Intervento ad adiuvandum: genitori e asili convenzionati intervengono nel processo contro Roma Capitale in materia di asili nido.
Molte famiglie romane e altri asili convenzionati hanno deciso di intervenire nel processo pendente dinanzi al Tar Lazio per l’annullamento della delibera 50/2016 del Comune di Roma istitutiva di un bando aggiuntivo per l’anno educativo 2016/2017 per l’iscrizione all’asilo nido.
Gli intervenienti temono infatti che delibera impugnata possa diventare un modello per il futuro, pregiudicando gravemente i piccoli utenti (bambini fino a tre anni) e le famiglie stesse, che non sarebbero più libere di scegliere tra nidi pubblici a gestione diretta (asili comunali) e nidi in convenzione, ma sarebbero obbligate ad indicare nella domanda di iscrizione, tra le prime tre opzioni, solo ed esclusivamente i nidi comunali, indipendentemente dalle loro necessità logistiche.
La modifica del bando, inserita per la prima volta e attuata senza fornire alcuna ragionevole motivazione, è contraria al principio di diversificazione nella modalità di gestione del servizio “asili nido” che ha consentito negli anni la libera scelta, da parte dei cittadini utenti, nella selezione e nell’utilizzazione del servizio medesimo permettendo loro di conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura e di educazione della famiglia, cui tanto sembrerebbe tenere l’Amministrazione capitolina.
Il Tribunale di Torino toglie l’assegno di mantenimento al figlio “fannullone”.
Il figlio maggiorenne, che non ha raggiunto l’autosufficienza economica per la propria “inerzia”, non ha diritto a ricevere dal padre divorziato l’assegno di mantenimento che gli permetta di avvicinarsi al tenore di vita simile a quello goduto dalla famiglia prima della separazione.
In applicazione di tale principio, il Tribunale di Torino, ha revocato il contributo di 1.500,00 euro al mese che un giovane ventiquattrenne chiedeva al genitore, ex amministratore delegato di una grande azienda – ora fallita – che, al momento della rottura dei legami familiari, guadagnava 167.648,00 euro lordi all’anno.
Il padre, lavoratore nel campo immobiliare, non riuscendo più a sostenere le spese del figlio e dell’ex moglie, adiva il Tribunale di Torino al fine di richiedere la revisione degli assegni di mantenimento.
Il giovane, in possesso di un’abilitazione di personal trainer di primo livello ma – di fatto – disoccupato, si opponeva a tale richiesta affermando di voler riprendere gli studi interrotti nel 2013. Contestualmente, il ragazzo accusava il genitore di aver mostrato nel corso degli anni “poche attenzioni”, malgrado avesse ricevuto in regalo un auto, una moto, un alloggio a Roma e la proprietà della casa coniugale.
I giudici della settima sezione civile hanno evidenziato come, nel tempo, il ragazzo sia passato da un’attività all’altra senza soffermarsi in modo serio e continuativo su una sola di esse al fine di raggiungere, quantomeno, un inizio di autosufficienza economica.
Non avendo dimostrato, dunque, che l’impossibilità di intraprendere un percorso lavorativo “serio” si sia verificata per ragioni a lui non imputabili, il Tribunale ha concluso per la revoca dell’assegno.
Il Tribunale per i minorenni di Milano rigetta una richiesta di stepchild adoption.
Disattendendo gli orientamenti consolidati della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione, lo scorso 23 novembre, il Tribunale dei minorenni di Milano ha rigettato il ricorso presentato lo scorso aprile da due donne unite civilmente, che avevano chiesto di poter adottare l’una la figlia dell’altra, entrambe nate mediante la fecondazione assistita con il seme dello stesso donatore.
Il caso riguarda due donne, Alba e Bice, che vivono insieme dal 2005 e sono iscritte nel registro delle unioni civili: nel 2010 è nata la prima bambina, partorita da Alba, e poi la seconda, avuta invece da Bice. Lo scorso aprile Alba ha chiesto di poter adottare la figlia di Bice, e viceversa. In questo modo le due bambine sarebbero diventate sorelle e dunque non separabili in caso di decesso delle madri o altri gravi problemi, oltre che con gli stessi diritti, per legge, nell’eventualità di dover ricevere un’eredità dalle madri.
I giudici del Tribunale dei minorenni, tuttavia, hanno rigettato la richiesta delle due donne, interpretando le forme di adozione previste dalla legge italiana (art. 8 l. 184/1983, c.d. adozione legittimante, e art. 44 l. 184/1983, adozione in casi particolari) in maniera difforme rispetto ai giudici di legittimità.
In particolare, la sentenza in esame ha affermato che «non può riconoscersi alcuno stato di abbandono materiale o morale delle minori, che anzi godono certamente (…) di particolare attenzione da parte sia delle madri biologiche che delle rispettive compagne», e, quindi, permettere ad Alba e Bice di adottare le rispettive figlie andrebbe contro le leggi attuali. Tra queste la legge n. 76 del 20 maggio 2016, c.d. legge Cirinnà sulle unioni civili, in cui all’art. 20 si legge: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
A sostegno della propria tesi, il Tribunale dei minorenni di Milano ha, peraltro, affermato che la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo «ha sempre negato l’esistenza di un diritto ad adottare» e ha detto più volte che «spetta allo Stato regolare l’adozione» e non ai tribunali.
Tuttavia, occorre ricordare che nel 2013 la stessa Corte di Strasburgo, in riferimento a un caso austriaco, aveva stabilito che anche alle coppie omosessuali, e non solo a quelle eterosessuali non sposate, dovesse essere riconosciuto il diritto ad adottare i figli dei compagni.
Sulla scorta di tale orientamento, lo scorso maggio, la Corte d’Appello di Torino aveva permesso a due donne – Silvia e Daniela – sposatesi in Danimarca nel 2014, di adottare le rispettive figlie. In quel caso i giudici avevano interpretato l’art. 20 della legge Cirinnà come una norma che dà ai giudici la libertà di consentire la stepchild adoption quando lo ritengono opportuno, dato che non esiste una legge apposita che la permetta o la vieti. La Corte di Appello aveva deciso di riconoscere «una situazione di fatto», applicando l’art. 44 della legge 184 del 4 maggio 1983 nelle parti in cui non si parla di coppie coniugate.
Peraltro, nel giugno scorso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto di una donna ad adottare la figlia di 6 anni della compagna. Con tale pronuncia, conformemente all’orientamento della Corte EDU che sancisce la preminenza dell’interesse del minore rispetto a qualsiasi altri interesse dello Stato, i giudici di legittimità hanno affermato che in questo caso l’interesse del minore consiste nell’avere un legame giuridico a tutela del legame affettivo che lo lega dalla nascita con il secondo genitore sociale.
L’Avv. Prof. Lana partecipa al convegno a Genova sul ruolo dell'avvocato per la tutela dei diritti umani.
Il 13 dicembre 2016, si terrà a Genova il convegno dal titolo “Il ruolo dell’avvocato per la tutela dei diritti umani. Conoscenza ed attuazione dei diritti fondamentali tra deontologia e situazioni di emergenza”, organizzato dalla sezione Ligure dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e che vedrà la partecipazione dell’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il quale interverrà nella sua qualità di Presidente dell’UFTDU.
Il convegno si terrà a partire dalle ore 14:00 presso il Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi, in Via XII Ottobre, 3 (II piano).
Tra i relatori che interverranno, oltre il Presidente Lana, saranno presenti, l’Avv. Alessandro Vaccaro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova; l’Avv. Prof. Lara Trucco, Professoressa di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Genova l’Avv. Massimo Benoit Torsegno e l’Avv. Emilio Robotti, rispettivamente Coordinatore e Segretario generale della Sezione Ligure dell’UFTDU.
La locandina dell’evento è disponibile qui.
L’Avv. Sangiorgi partecipa al convegno di AIJA a Verona sulla crisi migratoria.
In data 25 novembre 2016, l’Avv. Alessio Sangiorgi è stato invitato, in qualità di giovane rappresentante dello Studio Lana Lagostena Bassi dall’Associazione AIJA (International Association of Young Lawyers) a svolgere una relazione nel panel di discussione dal titolo “The Mediterranean Sea: a big refugee graveyard and Italy the only one trying to stop this?”. L’evento si è svolto a Verona, presso l’Hotel Due Torri, nell’ambito della Conferenza di metà anno dell’AIJA, che ha visto la partecipazione di centinaia di giovani avvocati provenienti da svariati paesi europei e non solo.
Tra i partecipanti un rappresentante dell’ONG Sea Watch, che svolge attività di salvataggio volontaria dei migranti nel mar mediterraneo, oltre che ricercatori e colleghi esperti in materia di rifugiati.
La locandina dell’evento è disponibileLa locandina dell’evento è disponibile qui.