Il Ministero effettua i primi pagamenti relativi all’‘equa riparazione’
In questi giorni il Ministero sta provvedendo ad effettuare i primi pagamenti relativi alla c.d. ‘equa riparazione’ ex art. 27 bis del d. legge 90/2014 (convertito in l. 114/2014) per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto.
Ricordiamo che si tratta della somma di € 100.000,00 offerta dallo Stato agli aventi diritto che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010.L’accettazione di tale importo presuppone la preventiva, immediata e formale rinuncia ai processi pendenti già intrapresi (ivi comprese le procedure transattive), e ad ogni ulteriore futura pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, tanto di fronte ai giudici italiani quanto di fronte ai giudici sovranazionali (Corte di Strasburgo ecc…).La somma a titolo di ‘equa riparazione’ verrà inoltre corrisposta detraendo gli importi eventualmente già percepiti a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.Si tratta della prima fase relativa alla procedura di liquidazione degli importi che – salvo mancanze di disponibilità annuale nel bilancio statale – dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2017.I Clienti dello Studio che non vi avessero già provveduto, sono pregati di contattarci senza indugio, una volta ricevuta la lettera da parte del Ministero della Salute contenente la “proposta” di adesione all’‘equa riparazione’, onde valutare, caso per caso, la effettiva opportunità di un’eventuale accettazione alla detta procedura.Parimenti, per chi avesse già espresso al Ministero la propria adesione, segnaliamo che il ricevimento della somma richiamata dovrà essere comunicata per tempo ai singoli uffici giudiziari di fronte ai quali vi siano procedimenti pendenti.
Parere negativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
In data 18 dicembre 2014, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha adottato il parere n. 2/13 pronunciandosi in ordine alla compatibilità del Progetto di accordo per l’adesione dell’Unione stessa alla CEDU con il diritto dei trattati UE.
La Corte, a parecchi anni di distanza dal primo noto parere negativo del marzo 1996, si esprime nuovamente sulla questione in maniera decisamente restrittiva, evidenziando una serie di elementi ostativi presenti nel nuovo progetto che regola le modalità di adesione dell’UE alla CEDU.
I problemi sollevati dai giudici UE riguardano – tra l’altro – la possibilità che gli Stati Membri vigilino l’uno sull’altro riguardo il rispetto dei diritti fondamentali, laddove invece il diritto comunitario è ispirato al principio di mutua fiducia; ciò che metterebbe in discussione l’equilibro e l’autonomia delle norme stesse dell’Unione. La Corte di Giustizia UE inoltre biasima la messa in discussione del primato del diritto comunitario che l’adesione alla CEDU, per come è congegnata nel progetto in discussione, comporterebbe, con la consequenziale perdita del suo status di arbitro e interprete ultimo del diritto comunitario.
Due le principali critiche a tale intervento.
Anzitutto, il nuovo parere della Corte di Lussemburgo rischia concretamente di causare ulteriori ritardi al già tortuoso negoziato per l’adesione dell’Unione alla CEDU.
Ed inoltre, l’intervento della Corte ci appare invero improntato ad un’ottica di difesa delle proprie prerogative, prestandosi dunque a critiche e risultando deludente, in quanto si discosta dalla visione tracciata nel Trattato di Lisbona di un Unione europea promotrice dei diritti umani. L’opinione dei giudici di Lussemburgo sembra trascurare infatti l’idea sottesa all’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (la norma che prevede l’adesione dell’UE alla CEDU), ossia aumentare nell’ambito del diritto comunitario i livelli di tutela e protezione dei diritti fondamentali conformemente a quanto previsto dalla Convenzione europea oltre che nelle Costituzioni degli Stati Membri, ed in tal modo fornire ai cittadini la possibilità di impugnare dinnanzi alla Corte EDU la normativa dell’Unione europea in contrasto con la CEDU. Il tutto, si badi bene, in contrasto con la superiore esigenza di tutela dei diritti umani.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo torna ad occuparsi di protezione dei minori.
Con la sentenza del 20 gennaio scorso, nel caso Manuello e Nevi c. Italia (ricorso n. 107/10), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato all’unanimità che lo Stato italiano ha violato l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il caso riguardava l’impossibilità per due nonni piemontesi di vedere la loro nipotina, in primo luogo a causa della mancata esecuzione di decisioni giudiziarie che ne autorizzavano gli incontri e in secondo luogo a causa di una decisione del tribunale di sospendere tali riunioni.
La Corte ha sostenuto che vietare incontri tra i nonni e la loro nipote, sulla base del fatto che il minore associasse i nonni al padre e alla sofferenza che aveva subito a causa di presunte violenze sessuale (poi smentite – tra l’altro – dalla sentenza assolutoria emessa nei confronti del padre stesso), fa parte delle misure che le autorità hanno il diritto di intraprendere in casi di abuso e maltrattamenti. Tuttavia, va posta una grande attenzione in situazioni di questo tipo, in particolare per le misure a protezione dell’interesse superiore del minore che potrebbero comportare limiti eccessivi nel contatto con i membri della famiglia: in questo caso la Corte ha ritenuto infatti che le autorità non avevano fatto gli sforzi necessari per proteggere i legami familiari tra i nonni e la loro nipote, che non avevano potuto vedersi per ben dodici anni.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: scatta il penale per i disoccupati anche in mancanza di bisogno della famiglia.
Con la sentenza n.1788 del 15 gennaio 2015 della Cassazione Penale abbiamo assistito ad un cambiamento di rotta della giurisprudenza in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nel caso in questione, un uomo è stato condannato a sei mesi di carcere e a pagare 600 euro di multa perché colpevole del reato previsto dall’articolo 570, commi 1 e 2, del codice penale (che regola appunto il reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”). Ai sensi di tale articolo costituisce reato la condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, compresa la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.
Già con la sentenza n. 10147 del 4 marzo 2013, la Suprema Corte aveva stabilito che il mancato versamento dell’assegno da parte dell’ex coniuge disoccupato costituisse reato se questi non provava di essere stato impossibilitato a provvedere in quanto indigente. Alla luce della appena citata sentenza, quindi, la condizione di disoccupato, non escludendo in via presuntiva una capacità contributiva, non solleva il coniuge inadempiente dalla possibilità di commettere il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. In questi casi non regge, quindi, l’alibi delle difficoltà economiche dell’onerato, che ha comunque l’obbligo giuridico di attivarsi, anche laddove non abbia un’occupazione, potendo la sua condotta essere scriminata solo dallo stato di necessità.
L’elemento peculiare che contraddistingue la più recente pronuncia della Cassazione, rendendola difforme dalle precedenti, riguarda, invece, la condizione economica dell’altro coniuge.
In altre occasioni, la Suprema Corte si era infatti espressa nel senso che le capacità economiche di uno dei coniugi potessero supplire all’omissione dell’altro e assicurare ugualmente i mezzi di sussistenza ai figli. In casi di questo genere, pertanto, l’ex coniuge inadempiente veniva assolto dall’ipotesi di reato (es. Cass., sent. 36190 dell’8 ottobre 2010). Alla base di tale posizione vi è un’interpretazione della norma del codice penale orientata nel senso che il reato in questione sussista non quando si omette di pagare l’assegno come stabilito dal giudice, ma quando si priva materialmente l’ex coniuge o i figli minori dei mezzi di sussistenza.
Nel procedimento deciso lo scorso 15 gennaio, invece, nonostante l’ex marito inadempiente si sia difeso concentrando l’attenzione sulla sostanziale mancanza dello stato di bisogno dell’ex moglie, la Corte ha deciso ugualmente per la condanna dell’uomo, riformando quindi il vecchio orientamento della giurisprudenza.
Resta invece stabile la posizione della Corte nel punto in cui ribadisce che il genitore ha l’obbligo giuridico di attivarsi per reperire un’occupazione. Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, infatti, non rileva che l’onerato dichiari le proprie difficoltà economiche (che dovrebbe quantomeno dimostrare in concreto), né tantomeno che versi per il mantenimento dei figli una somma esigua. In entrambi i casi, infatti, la condotta non può essere scriminata, a meno che non ci sia un vero e proprio stato di necessità comprovato.
I reati commessi su internet e la responsabilità civile e penale dell’internet provider.
Il prossimo 6 febbraio l’Avv. Anton Giulio Lana, in qualità di esperto di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, interverrà nel corso del convegno “I reati commessi su internet e la responsabilità civile e penale dell’internet provider” con una relazione sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.
Il convegno, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) in collaborazione con l’associazione forense Ius ac Bonum, si terrà presso l’Aula Unità d’Italia della Corte di Appello Civile di Roma e vedrà la partecipazione, fra gli altri, del Dott. Nicola Maiorano, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, del Dott. Giovanni Buonomo, Consigliere della Corte d’Appello di Roma, nonché del Dott. Roberto Giuli, Sostituto Commissario della Polizia di Stato.
Il programma del corso è consultabile qui.