La retromarcia delle Sezioni Unite sull’assegno divorzile (Cass. Civ. SS.UU. n. 18287 dell’11 luglio 2018).
Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, la Cassazione a Sezioni Unite ha ridefinito i presupposti sulla base dei quali riconoscere l’assegno di divorzio, all’indomani del revirement della sentenza n. 11504 del 2017 che sembrava aver dato una stretta a tale istituto, in nome del principio dell’autosufficienza economica del richiedente.
La Corte ha tenuto a precisare che il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge avente diritto all’assegno divorzile non trova alcun riscontro nel testo della norma che detta i criteri per l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio. Ed, in ogni caso, in assenza di parametri di riferimento, esso avrebbe una difficile applicazione nel caso concreto.
Per cui, una ‘lettura logico sistematica’ dell’art. 5 l. div. impone il ricorso (o meglio il ritorno), se pure con i correttivi di cui si dirà, al criterio del tenore di vita coniugale. Infatti, il criterio dell’autosufficienza economica, di per se’ solo, è foriero di gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata in cui il coniuge più debole abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali dedicandosi in via esclusiva alla famiglia e che, al momento della fine del matrimonio, non abbia più l’età per reinventarsi nel panorama professionale/lavorativo.
La Cassazione, infatti, ha specificato che l’assegno di divorzio si caratterizza come strumento perequativo economico patrimoniale dello squilibrio economico determinato a vantaggio di un ex coniuge ed in pregiudizio dell’altro, in attuazione del principio costituzionale, ex art. 29 Cost., della parità sostanziale tra coniugi.
Ricorda la Corte che, a partire dagli anni ’90 (in particolare con la sentenza delle Cass. Civ. SS.UU. n. 11490 del 1990) e fino alla celebre pronuncia del 2017, la finalità dell’assegno divorzile si sostanziava nella garanzia, data al coniuge più debole, di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
La Cassazione precisa che il principio di autosufficienza economica, così come affermato dalla sentenza del 2017, di per se’ solo appare incompleto, poiché “non radicato su fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo” e, soprattutto, non tiene conto della c.d. solidarietà post coniugale e di uguaglianza tra coniugi di cui all’art 29 della Costituzione.
Per tutti questi motivi, al fine contemperare le istanze di solidarietà tra coniugi ed, allo stesso tempo, evitare di creare rendite di posizione del coniuge più debole, disancorate al contributo personale alla formazione del patrimonio comune o dell’ex coniuge, la Corte enuclea una serie di parametri, cui ancorare l’assegno divorzile, idonei a reintrodurre il principio di solidarietà tra coniugi e la funzione di equilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
Pertanto, occorre indagare quale sia la situazione economico patrimoniale del coniuge richiedente l’assegno, mettendola a raffronto con quella dell’altro coniuge e non mancando di considerare ulteriori criteri quali: le potenzialità professionali e reddituali del beneficiario, l’età del coniuge, la durata del matrimonio, il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, le eventuali aspettative professionali sacrificate.
Si tratta di una pronuncia in linea con il ‘nuovo’ trend giurisprudenziale che ha dato una stretta agli assegni divorzili da capogiro ma non già alle situazioni riguardanti i coniugi in difficoltà.
I parametri sopra indicati, aggiunge infine la Corte, permettono una adeguata applicazione, nel caso concreto, dell’art. 5 del VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dell’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Per tutti i motivi elencati, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna che aveva rigettato la domanda di assegno divorzile sulla base dell’indagine del solo criterio dell’autosufficienza economica.
Si tratta di una pronuncia più attenta alle esigenze del coniuge effettivamente più debole, volta ad evitare che chi si è dedicato alla famiglia per la durata del matrimonio non si trovi, a divorzio avvenuto, a dover sopravvivere con un assegno esiguo.
Sì al risarcimento per perdita parentale del nonno per i nipoti anche se non conviventi (Cass. Civ. n. 18069 del 10 luglio 2018).
Con la sentenza n. 18069 del 10 luglio scorso, la Cassazione ha ribadito il diritto dei nipoti al risarcimento dei danni morali per perdita del congiunto (la nonna in questo caso) anche se non vi è convivenza.
Nel caso di specie, il tribunale aveva accertato la responsabilità della compagnia assicurativa per le lesioni mortali occorse alla donna ed aveva condannato a risarcire anche i nipoti della vittima, di tenera età.
Ciò poiché, nel caso del vincolo affettivo nonni/nipoti, opera una presunzione, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova, caso per caso, di un rapporto affettivo intimo intenso (qual è quello tra nonno e nipote in tenera età) che prevale sul dato, legalmente rilevante per gli altri parenti, della parentela stretta o della convivenza.
Si tratta di un principio non nuovo nella giurisprudenza della Corte, che è stato ribadito per dare maggiore concretezza al vincolo familiare nonno/nipote, ritenuto meritevole di tutela dal Legislatore e dai giudici.
La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna nuovamente l’Italia per la violazione dell’art. 8 CEDU in materia di provvedimenti per l’allontanamento di minori.
Lo Studio Lana Lagostena Bassi ha il grande piacere di annunciare l’esito positivo di un delicato giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Strasburgo in materia di provvedimenti di allontanamento di minori dalla madre.
In particolare, il ricorso è stato presentato nel 2013 dalla madre e dalla nonna dei minori coinvolti, per lamentare le violazioni poste in essere dalle Autorità italiane, che hanno disposto, dapprima, l’allontanamento dei minori dalla famiglia di origine, affidandoli ad una casa famiglia, e poi la sospensione della madre dalla potestà genitoriale.
Dopo un lungo e complesso procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, la stessa Corte di Strasburgo – con sentenza del 12 luglio 2018 – ha condannato all’unanimità il Governo italiano accogliendo integralmente il ricorso in ordine alla violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, relativo al rispetto della vita privata e famigliare.
La Corte europea ha, inoltre, condannato l’Italia al risarcimento dei danni morali a favore di entrambe le ricorrenti nella misura di euro 12.000,00 oltre alla refusione per il medesimo importo delle spese di procedura.
La pronuncia si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, che si è via via consolidato a partire dal leading case Scozzari e Giunta c. Italia, del 2000.
Al via la seconda edizione del corso di specializzazione “migrazione, integrazione e democrazia”.
Le migrazioni sono un fenomeno che accompagna da sempre l’uomo e tuttavia a partire dal secolo scorso e, in particolare, dall’inizio del nuovo l’attenzione verso le migrazioni e i migranti ha assunto rilievo preponderante tanto sul piano politico che sociale.
I migranti arrivano numerosi in Europa dall’Africa e dall’Asia, fuggendo da persecuzioni, guerre, calamità naturali, condizioni di povertà e di miseria estreme, cambiamenti climatici, ecc. affrontano viaggi di fortuna e ad alto rischio per coltivare la speranza di una nuova vita. Quanti sono? Da dove provengono? Dove vogliono andare? Che tipo di accoglienza li aspetta nei Paesi europei? Quali i modelli di integrazione?
È per rispondere a questi e ad altri interrogativi simili che l’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha deciso di organizzare il Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”, quest’anno giunto alla II edizione, con l’obiettivo di fornire un quadro interdisciplinare della materia dell’immigrazione, dal punto di vista giuridico, economico, demografico e antropologico, nonché dal punto di vista giornalistico, sociologico, medico e psicologico, con l’espressa intenzione di illustrare questo complesso fenomeno in una prospettiva a 360 gradi, analizzandone le varie sfaccettature e tentando di fornire una visione quanto più completa possibile ai fruitori del corso.
È evidente infatti che le questioni in gioco, dal flusso costante di migranti in arrivo, alle problematiche relative all’ingresso, all’identificazione, alla circolazione, all’accoglienza e all’integrazione nel tessuto sociale, sino all’assistenza medica e alle prestazioni sociali e alla tutela delle relazioni familiari, richiedano un approccio multidisciplinare da parte di professionisti appositamente formati e in grado di fronteggiare la nuova sfida delle migrazioni internazionali.
Proprio a tale scopo, il corso è stato suddiviso in apposite giornate che si occuperanno di affrontare ciascuna delle suddette tematiche tramite una prospettiva comparata e con la partecipazione dei maggiori esperti del settore con riferimento alle varie competenze professionali.
Il corso si articolerà dunque in una serie di dieci incontri a tematica multidisciplinare da settembre a novembre 2018, per una durata complessiva di 35 ore. Ciascuna giornata si svolgerà il venerdì pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 17:30) presso il Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, in Viale David Lubin, 2 – Roma. Le lezioni si terranno nei seguenti venerdì del corrente anno: 7 settembre, 14 settembre, 21 settembre, 28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre, 19 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 16 novembre 2018.
Ai fini di un ottimale svolgimento dell’attività didattica è altresì previsto un numero massimo di 90 partecipanti.
È possibile seguire il Corso anche in modalità telematica, per chi non abbia la possibilità di recarsi a Roma. È stata infatti predisposta una piattaforma online (GoWebinar) attraverso la quale i discenti potranno collegarsi all’orario del corso e seguire comodamente da casa la lezione in diretta, ciascuno attraverso le proprie credenziali e il proprio account.
Il corso è destinato ad operatori del diritto (avvocati, magistrati e praticanti avvocati), rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione, mediatori culturali, medici, assistenti sociali e a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione in materia.
Durante il corso i partecipanti potranno accedere alla documentazione relativa a ciascuna lezione attraverso il sito dell’Associazione (www.unionedirittiumani.it).
Ai partecipanti sarà offerto il “Dossier Statistico Immigrazione 2017”, realizzato da Idos in partenariato con Confronti, con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e la collaborazione dell’Unar.
Il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto altresì 20 crediti formativi per l’intero corso, di cui 3 in materie obbligatorie.
Tra i relatori segnaliamo: Tiziano Treu, Presidente della Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Francesco Caia, Presidente della Commissione per i diritti umani presso il CNF, Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Nicola Colacino, Professore di Diritto internazionale nell’Università di Roma “Niccolò Cusano”, Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Franca Mangano, Presidente della Sezione Persona e della Famiglia della Corte di Appello di Roma, Mario Ricca, Professore di diritto interculturale nell’Università di Parma, Andrea Saccucci, Professore di diritto internazionale nell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Mario Melillo, Segretario Generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani e Maria Giovanna Ruo, Presidente della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni.
Chiusura estiva dello Studio: buone vacanze.
Nel ricordarvi che lo Studio resterà chiuso dal 13 al 26 agosto per la pausa estiva, è con piacere che tutti i membri dello Studio Vi augurano buone vacanze, con l’auspicio che possiate trascorrere giorni sereni per ripartire insieme a settembre con rinnovato vigore.
Buone vacanze a tutti!