La Cassazione conferma il risarcimento del danno sofferto dalla famiglia di una neonata deceduta per malformazioni non diagnosticate.
In data 7 dicembre 2017, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29333/2017, si è espressa sul risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai genitori per la morte della figlia.
La vicenda riguardava una bambina nata affetta da una malattia congenita comportante gravi malformazioni strutturali e funzionali, non diagnosticata dal medico ecografista (che non aveva fornito, quindi, alla madre del nascituro la possibilità di optare per l’aborto) e a seguito della quale la bimba è morta dopo appena un anno di vita.
Dopo una prima sentenza di primo grado sfavorevole, i giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto congruo per i genitori un risarcimento pari a duecentomila euro (somma determinata richiamando le tabelle redatte dal Tribunale di Milano relative al risarcimento del danno parentale), ripartiti in modo asimmetrico tra i due genitori: per il 60% a favore della madre e per il restante 40% a favore del padre.
I due genitori, ritenendo “incongruo” e “irrisorio” il risarcimento, in quanto inadeguato al ristoro dei danni subiti in conseguenza della triste vicenda, si sono rivolti alla Corte di Cassazione la quale ha, tuttavia, rigettato le loro doglianze.
A parere della Corte si tratta, infatti, di una somma ragionevole, comprensiva di tutte le voci di danno, e non considerabile in alcun modo irrisoria.
Nel caso di specie, a detta dei giudici, si tratta in realtà non tanto di ristorare la perdita di un rapporto parentale causata dall’inadempimento di un medico quanto, più precisamente, di risarcire il dolore sofferto dai genitori (per una morte verificatasi per cause naturali) a causa della mancata diagnosi delle malformazioni e della consequenziale mancata interruzione della gravidanza.
Per la Corte, dunque, il richiamo alle tabelle di Milano è stato correttamente compiuto dal giudice di merito a titolo meramente orientativo ed allo scopo di evitare liquidazioni arbitrarie e qualsivoglia violazione di norme o criteri giuridici. Rispetto a questo, quindi, la liquidazione costituisce il risultato di un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità.
Ciò posto, la Corte ha chiarito che deve ritenersi corretta anche la asimmetrica ripartizione della somma dovuta titolo di risarcimento del danno: ciò deriva dalla natura del pregiudizio da risarcire.
La differenza, chiarisce la Corte, si fonda sulla preminenza del dolore della madre non solo per la facoltà che l’ordinamento giuridico le dava nella scelta di proseguire o interrompere la gravidanza e che è stata conculcata nel caso di specie, “ma per il naturale svilupparsi dell’istinto materno già nel corso della gestazione e per l’intensità del dolore psichico legato alle malformazioni del prodotto del concepimento tali da portare alla morte il proprio figlio, che anche inconsciamente una madre ricollega ad una propria responsabilità”.
Testamento biologico e consenso informato: è legge.
Il 14 dicembre 2017 il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge contenente norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT), fattispecie meglio nota con il termine giornalistico di “testamento biologico”.
Tale normativa permette – entro alcuni limiti – di esprimere in anticipo quali trattamenti medici ricevere nel caso di gravi malattie. In particolare, la nuova legge fornisce la possibilità ad ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, di esprimere attraverso le DAT – da redigere per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza – le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura e meramente eventuale incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. In tali disposizioni, potrà essere espresso il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche, accertamenti diagnostici e a singoli trattamenti sanitari, intendendosi, per questi ultimi, anche la nutrizione e l’idratazione artificiale.
Dovrà essere indicata, altresì, una persona di fiducia, che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico sarà tenuto a rispettare la volontà del disponente ma – e ciò viene espressamente sancito nella medesima legge – le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, d’accordo con il fiduciario, qualora esse dovessero apparire palesemente inadeguate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o sussistano terapie che non potevano essere in alcun modo previste all’atto della sottoscrizione e che possano, invece offrire nel periodo attuale concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Inoltre, la nuova legge interviene in tema di consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici: viene stabilito che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso libero e informato della persona interessata.
Secondo le nuove previsioni, ogni persona ha, quindi, diritto a conoscere le proprie condizioni di salute e ad essere informata in modo completo, aggiornato, documentato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai rischi e ai benefici degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati. Questo anche rispetto alle possibili scelte alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Nuova condanna all’Italia per il mancato riconoscimento di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
Con una sentenza del 14 dicembre 2017, la Corte di Strasburgo ha inflitto una nuova pesante condanna al nostro stato, nel caso Orlandi e altri c. Italia, per non aver riconosciuto i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero, e per non aver previsto – prima della legge n. 76/2016 – alcuna forma di tutela per le coppie omosessuali.
Il ricorso era stato presentato da coppie che si erano sposate fuori dall’Italia, tre in Canada, la quarta in California e altre due nei Paesi Bassi. Al loro ritorno in Italia, prima di presentare ricorso alla Corte di Strasburgo nel 2012, avevano tutti tentato, senza successo, di far registrare i loro matrimoni in Italia.
In particolare, i giudici di Strasburgo hanno sanzionato il nostro Stato, ricordando che sebbene gli stati siano liberi di prevedere il matrimonio solo per le coppie eterosessuali, tuttavia le coppie dello stesso sesso devono avere una qualche forma di tutela da parte della legge.
La mancanza di qualsiasi riconoscimento delle loro relazioni aveva lasciato le coppie in un vuoto giuridico, che non aveva tenuto conto della loro realtà sociale e li aveva lasciati senza tutele di fronte agli ostacoli della loro vita quotidiana. Nessun interesse prevalente della comunità era stato avanzato per giustificare una situazione in cui i rapporti dei ricorrenti erano rimasti privi di qualsiasi riconoscimento e protezione. La Corte ha concluso che lo Stato non era riuscito a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in competizione e che vi era stata una violazione dei diritti delle coppie. Per tali motivi ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU (che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Come espressamente enfatizzato nella pronuncia in oggetto, la legge n. 76/2016 ha finalmente colmato la lacuna normativa: una riforma giunta a seguito della prima condanna intervenuta della Corte europea nel 2015 nel caso Oliari e altri c. Italia.
“Costruiamo la medicina e la biologia della riproduzione umanizzata” – 1° Congresso Nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) – Roma, 14-16 dicembre 2017.
Dal 14 al 16 dicembre, si è tenuto a Roma il primo Congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU).
La SIRU è nata per unire tutte le scienze che intervengono nel processo riproduttivo, allargando i confini della medicina e biologia della riproduzione per consentire un approccio globale, al fine di garantire l’applicazione delle migliori pratiche mediche, nonché la sicurezza delle cure, la loro efficacia e il loro miglioramento continuo.
Nel corso del convegno, si è discusso sul sistema della medicina riproduttiva, ponendo una particolare attenzione sulle caratteristiche di genere, nonché sul contesto sociale e ambientale in cui tale sistema si inserisce.
L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana ha partecipato alla tavola rotonda “L’impatto della scienza della riproduzione sul piano sociale e culturale”, presentando una relazione concernente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di diritti riproduttivi e procreazione medicalmente assistita.
Il programma del convegno è disponibile cliccando qui.
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani: XVIII edizione.
Prosegue la XVIII edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di cinque incontri, della durata di tre ore ciascuno (17, 24 novembre, 1° e 15 dicembre 2017 e 12 gennaio 2018) presso la Cassa forense in Via Ennio Quirino Visconti 6/8, Roma.
Tra i relatori, il Presidente della Corte EDU, Guido Raimondi, il giudice Vladimiro Zagrebelsky, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes, il Prof. Andrea Saccucci.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma è visualizzabile qui.
Gli auguri dello Studio Lana Lagostena Bassi.
A conclusione di un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni, è con piacere che tutti i membri dello Studio Vi augurano di trascorrere delle serene giornate di festività con i Vostri affetti più cari, per poter ripartire con rinnovato slancio e ottimismo nell’Anno Nuovo.