Sangue infetto: i giudici di merito escludono la responsabilità delle strutture sanitarie.
A seguito della sentenza n. 3261/2016 depositata lo scorso 19 febbraio dalla III sezione civile della Corte di Cassazione, si sta consolidando tra i giudici di merito un preoccupante orientamento che tende ad escludere la responsabilità delle strutture sanitarie per i danni causati dalla somministrazione di sangue e/o emoderivati infetti.
Tale tendenza è tuttavia frutto di un’interpretazione eccessivamente estensiva della richiamata pronuncia della Cassazione. Quest’ultima, infatti, aveva affermato che la casa di cura privata non è tenuta a risarcire il paziente che ha contratto una patologia a seguito di trasfusioni di sangue infetto, non essendo obbligata ad effettuare ulteriori e costosi controlli sulle sacche di sangue fornite dal centro territoriale.
La vicenda de qua presenta evidentemente alcuni tratti peculiari che non dovrebbero condurre la giurisprudenza di merito ad escludere in via generale la responsabilità in capo alle strutture sanitarie per la somministrazione di sangue infetto.
Non può ritenersi superato, infatti, l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 577/2008 che ha affermato l’obbligo delle strutture sanitarie di risarcire i danni subiti dal paziente trasfuso, qualora le stesse non siano in grado di dimostrare di aver diligentemente controllato e custodito il sangue secondo le metodiche prescritte. Con tale pronuncia, il giudice di legittimità precisava, altresì, che anche gli operatori sanitari, in virtù del “contatto sociale” che intercorre tra i medesimi ed il paziente, possono essere ritenuti responsabili del contagio, in quanto tenuti a garantire che le trasfusioni siano effettuate con sangue non infetto.
Al contrario, alcuni giudici di merito (da ultimo il Tribunale di Venezia, lo scorso 23 settembre) sono inopinatamente arrivati a negare la responsabilità delle strutture sanitarie anche nel caso in cui le stesse abbiano omesso di effettuare i test clinici necessari all’individuazione del virus, qualora i sanitari si fossero trovati ad operare, in una condizione di urgenza, in cui la trasfusione era necessaria per la sopravvivenza del malato.
La Corte europea condanna l’Italia per il mancato rispetto del diritto di visita di un padre.
Con sentenza del 15 settembre 2016, nel caso Giorgioni c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il nostro paese per violazione dell’art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita familiare.
La questione al vaglio della Corte di Strasburgo riguardava l’efficacia delle misure adottate dalle autorità italiane per garantire il pieno rispetto del diritto di visita di un padre nei confronti del figlio, nel quadro di una situazione estremamente conflittuale tra i genitori del bambino.
Più in particolare, il fatto risaliva ad una decisione del 2008 resa dal Tribunale per i minorenni di Brescia con cui i giudici italiani conferivano la custodia del minore congiuntamente ai due genitori. Nonostante tale decisione, la mancanza di cooperazione della madre rendeva difficile al signor Giorgioni esercitare il proprio diritto di visita, al punto da rendersi necessarie nuove pronunce del tribunale con cui, rispettivamente nel 2010 e nel 2014, prima si concedeva al padre un diritto di visita sotto il controllo dei servizi sociali e poi si condannava la madre ad una pena detentiva per inadempimento delle precedenti sentenze.
Le doglianze del signor Giorgioni riguardavano il comportamento delle autorità che, da un lato, avrebbero tollerato ingiustificatamente il comportamento ostativo della madre e, dall’altro, non avrebbero adottato misure adeguate a permettergli di esercitare il diritto di visita, così danneggiando la relazione con il figlio.
La Corte ha ritenuto di esaminare questa questione facendo una distinzione temporale. La Corte osservava, infatti, che con il passare degli anni era stato il signor Giorgioni stesso a non prendere più parte agli incontri concordati, in questo nulla potendo rimproverare alle autorità ed anzi rendendosi in prima persona responsabile di abbandono di minore. All’inizio della vicenda, al contrario, egli aveva avuto un atteggiamento del tutto differente, cercando in ogni modo di stabilire un contatto con il figlio. Per quanto riguarda quest’arco temporale la Corte rilevava, quindi, che la mancata cooperazione tra i coniugi separati non dispensa le autorità competenti dall’intraprendere tutte le azioni volte al mantenimento di un legame familiare. In particolare, i giudici europei hanno evidenziato come la procedura in vigore nell’ordinamento italiano contempli il ricorso a misure standardizzate, che mal si adattano alle particolarità del caso.
Rilevate tali carenze, la Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Affidamento di figli in età scolare: la Cassazione afferma il criterio della c.d. “maternal preference”.
Con la sentenza n. 18087 dello scorso 14 settembre, la Corte di Cassazione ha affermato che per i minori in età scolare o prescolare, qualora entrambi i genitori manifestino adeguate capacità genitoriali, prevale il criterio presuntivo della c.d. maternal preference, che individua nella madre il genitore con cui i figli devono convivere prevalentemente.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva omologato l’accordo di separazione consensuale che prevedeva l’affido condiviso dei figli minori di 3 e 5 anni con collocazione paritaria presso le abitazioni di ciascun genitore.
Tuttavia, trascorso poco più di un anno, la madre domandava la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo il collocamento dei bambini presso di sé, in ragione della loro tenera età e del disagio sofferto per i frequenti spostamenti. Nella more, la donna aveva inoltre accettato un trasferimento lavorativo in una città lontana dalla residenza paterna.
Alla luce delle risultanze della CTU, il giudice di primo grado disponeva la collocazione dei minori presso il padre.
Avverso tale provvedimento, la donna proponeva reclamo dinanzi alla competente Corte d’Appello, contestando la validità della CTU per la non imparzialità del consulente (già tempestivamente ricusato), nonché per la mancata audizione dei minori.
Il giudice di secondo grado, pur respingendo le eccezioni sollevate dalla madre in relazione alla nullità della CTU, accoglieva nel merito le richieste della stessa, affermando che, al fine di tutelare al meglio il benessere morale e materiale dei bambini, non vi era motivo di distaccarsi dal criterio presuntivo della maternal preference.
Peraltro, atteso che anche il padre avrebbe dovuto trasferirsi in altra città, il legame dei minori con il luogo di originaria abitazione familiare si sarebbe interrotto in ogni caso. La Corte d’Appello ha, quindi, ritenuto conforme all’interesse dei minori la scelta materna di trasferirsi nel luogo in cui risiedeva anche la sorella con i propri figli, così da poter consentire ai bambini l’inserimento in un consolidato contesto familiare e sociale.
La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato dal padre, conferma la sentenza d’appello e ribadisce che il trasferimento della propria residenza e/o sede lavorativa, da parte di uno dei genitori, costituisce oggetto di libera valutazione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, il coniuge separato, che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde per questo l’idoneità ad avere in affidamento i figli o ad esserne collocatario.
In tali circostanze, la valutazione del giudice deve, quindi, limitarsi a garantire il rispetto dell’interesse prevalente della prole, che secondo la Cassazione – a parità di idoneità dei genitori e in considerazione della tenera età dei minori – risulta meglio tutelato mediante il collocamento prevalente presso la madre.
Convegno sulle unioni civili: profili nazionali ed europei.
Il prossimo 21 ottobre si terrà dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la sala del Parlamentino dell’Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale – UNAR (Roma, Via Ferratella in Laterano, 51 – piano terra), il convegno dal titolo “Unioni civili: profili nazionali ed europei” organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, in collaborazione con ANDDOS e con Earth NLP, e con il patrocinio dello stesso UNAR. Al convegno parteciperanno, fra gli altri, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana e l’Avv. Mario Melillo, l’avv. Francesco Spano, direttore UNAR.
L’incontro sarà un’occasione per approfondire la nuova legislazione italiana in tema di unioni civili e la più recente giurisprudenza europea in materia, oltre che per passare in rassegna le diverse modalità attraverso cui tale istituto è disciplinato in altri ordinamenti europei.
Il convegno è gratuito e prevede l’assegnazione di 3 crediti formativi da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.
Tutti gli interessati sono pregati di contattare la segreteria organizzativa dell’evento per l’accreditamento.
Per il programma del convegno cliccare qui.
L’Avv. Sangiorgi partecipa ad un seminario a Madrid su migranti e rifugiati.
Il 10 e 11 ottobre, l’Avv. Alessio Sangiorgi parteciperà al primo seminario del progetto TRALIM (Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and Immigration), dedicato alla formazione degli avvocati sulla legislazione europea in tema di asilo e immigrazione. Il progetto è organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, in partenariato con il Consejo General de la Abogacía Española (Spagna), la Law Society of Ireland (Irlanda), la Athens Bar Association (Grecia) e la Krajowa Rada Radcow Prawnych (Polonia) e ha l’obiettivo di dar seguito alle numerose raccomandazioni degli organi europei in materia.
Il ricco programma del convegno, costituito sia da lezioni frontali che da workshop, permetterà a 50 giovani avvocati dei Paesi partner di approfondire temi di grande attualità, come quelli dell’immigrazione e del diritto di asilo, nella doppia prospettiva del diritto UE e del quadro giuridico risultante dalla lettera della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte EDU. Tali tematiche saranno analizzate, inoltre, attraverso la lente dell’esperienza maturata dagli studi legali che affrontano quotidianamente casi giuridici ad esse inerenti.
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani: XVII edizione.
Sono aperte le iscrizioni per la XVII edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si articola in una serie di quattro incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno il venerdì a partire dal 11 novembre 2016 presso la Cassa forense in Via Ennio Quirino Visconti 6/8, Roma.
Tra i relatori, il giudice della Corte internazionale di giustizia, Giorgio Gaja, il Presidente della Corte EDU, Guido Raimondi, il giudice Vladimiro Zagrebelsky, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes ed il Cons. Crisafulli.
L’evento è destinato a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.
Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili qui.