Il d.d.l. concorrenza: le novità per gli avvocati
Lo scorso 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha elaborato ed approvato il disegno di legge sulla concorrenza partorito dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, che contiene alcune proposte di misure estensive delle competenze degli avvocati. In primo luogo, si prevede la riduzione degli atti soggetti obbligatoriamente ad autentica notarile: in altri termini, anche altre figure professionali, come gli avvocati, potranno redigere, mediante scrittura privata autenticata, atti relativi a transazioni immobiliari, purché di valore catastale inferiore a 100.000,00 € ed aventi ad oggetto immobili non destinati ad uso abitativo. Per poter adempiere a tale compito, gli avvocati dovranno essere dotati di una polizza assicurativa con un massimale pari almeno al valore del bene oggetto dell’atto. Ulteriore innovazione è stata prevista per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento delle quote sociali delle s.r.l., che dovranno essere sottoscritti digitalmente dalle parti, le quali potranno avvalersi dell’assistenza di intermediari, compresi naturalmente gli avvocati. Il disegno di legge, inoltre, potrebbe cambiare la disciplina prevista per l’ordinamento della professionale forense. In particolare, si è proposto di abrogare l’art. 4 della suddetta legge, così da permettere agli avvocati di partecipare a più associazioni, anche multidisciplinari, nelle quali potranno trovare spazio anche altri professionisti, non solo del diritto. La linea indicata nel disegno di legge consentirebbe il libero ingresso di soci di capitali nelle società tra avvocati. Da ultimo, vale la pena menzionare una regola introdotta nel disegno di legge in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza che devono regolare i rapporti tra l’Avvocato ed il suo assistito. Si tratta dell’obbligo del preventivo scritto, oggi previsto solo su richiesta del cliente, contenente tutte le informazioni in merito alla complessità dell’incarico assunto e delle spese ipotizzabili. Restiamo quindi in attesa che la strada tracciata dal Governo prenda forma attraverso l’iter parlamentare, presumibilmente con migliorie ed emendamenti, nella fiduciosa speranza che conduca al traguardo migliore per la nostra professione.
Il Tribunale di Avellino accoglie la domanda relativa alla rivalutazione dell’indennizzo ex lege n° 210/1992.
Lo Studio Legale Lana Lagostena Bassi è lieto di comunicare che, il Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 179 del 26 febbraio 2015, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione delle somme percepite a titolo di indennizzo ex lege n° 210/1992 secondo il Tasso d’Inflazione Programmata. Il Giudice del Lavoro, prendendo atto che l’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti – un importo fisso “ex lege” e un’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959 – ha ritenuto necessario rivalutare non sola la prima voce ma altresì la seconda componente. Il Tribunale, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha argomentato che – come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione – “non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente – indennità integrativa speciale-, atteso peraltro che quest’ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell’amministrazione ricorrente, non ha lo conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l’indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale”. La decisione dell’Organo Giudicante si inserisce nel quadro delle numerose vittorie in termini di rivalutazioni ottenute dal nostro Studio che, da più di dieci anni, lotta per vedere riconosciuti i diritti delle vittime da sangue infetto.
Assegno divorzile: per la Corte Costituzionale il tenore di vita pregresso non l’è unico parametro.
Il parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” serve per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno, ma in concreto altri fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto possono “valere anche ad azzerarla”. In particolare, la condizione ed il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione agiscono sono i criteri che si aggiungono al parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, concorrendo al necessario bilanciamento caso per caso, quali come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto. Questi i principi consolidati della Corte di Cassazione richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2015 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze dell’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio). Nel corso di un giudizio civile per scioglimento di matrimonio, il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato tale questione di legittimità costituzionale sulla base dell’interpretazione, che assume consolidatasi in termini di ‘diritto vivente’, per cui, in presenza di una disparità economica tra coniugi, “l’assegno divorzile […] deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”. Ad avviso della Corte Costituzionale l’esistenza, presupposta dal Tribunale, di un ‘diritto vivente’ secondo cui l’assegno divorzile ex art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 “deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” non trova, infatti, riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia (che costituisce il principale formante del diritto vivente), secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile. La Corte di Cassazione, precisa la Consulta, infatti, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio “consolidato orientamento”, secondo il quale il parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” rileva, bensì, per determinare “in astratto […] il tetto massimo della misura dell’assegno” (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, ‘in concreto’, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) “agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto” e possono “valere anche ad azzerarla“. Conclude la Corte che l’erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il Tribunale, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure di illegittimità costituzionale.
La sentenza della Corte EDU sul diritto di cronaca.
Con la sentenza Haldimann e altri c. Svizzera dello scorso 24 febbraio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata, per la prima volta, sull’utilizzo di una telecamera nascosta da parte di giornalisti nell’ambito di inchieste di interesse generale per la collettività. La pronuncia dei giudici di Strasburgo si colloca nel solco di una giurisprudenza in favore della tutela del diritto di cronaca, e dà ragione ai giornalisti che avevano adito la Corte a seguito di condanna nel procedimento interno per la diffusione delle registrazioni senza autorizzazione della persona interessata. Il caso riguardava la condanna di quattro giornalisti che avevano registrato e trasmesso l’intervista del broker di un’assicurazione privata utilizzando una telecamera nascosta, come parte di un documentario televisivo volta a denunciare le informazioni fuorvianti da questi fornite. A seguito di processo in sede penale, i giornalisti dell’emittente televisiva erano stati condannati a una sanzione pecuniaria. Una conclusione che si pone in contrasto con l’art. 10 CEDU, che tutela la libertà d’espressione. La Corte ha infatti ritenuto che l’ingerenza nella vita privata del broker, che si era rifiutato di esprimere le sue opinioni sull’intervista in questione, non era stata abbastanza grave da ignorare l’interesse pubblico nel fornire informazioni sul malcostume nel campo del brokeraggio assicurativo. Si tratta dunque di una sentenza che contribuisce ulteriormente a rafforzare la libertà di stampa: un netto riconoscimento del diritto di cronaca e delle prerogative dei giornalisti.
Il ruolo degli operatori sanitari per la prevenzione e la corretta gestione di un evento avverso pre e post partum.
Il 27 marzo p.v., l’Avv. Mario Melillo, in qualità di esperto in diritto di famiglia, diritto sanitario e responsabilità medica, parteciperà come relatore al convegno “Il ruolo degli operatori sanitari per la prevenzione e la corretta gestione di un evento avverso pre e post partum”, organizzato dall’associazione Pensiero Celeste in collaborazione con D&D S.r.l. Questo evento formativo, che si terrà presso il Perugia Plaza Hotel dalle ore 14:00 alle ore 19:00, ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli operatori del settore sul tema della natimortalità ed è, dunque, rivolto a tutto il personale sanitario che opera nel settore ostetrico, ginecologico, pediatrico e neonatologico.
Corso di specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani: moduli monotematici.
Il prossimo 20 marzo, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà il primo incontro del nuovo “Corso di specializzazione sulla convenzione europea dei diritti umani”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa di Venezia, che si articolerà in sei distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno. Questo primo modulo avrà ad oggetto il ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e vedrà la partecipazione dell’Avv. Anton Giulio Lana, Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, dell’Avv. Cesare Pitea, Professore di diritto internazionale dell’Università di Parma, e dell’Avv. Andrea Saccucci, Professore di diritto internazionale presso la Seconda Università di Napoli. Il corso è destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno i prossimi 24 aprile, 15 maggio, 22 maggio, 19 giugno e 3 luglio e prevedranno un massimo di 80 partecipanti.
I diritti fondamentali in Europa: corso di alta formazione in modalità e-learning.
È ora disponibile online il Corso di alta formazione sui diritti fondamentali in Europa, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e da Unitelma Sapienza, con la collaborazione dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e con il patrocinio del CNF. L’Avv. Anton Giulio Lana, membro del Comitato di Direzione del corso e difensore con esperienza pluridecennale nel campo della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dinanzi alle magistrature interne ed internazionali, ha contribuito con lezioni in materia di diritto alla vita privata e familiare, tutela dei minori, liberta di religione e divieto di tortura ed espulsione nell’ambito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il corso – che si avvale dell’insegnamento di professori e ricercatori di università italiane e straniere e di professionisti ed esperti della materia particolarmente qualificati – si rivolge ad avvocati, magistrati, notai ed altri operatori del diritto, nonché a funzionari di enti pubblici o di aziende private e a coloro che intendano conseguire una specializzazione nella tutela dei diritti fondamentali al fine dell’esercizio della professione forense, della formazione professionale continua o in vista dell’impiego e della preparazione per concorsi finalizzati all’accesso alla funzione pubblica nazionale e alle carriere presso organizzazioni europee ed internazionali impegnate nella protezione e promozione dei diritti umani.