Presentato ricorso in materia di energia rinnovabile dinnanzi alla Corte EDU.
Il nostro studio ha presentato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso in materia di energie rinnovabili per una società che, a causa dell’anticipata cessazione del regime di incentivi previsto nel c.d. Terzo conto energia, si è vista costretta a licenziare i propri dipendenti e ad entrare in liquidazione. Il cd. decreto Romani (D.M. 5 maggio 2011) ha infatti retroattivamente stabilito che le tariffe incentivanti alla produzione di energia da impianti fotovoltaici previste dal Terzo conto energia non valessero più per tre anni (dal gennaio 2011 al dicembre 2013) come originariamente disposto, ma solo per cinque mesi (gennaio-maggio 2011) e ha previsto un nuovo regime (il Quarto conto energia) con incentivi sensibilmente ridotti e decrescenti al trascorrere del singolo mese. Tale normativa – come noto – si è attirata gli strali degli investitori italiani ed esteri, delle associazioni di categoria, nonché della stessa Commissione europea, che sulla questione aveva aperto una procedura di infrazione. Ad esser palesemente violati i principi del legittimo affidamento, della concorrenza e della parità di trattamento (sotto il profilo del divieto di discriminazione tra operatori di un settore protetto dal legislatore, quello appunto delle energie rinnovabili). A seguito del rigetto delle fondate lamentele da parte dei giudici amministrativi, lo studio ha deciso di rivolgersi alla Corte EDU, auspicando un intervento della Corte di Strasburgo che contasti le gravi violazioni commesse dall’Italia, condannandola per violazione dell’art. 6, § 1, CEDU, che tutela il diritto ad un equo processo; dell’art. 13, CEDU, che stabilisce il diritto ad un rimedio effettivo; dell’art. 14, CEDU, letto congiuntamente con l’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione; e dell’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, che tutela il diritto al rispetto dei beni.
La Corte indiana di Himachal Pradesh concede l’affidamento del piccolo orfano tibetano ad una coppia italo-americana.
Dopo due lunghi anni di battaglie processuali, la sconcertante vicenda umana e legale che ha visto come protagonisti l’artista italiana di fama internazionale Paola Pivi e suo marito Karma Lama, giunge finalmente ad un’epica svolta. La Corte di Himachal Pradesh, con la pronuncia del 22 dicembre scorso, ha concesso l’affidamento del piccolo orfano T. alla giovane coppia. La vicenda ha inizio nell’agosto del 2012 quando l’istituto per l’assistenza all’infanzia, il Tibetan Children Village (TCV) – una struttura fondata nel 1960 con lo scopo di «prendersi cura dei bimbi tibetani esiliati in India» – concedeva ai coniugi la custodia del piccolo T.; tuttavia, poco più di qualche mese dopo, la stessa struttura revocava improvvisamente l’affido del minore con l’intimazione ai coniugi di riportarlo all’istituto. La giovane coppia, di fronte ad una simile “pretesa”, decideva di adire le autorità indiane per far valere i diritti del piccolo T. Solo due anni dopo e precisamente l’11 dicembre del 2014, la Corte di Hichmal Pradesh ha finalmente concesso loro la guardianship di T., constatando le incredibili irregolarità del Tcv, tra le quali la mancata registrazione del centro nella lista delle strutture indiane autorizzate a gestire adozioni nazionali o internazionali, così come previsto dal «Juvenile Justice Care and Protection of Children Act» del 2000, ossia la legge indiana in materia di affido e adozione. Lo Studio Legale Lana-Lagostena Bassi, nella persona dell’Avv. Anton Giulio Lana, ha assistito la signora Pivi durante il lungo e travagliato iter giudiziario che si è finalmente concluso con esito positivo.
Entra in vigore il nuovo strumento della negoziazione assistita.
Da lunedì 9 febbraio 2015 sono entrate in vigore le norme in tema di negoziazione assistita. Cosa cambia: all’atto di conferimento dell’incarico da parte del proprio cliente, l’Avvocato è tenuto a informarlo dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. Ai fini della negoziazione assistita – e prima di procedere all’invito diretto alla controparte – il legale deve essere munito di mandato professionale. Prima di avviare un giudizio di risarcimento del danno da sinistri stradali o recupero di somme (fino a 50.000 euro) – a qualsiasi titolo dovute – o in tema di contratti di trasporto o sub-trasporto, l’Avvocato della parte deve obbligatoriamente inviare alla controparte una raccomandata a/r o una posta elettronica certificata (Pec) in cui la invita a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita. Si tratta, in particolare, di un accordo mediante il quale i rispettivi difensori convengono di cooperare per risolvere, in via amichevole, una controversia vertente su diritti disponibili, tramite l’assistenza di Avvocati iscritti all’albo. Se l’altra parte non aderisce all’invito (ossia non risponde entro 30 giorni dalla sua ricezione) o lo rifiuta, si può iniziare il processo. In ogni caso, la mancata risposta all’invito o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di un’eventuale condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata processuale. Se l’invito viene accettato, le parti, con i loro Avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Se le parti non raggiungono un accordo, gli Avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla. Qualora invece si raggiunga un accordo, questo, sottoscritto dalle parti e dai relativi Avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Dopo che è stato raggiunto l’accordo tra le parti a seguito della negoziazione assistita, gli Avvocati autenticano le firme e devono trasmettere una copia dell’accordo stesso al Consiglio dell’ordine del luogo ove l’accordo è stato raggiunto oppure al Consiglio dell’ordine in cui uno degli Avvocati è iscritto. Il Consiglio dell’ordine deve provvedere con cadenza annuale a monitorare le procedure di negoziazione assistita e trasmettere i relativi dati al Ministero della giustizia. Come detto, la negoziazione assistita è una sistema alternativo di risoluzione delle controversie che ha carattere residuale: ciò significa che tale procedura non trova applicazione nei casi in cui la legge prescriva il ricorso a specifiche procedure di mediazione o conciliazione (si pensi a tutti i casi la legge prevede l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria o il ricorso all’arbitro bancario finanziario o alla camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob). La negoziazione poi non si applica nei seguenti casi: contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata nel processo penale; nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Sono altresì esclusi i diritti indisponibili o le cause concernenti il diritto del lavoro. La comunicazione dell’invito interrompe il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale. La parte deve quindi proporre la domanda giudiziale entro il medesimo termine di decadenza decorrente dalla dichiarazione di mancato accordo.
Il Consiglio di Stato sospende la nuova normativa regionale sugli obiettori di coscienza.
Lo scorso giugno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nelle veste di commissario ad acta della sanità laziale, ha firmato il decreto del 12 maggio 2014 con il quale si prevedeva che anche i medici obiettori di coscienza operanti nei consultori della regione Lazio dovessero rilasciare la prescrizione di anticoncezionali ordinari e di emergenza, nonché la certificazione necessaria per richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza presso le strutture autorizzate, come previsto dalla Legge n. 194/1978 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”). Il 9 ottobre 2014 il Tar del Lazio aveva respinto in sede cautelare i ricorsi presentati contro tale decreto dalle associazioni dei medici e ginecologi cattolici e da alcune sigle pro-vita (tra le varie, l’associazione “Movimento per la vita”), non avendo rinvenuto alcun contrasto con le disposizioni a tutela del personale sanitario obiettore. Come si legge dallo stesso testo del decreto infatti, l’obiezione di coscienza “riguarda l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza” e “il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica”. Tuttavia, con la recente ordinanza n. 588, pubblicata il 5 febbraio 2015, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla vicenda e, andando in direzione opposta a quanto statuito dal Tar, ha accolto in parte l’appello cautelare presentato contro l’ordinanza cautelare del Tar da parte delle citate associazioni. I giudici della terza sezione hanno infatti ritenuto che, almeno in parte, le motivazioni della sospensiva presentategli dagli appellanti avessero valide basi per rimandare la questione al Tar, ed hanno pertanto sospeso l’efficacia del decreto, anche se nella sola parte relativa al rilascio dei certificati per la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza. Per quanto riguarda la parte del ricorso relativa alla prescrizione dei contraccettivi di emergenza, invece, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi di fondatezza. Ricordando che il provvedimento in questione è stato pronunciato in sede cautelare e non definitiva, restiamo quindi in attesa della nuova pronuncia del Tar Lazio in sede di trattazione del merito, auspicando che il giudice amministrativo, restando conforme al suo orientamento originario, prenda posizione contro la decisione del Consiglio di Stato che ci lascia invero perplessi.