ILVA: lo Studio Lana Lagostena Bassi patrocina un nuovo caso contro l’Italia per oltre 200 ricorrenti.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, all’esito di un esame preliminare sull’ammissibilità, ha comunicato al Governo italiano il ricorso promosso dallo Studio Lana Lagostena Bassi nell’interesse di 207 cittadini residenti nella zona di Taranto, per i gravi pregiudizi causati alla vita e alla salute degli stessi dal persistente inquinamento prodotto dal complesso dell’ILVA. Si tratta di soggetti che hanno contratto patologie a causa delle emissioni nocive provenienti dall’impianto siderurgico: in particolare, il gruppo di cittadini residenti di Taranto lamenta la violazione, da parte del governo italiano, degli obblighi di protezione della vita e della salute in relazione all’inquinamento prodotto dallo stabilimento dell’ILVA.
La Corte ha altresì accettato la domanda di trattazione prioritaria del ricorso collettivo, che sarà dunque deciso in tempi brevi.
Nei prossimi giorni sarà una indetta conferenza stampa dai legali dei ricorrenti per meglio informare la popolazione tarantina su questa nuova strategica iniziativa processuale.
Cassazione: è risarcibile il nipote per la perdita del nonno non convivente.
Con la sentenza n. 21230 del 20 ottobre 2016, la 3^ sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del nipote ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del nonno non convivente, precisando che la convivenza rappresenta un parametro di quantificazione del risarcimento dovuto, non già un presupposto per il suo riconoscimento.
Tale decisione è stata resa dal giudice di legittimità su ricorso presentato da tre nipoti relativamente ad un giudizio per il risarcimento del danno da perdita della nonna non convivente, a seguito di incidente stradale, negato nei precedenti gradi di giudizio.
La pronuncia in esame delinea un evidente mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, sancito con la sentenza n. 4253/2012, con la quale la Cassazione aveva ritenuto la convivenza un presupposto essenziale per il riconoscimento del danno. La ratio del precedente orientamento si rinveniva nell’esigenza di evitare una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei c.d. soggetti danneggiati secondari; tuttavia, è possibile provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Le Sezioni Unite (sentenze nn. 8827/2003, 8828/2003, 26972/2008) avevano già sottolineato che la morte di un congiunto lede i diritti inviolabili della persona, e come tali, non ascrivibili alla c.d. “famiglia nucleare”, incentrata su coniuge, genitori e figli.
Invero, le disposizioni civilistiche (art. 75, 76 e 317 bis c.c.) riconoscono l’esistenza di uno stretto vincolo di parentela tra nonni e nipoti, attribuendo agli stessi diritti e doveri reciproci, soprattutto in presenza di nipoti minorenni, con la possibilità di ricorrere al giudice nel caso in cui l’esercizio di tali diritti sia impedito.
La Cassazione ridimensiona quindi la rilevanza giuridica della convivenza, al fine di non escludere a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, considerato peraltro che in alcuni casi le convivenze non sono fondate su vincoli affettivi, bensì su necessità economiche o esigenze pratiche, quali studio o lavoro o di natura assistenziale.
In passato, la stessa Corte di Cassazione aveva già riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla convivenza, in favore del coniuge che – ancorché separato legalmente – dimostri la persistenza di un vincolo affettivo ancora particolarmente inteso, che permetta di accertare il dolore e le sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara per l’altrui fatto illecito (Cass. 17/01/2013, n. 1025). In altra occasione, il giudice di legittimità aveva, altresì, precisato che lo status di separato non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass. 12/11/2013, n. 25415).
La convivenza, dunque, deve essere considerata come parametro per dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur, ma non certamente un limite.
La Cassazione stabilisce che il riavvicinamento padre-figlio non può avvenire contro la volontà del minore.
Al fine di tutelare il preminente interesse dei minori, nelle vicende concernenti l’affidamento di un minore ai genitori separati, il giudice deve tener conto della volontà manifestata dal figlio: è quanto stabilito dai giudici di legittimità con sentenza depositata in data 7 ottobre 2016.
Con tale pronuncia, la Cassazione conferma l’orientamento espresso in sede d’appello dalla Corte di Milano, in base al quale la domanda volta a modificare il regime di affidamento della minore e quella, ulteriore, di risarcimento del danno provocato dalla madre con una presunta condotta ostativa all’esercizio della funzione genitoriale del padre, erano state respinte. Nei confronti della decisione di secondo grado, infatti, il ricorrente lamentava violazioni relative all’omesso esame dei comportamenti della madre, incompatibili, a detta del ricorrente, con un progetto di recupero del rapporto padre-figlia. La Corte di Cassazione respinge il ricorso per infondatezza perché, secondo i giudici di legittimità, tali comportamenti dovrebbero essere oggetto di valutazione in un separato giudizio di responsabilità. Il corretto svilupparsi del rapporto padre-figlia, al contrario, deve essere apprezzato tenendo conto della posizione espressa dalla figlia quindicenne in quanto diretta interessata. Nel caso di specie, i giudici rilevano che la minorenne aveva dimostrato la propria indisponibilità alla partecipazione ad un processo di riavvicinamento al padre. Tale indisponibilità derivava, secondo le motivazioni esternate dalla stessa, dalla sporadicità dei contatti che il padre aveva cercato di intrattenere.
La Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto opportuno stabilire che un riavvicinamento potrà avvenire solo su base spontanea, attribuendo ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e farsi carico da un lato di eventuali richieste della minore volte a ristabilire il rapporto col padre e, dall’altro, di elaborare congiuntamente al padre la strategia più opportuna per raggiungere lo stesso fine.
L’importanza della decisione dei giudici di ultimo grado risiede nell’aver favorito la capacità di autodeterminazione della minore, il cui primario interesse sarebbe svilito laddove, al contrario, le fossero imposti percorsi terapeutici, incontri obbligati o, ancor peggio, se il giudice si fosse risolto per un mutamento del regime di affidamento.
Clinica legale: “La procedura dinanzi la Corte europea dei diritti umani”.
Il 19 novembre 2016 (ore 10.00 – 13.00) l’Unione forense per la tutela dei diritti umani e il Consiglio Nazionale Forense organizzano una legal clinic dal titolo “La procedura dinanzi la Corte europea dei diritti umani”, che si terrà presso la sede del CNF a Roma, in Via del Governo Vecchio, 3.
Il convegno ha lo scopo di fornire un approfondimento pratico su come introdurre un ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo, illustrando i profili pratici e applicativi relativi alla procedura e alle regole della Corte EDU.
L’incontro inizierà con un indirizzo di saluti da parte dell’Avv. Andrea Mascherin, Presidente del CNF, dell’Avv. Francesco Caia, Presidente della Commissione diritti umani del CNF, e dell’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense. Prenderanno poi la parola il giurista della Corte EDU, Paolo Cancemi, il quale parlerà delle modalità del ricorso individuale, l’Avv. Alessio Sangiorgi, che illustrerà come introdurre un ricorso in materia di immigrazione e l’Avv. Fabio Gullotta, con un intervento sulla procedura di ricorso in materia di espropriazione. L’incontro si concluderà con l’intervento finale dell’Avv. Prof. Lana, il quale si soffermerà sulle principali problematiche e criticità emergenti dal nuovo formulario di ricorso, introdotto con la riforma dell’art. 47 del Regolamento di procedura della Corte EDU.
Si tratta di un evento gratuito, che prevede l’assegnazione di 3 crediti formativi.
Per il programma del convegno cliccare qui.
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani: XVII edizione.
Inizierà il prossimo 11 novembre la XVII edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di quattro incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno per quattro venerdì consecutivi (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre) presso la Cassa forense in Via Ennio Quirino Visconti 6/8, Roma.
Tra i relatori, il giudice della Corte internazionale di giustizia, Giorgio Gaja, il Presidente della Corte EDU, Guido Raimondi, il giudice Vladimiro Zagrebelsky, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes, il Prof. Andrea Saccucci ed il Cons. Crisafulli.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili qui.