari delle serene feste per poter ripartire con rinnovato slancio e ottimismo nell’Anno Nuovo.