Il farmaco per l’epatite C e l’inchiesta sui fondi ad hoc stanziati dalla legge di stabilità per il biennio 2015-2016.
A distanza di alcuni mesi dalla registrazione del sofosbuvir, lo “straordinario” e costosissimo farmaco per il trattamento definitivo dell’epatite C, e nonostante il fondo speciale di un miliardo di euro finanziato dalla legge di stabilità per gli anni 2015-2016, è ancora bassissima la percentuale dei malati in Italia che potrebbe beneficiare della sovvenzione statale per la terapia. A livello nazionale, infatti, i malati di epatite C sono circa un milione e mezzo e tra questi, circa 30 mila avrebbero bisogno di detta terapia con urgenza assoluta. Tuttavia, la maggior parte delle Regioni non ha individuato i centri dove è possibile farsi curare perché i 500 milioni straordinari previsti per il 2015 non sono ancora stati erogati, e i governatori dovrebbero anticipare soldi che non hanno. A tal proposito, il mese scorso, il PM torinese Raffaele Guariniello ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con ipotesi di reato di omissione di cure e lesioni colpose, perché il Governo non avrebbe assicurato alle Regioni le somme necessarie a garantire il farmaco a tutti i malati del territorio di competenza. Scopo dell’inchiesta è, in primis, capire se la cifra stanziata sia congrua, facendo luce anche sui criteri scelti per individuare chi sia meritevole di beneficiare della terapia a spese del Servizio sanitario nazionale. In questo contesto, emergono le dichiarazioni degli ultimi giorni del Presidente della Regione Toscana, che intende garantire l’accesso alla somministrazione del farmaco a tutti i contagiati del proprio territorio, previo esito positivo di una nuova ed autonoma trattativa con la casa produttrice sul prezzo. Al riguardo, si è espressa anche l’Aifa, sollevando molte obiezioni e precisando in primo luogo che, sebbene non sia corretto affermare che lo Stato non abbia stanziato le risorse, occorre considerare che la legge parla di “rimborsabilità” e pertanto il farmaco può essere prescritto senza attendere l’arrivo dei finanziamenti. Inoltre, in risposta alla “promessa” del governatore toscano, ritenendo poco verosimile che sia possibile ottenere a livello regionale un prezzo inferiore a quello raggiunto mediante un accordo internazionale, l’Aifa ha esortato ad “una maggiore attenzione e responsabilità nella comunicazione su temi di salute pubblica particolarmente delicati che riguardano migliaia di malati, come quello dei nuovi farmaci per il trattamento dell’epatite C”. Pur condividendo l’invito alla responsabilità del direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, è evidente che sia necessario fare chiarezza sul finanziamento deliberato per tali cure innovative, sia per quel che concerne i criteri di accesso alla sovvenzione, che sull’effettiva erogazione delle risorse stanziate. Pertanto, si auspica che l’inchiesta aperta a Torino possa contribuire a far luce sugli aspetti ancora controversi di tale vicenda, in attesa di un altrettanto auspicato intervento del Governo.
La Corte costituzionale smantella definitivamente la legge n. 40/2004 in materia di indagine pre-impianto.
In data 14 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co.1 della legge n. 40/2004 nella parte in cui imponeva implicitamente il divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita con indagine pre-impianto alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili. La questione di legittimità era stata sollevata, con due distinte ordinanze, dal Tribunale ordinario di Roma cui si erano rivolte due coppie fertili ma portatrici sane di gravi patologie genetiche, alle quali era stato negato l’accesso alle tecniche di procreazione assistita e alla conseguente indagine pre-impianto. Come noto, la diagnosi pre-impianto è un accertamento genetico volto ad appurare lo stato di salute dell’embrione, attraverso il prelievo di alcune cellule, prima del suo impianto nell’utero materno. Fin dal 2004 le disposizioni della legge 40 sono state oggetto costante di dibattito. La normativa è stata “smantellata” pezzo per pezzo dalla giurisprudenza nazionale la quale, al termine di un percorso durato undici anni, ha reso ammissibile il ricorso alla diagnosi pre-impianto alle coppie sterili, successivamente ha eliminato il divieto di produzione di più di tre embrioni e l’obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti ed infine, con quest’ultima pronuncia della Corte Costituzionale, ha reso ammissibile il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita e di diagnosi pre-impianto anche alle coppie fertili. Sulla questione era già intervenuta la Corte EDU con la sentenza Costa e Pavan c. Italia del 2012, in un caso relativo ad una coppia fertile ma con entrambi i soggetti portatori sani di fibrosi cistica. Al fine di evitare un’altra interruzione di gravidanza, la coppia aveva infatti deciso di ricorrere a tecniche di procreazione assistita per procedere all’impianto dei soli embrioni sani. Tuttavia la normativa italiana concedeva all’epoca (e fino alla sentenza della Corte costituzionale) questa possibilità alle sole coppie con problemi di infertilità, di conseguenza i coniugi avevano adito la Corte europea dei diritti dell’uomo. I giudici di Strasburgo, evidenziando l’incoerenza della normativa italiana la quale, da un lato, con la legge n. 40/2004, impone numerosi limiti alla diagnosi pre-impianto e, dall’altro, con la legge n. 194/78, autorizza l’aborto terapeutico, condannava l’Italia per la violazione dell’art. 8 della CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare), riscontrando un’eccessiva ingerenza statale nel diritto della coppia ad una maternità e genitorialità consapevole. A seguito della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo altri tribunali nazionali hanno dichiarato l’ammissibilità del ricorso a tali procedure anche per le coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche. Ma è solo con quest’ultima sentenza della Corte costituzionale che è stata data definitiva attuazione al dictum della Corte europea, attraverso l’espunzione dal nostro ordinamento dell’ultimo divieto relativo alla diagnosi pre-impianto, con una declaratoria di illegittimità della norma nella parte in cui vietava alle coppie fertili di accedere alle tecniche di procreazione assistita e di diagnosi pre-impianto, in violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla salute della donna. Lo studio segue professionalmente la vicenda, sin dal primo intervento della Corte costituzionale, sempre attento alla tutela dei diritti e al benessere delle coppie e della donna.
Blocco della rivalutazione automatica del trattamento pensionistico: lo Studio Lana – Lagostena Bassi per l’integrale restituzione degli importi non percepiti.
In data 30 aprile 2015, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 70/2015, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24, co. 25 del decreto legge n. 201 del 6/12/2011 (rientrante nella c.d. «Salva Italia») nella parte in cui bloccava la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS nella misura del 100 per cento. Con tale noto provvedimento l’allora governo Monti decideva di bloccare l’adeguamento dei redditi da pensione al costo della vita che fossero superiori a circa € 1.400. Per effetto di tale sentenza, coloro che hanno visto il blocco della rivalutazione automatica della pensione hanno diritto ad ottenere il rimborso dei maggiori importi non percepiti in questi quattro anni. A tal proposito, lo scorso lunedì il Presidente del Consiglio Renzi ha annunciato in conferenza stampa un provvedimento che prevede un rimborso parziale e una tantum per un numero limitato di pensionati. Lo Studio vanta una comprovata esperienza nel settore della previdenza sociale, avendo patrocinato in tutto il territorio nazionale azioni a tutela dei propri clienti riguardanti la rivalutazione dell’indennizzo ex l. 210/1990, dopo aver perorato con successo la causa della rivalutazione dell’indennizzo dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 293/2011), oltre che con un ricorso collettivo alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Per questi motivi stiamo studiando la complessa vicenda per valutare l’opportunità di intraprendere le azioni legali più efficaci, a livello interno e sovranazionale, al fine di tutelare le posizioni di coloro che vengono danneggiati da tale provvedimento e comunque nell’ottica di un rimborso integrale a tutti i pensionati degli importi illegittimamente bloccati dalla norma dichiarata appunto non conforme a Costituzione.
I diritti fondamentali in Europa: corso on line.
Sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, l’Università la Sapienza di Roma, l’Università telematica Unitelma e l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani organizzano il corso di Alta Formazione, rivolto ai professionisti del settore ed a coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie attinenti la protezione e promozione dei diritti umani. Direttore del Corso di Alta Formazione è il Prof. Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea (Sapienza – Università di Roma). Il Comitato di direzione è composto dal Direttore, dal Prof. Gian Luigi Tosato, ordinario di diritto dell’Unione europea (Sapienza – Università di Roma), e dall’Avv. Anton Giulio Lana (Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani). Coordinatore delle attività didattiche è il Dott. Nicola Napoletano, ricercatore di diritto internazionale (Unitelma Sapienza). Il Corso – suddiviso in nove Moduli – si avvale dell’insegnamento di professori e ricercatori di Università italiane e straniere, di esperti del settore particolarmente qualificati come funzionari di amministrazioni europee e nazionali, e di professionisti esperti nella materia. La scheda di sintesi è consultabile qui.
Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: quarto e quinto modulo.
Ieri 22 maggio, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si è tenuto il quarto incontro del nuovo “Corso di specializzazione sulla convenzione europea dei diritti umani”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa di Venezia, ed articolato in sei distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno. Questo quarto modulo ha avuto ad oggetto le garanzie in materia penale offerte dalla CEDU e ha visto la partecipazione dell’Avv. Nicola Madia, Dottore di ricerca in diritto e procedura penale nella Sapienza – Università di Roma, dell’Avv. Prof. Vittorio Manes, ordinario di diritto penale presso l’Università di Bologna e di Andrea Tamietti, referendario presso la Cancelleria della Corte EDU. Il prossimo modulo, il quinto, previsto per il prossimo 19 giugno, tratterà invece del diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla presenza di Paolo Cancemi, referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo, di Francesco Crisafulli, magistrato e già co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e dell’Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente di Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni. Il corso è destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. L’ultima lezione si terrà il prossimo 3 luglio; è previsto un massimo di 80 partecipanti. Il programma del corso è disponibile cliccando qui.