Proroga al 31 dicembre 2018 del termine previsto per l’equa riparazione dall’art. 27 bis L. 114/14, originariamente fissato al 31 dicembre 2017.
Atteso il ritardo con il quale il Ministero della salute ha trattato le posizioni dei danneggiati che hanno accettato la proposta dell’equa riparazione, il Governo, con un emendamento alla Legge di bilancio 2018 (ddl 2960, art. 101 bis) in discussione in Senato, ha prorogato i termini previsti dalla legge che disciplina la liquidazione dell’equa riparazione per i danneggiati da sangue infetto o da vaccinazioni obbligatorie (legge 114/2014 – la cosiddetta “salva esclusi”).
Questo l’attuale testo dell’articolo contenuto nel suddetto emendamento:
7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) All’articolo 27-bis, comma I, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, le parole: “entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018”.
Trattandosi di un emendamento inserito in corso di esame da parte della commissione sanità del 27 novembre scorso, ovvero di una norma non ancora entrata in vigore, rinviamo qualsiasi commento all’eventuale approvazione della proposta del Governo.
Il pagamento dell’equa riparazione sarà effettuato sempre in ordine cronologico, ossia il Ministero della salute terrà in considerazione la data di invio dell’accettazione da parte del danneggiato
Viene riconosciuta l’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis L. 114/14 anche a coloro che hanno ottenuto l’ascrizione ad una categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, dopo il termine del gennaio 2010.
Siamo lieti di comunicare che a seguito di nostri ricorsi che hanno portato ad una interrogazione all’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero riconosce l’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis L. 114/14 a tutti i danneggiati che hanno ottenuto la categoria di ascrizione tabellare in data successiva al 19 gennaio 2010 con efficacia retroattiva alla data di presentazione della domanda.
Ciò significa che anche il danneggiato che abbia presentato domanda di indennizzo ex L. 210/92, di aggravamento oppure ricorso avverso il diniego della CMO in data anteriore al 19 gennaio 2010, ma che abbia ottenuto successivamente il riconoscimento dell’indennizzo con l’ascrizione ad una categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, a seguito di provvedimento amministrativo oppure giudiziario (sentenza passata in giudicato), può beneficiare dell’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis l. 114/2014.
Il Tribunale di Roma sull’assegno divorzile abbraccia (ancora una volta) l’orientamento restrittivo.
Con una recentissima sentenza del 23 novembre scorso (n. 19803/2017), la prima sezione del Tribunale di Roma ha confermato il trend restrittivo inaugurato dalla Cassazione Civile nel 2017 in ordine all’assegno divorzile. Nel caso di specie, il giudice (Dott. Riccardo Rosetti) ha rigettato la domanda della donna perché provvista di specifica professionalità, di uno stipendio e di un immobile, anche se la stessa lavora precariamente presso un ente pubblico di ricerca, in base ai contratti a tempo determinato negli ultimi anni costantemente rinnovati senza lunghe interruzioni.
In base a queste circostanza, il giudice ha ritenuto che la donna fosse ‘autosufficiente’ dal punto di vista economico ed ha escluso che le spettasse l’assegno divorzile, ponendo l’accento sulla natura assistenziale dello stesso.
Ricordiamo che, a far data dalla nota sentenza n. 11504 del maggio 2017, la Cassazione ha operato un vero e proprio revirement: l’assegno divorzile non deve più garantire al beneficiario il ‘medesimo tenore di vita’ goduto in costanza di matrimonio, ma, piuttosto – in virtù del principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge (ed onde evitare il fenomeno delle c.d. rendite parassitarie, salite agli onori della cronaca in alcuni divorzi vip) – deve essere concesso dal giudice solo ove l’ex coniuge non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso della pronuncia in commento, la ex moglie aveva chiesto € 300,00 a titolo di assegno divorzile, ma poiché ella ha una casa ed un lavoro (se pure saltuario), secondo il tribunale di Roma non può pretendere alcunché dall’ex coniuge, che – funzionario di Bankitalia – guadagna bene ma spende altrettanto per le case (due mutui per la casa coniugale) e per i figli (assegno di mantenimento e spese straordinarie).
Si tratta di una pronuncia che non può che sollevare spunti di riflessione sul tema.
La Cassazione sull’assegno divorzile nel caso Berlusconi-Lario.
La Cassazione, con sent. 4973/2017 (rel. Dott.ssa Maria Grazia Domanico) ha stabilito che l’ex Sig.ra Berlusconi non ha più diritto all’ingente assegno divorzile (circa 1,4 milioni al mese) percepito finora. Ciò, in applicazione del nuovo orientamento (vedi sopra), inaugurato a maggio scorso, con cui si è superato il principio del ‘tenore di vita goduto in costanza di matrimonio’ in nome del più equo criterio della ‘autosufficienza economica’.
Se, da un lato, per la Cassazione non è più possibile avallare le c.d. ‘rendite parassitarie’ da parte degli ex coniugi, dall’altro, però – precisano i giudici – occorre analizzare le effettive condizioni di vita del richiedente, i progetti come singolo individuo, l’età e le condizioni di salute, onde accertare, ad esempio, se e quanto può lavorare. Insomma, è imprescindibile, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, una attenta disamina del caso concreto.
Nel caso trattato, si è ritenuto che la Sig.ra Lario – con una liquidità di 16 milioni di euro, gioielli ed un cospicuo patrimonio immobiliare – possa condurre una vita dignitosa.
Ed infatti – e questa è certamente una indicazione utile in tema di assegno divorzile al di là del caso esaminato – occorre garantire la dignità all’ex coniuge: per questo, la Cassazione, ai fini della determinazione dell’assegno, sembra scartare riferimenti fissi, come quello – pure proposto in alcune pronunce di merito – del reddito inferiore a mille euro al mese, cioè il tetto previsto per ottenere il gratuito patrocinio; piuttosto, secondo la Corte, va compiuta un’indagine, caso per caso, onde accertare qual è il limite al di sotto del quale il coniuge che fa richiesta dell’assegno divorzile condurrebbe una vita poco dignitosa.
Mobilità insegnanti 2016-2017: algoritmo bocciato, il Miur dovrà assegnare ai ricorrenti le sedi richieste.
Sono oltre ottomila i docenti che chiedono giustizia dopo essere stati costretti –ingiustamente, a causa di un algoritmo inadeguato – a prendere servizio lontani dalla propria terra.
Proposto il ricorso – da Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal – il Tar del Lazio, con sentenza n. 3769 del 22 marzo 2017, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di rilasciare copia dei codici sorgente del software dell’algoritmo, così vincendo la resistenza opposta dal Miur, che, alla richiesta di rendere pubblico tale software, aveva persino opposto il segreto di Stato.
L’algoritmo della mobilità 2016/2017 è stato dunque definito – con perizia del 4 giugno 2017 redatta da un pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza – “confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti (…) ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità”.
La perizia, inoltre, ha reso evidenti lacune e imprecisioni che hanno chiaramente mostrato una condotta poco trasparente del Ministero. Tali omissioni hanno inficiato – si legge nella perizia – in maniera irreversibile la possibilità di un controllo completo sulle concrete modalità di utilizzo dell’algoritmo e, dunque, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale.
Ciò che pertanto emerge dall’analisi portata avanti dagli esperti informatici – e dalle numerose sentenze che hanno condannato il Miur, dando ragione ai docenti-appellanti – è che l’algoritmo, così come è stato concepito, non avrebbe potuto funzionare correttamente.
Pertanto, in esecuzione delle richiamate ordinanze e definitivamente archiviato l’algoritmo, il Miur dovrà, con precisione e rigore e al di là di automatismi informatici d’altro tenore, offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste.
Seminario su discriminazione e discorso di incitamento all’odio: 29-30 novembre 2017.
Il 29 e 30 novembre, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, l’avv. Mario Melillo e l’Avv. Alessio Sangiorgi hanno partecipato alle giornate di studio sui temi della discriminazione e dell’hate speech per motivi di razza, origine etnica e nazionalità, organizzato dal Comitato italiano per i rifugiati in collaborazione e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Il seminario è stato realizzato nell’ambito del progetto europeo Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection, finanziato dalla Commissione europea.
Tra gli altri relatori hanno partecipato Martina Flamini, magistrato della I Sezione Civile del Tribunale di Milano, Lucia Tria, Consigliere della Corte di Cassazione, Maria de Donato, Coordinatrice dell’Area programmi del Consiglio Italiano per i Rifugiati, Costanza Hermanin, Segretaria Particolare del Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Gennaro Migliore e Giovanni Maria Bellu, Presidente di Carta di Roma. L’evento si è tenuto presso la Camera dei Deputati il 29 novembre scorso e presso l’Istituto Luigi Sturzo in Via delle Coppelle n. 35, il 30 novembre.
Il programma del corso è visionabile sul nostro sito.
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani: XVIII edizione.
E’ iniziata lo scorso 17 novembre la XVIII edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di cinque incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno nelle seguenti date (17, 24 novembre, 1° e 15 dicembre 2017 e 12 gennaio 2018) presso la Cassa forense in Via Ennio Quirino Visconti 6/8, Roma.
Tra i relatori, il Presidente della Corte EDU, Guido Raimondi, il giudice Vladimiro Zagrebelsky, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes, il Prof. Andrea Saccucci.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili qui.