Iter transattivo tra i danneggiati da sangue infetto e il Ministero della Salute
Il Ministero della Salute sta ultimando la lavorazione delle pratiche relative alla accettazione delle proposte di equa riparazione ai sensi dell’art. 27 bis l. 114/2014.
Dovrebbe, dunque, salvo proroghe dell’ultima ora, completare i pagamenti entro il termine fissato dalla legge del 31 dicembre 2017. Verosimilmente sarà disposta una proroga, avendo dato il Ministero priorità alla procedura relativa all’equa riparazione.
L’Agenzia delle Entrate chiede alla parte che vince in giudizio l’imposta di registro: è possibile opporsi alla Commissione Tributaria.
Ad esito positivo di qualsiasi giudizio di risarcimento danni, l’imposta di registro della sentenza è a carico della parte soccombente.
Anche nelle cause di risarcimento danni contro il Ministero della Salute detta tassa è a carico dell’Amministrazione soccombente.
Purtroppo, l’Agenzia delle Entrate ha inviato erroneamente le cartelle di pagamento per la registrazione anche alle parti vittoriose.
Di conseguenza, i danneggiati che si sono visti riconoscere dal giudice il diritto a percepire la somma risarcitoria per il danno subito dal Ministero della Salute, si trovano a dover far fronte alla richiesta, a volte onerosa, di corresponsione dell’imposta di registro da parte dell’Agenzia delle Entrate anche quando, peraltro, non hanno ancora ricevuto quanto spetta loro (infatti, di frequente i tempi di pagamento del Ministero si rivelano molto lunghi).
A fronte della notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate occorre presentare – entro e non oltre 60 giorni dalla notifica – opposizione alla Commissione Tributaria al fine di evitare che la richiesta di pagamento (illegittima) da parte del fisco si trasformi in una cartella esattoriale.
6 settembre 2017, Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sì al ricollocamento dei migranti in tutto il territorio europeo.
Con la sentenza del 6 settembre scorso, la Corte di Lussemburgo ha rigettato il ricorso promosso da Slovacchia ed Ungheria avverso la decisione del Consiglio dell’UE sulla ridistribuzione dei rifugiati entrati in Italia e in Grecia, proporzionalmente tra tutti i Paesi membri.La decisione era stata adottata nel 2015, nel pieno della c.d. “crisi migratoria”, che ha visto un incredibile flusso di migranti arrivare in Europa, sbarcando sulle coste italiane e greche. Il sistema d’asilo vigente in Europa (c.d. regolamento di Dublino) imponeva ai richiedenti asilo di presentare la domanda di protezione nel Paese di primo ingresso. In questo modo, Italia e Grecia – a causa della loro posizione geografica – si sarebbero, tuttavia, trovate a dover far fronte ad un ingestibile numero di richieste d’asilo.
L’art. 78 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce, invece, che “qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento Europeo”. Per queste ragioni, la Commissione europea aveva, quindi, presentato un progetto, che venne approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata e che prevedeva la redistribuzione di 160mila rifugiati sull’intero territorio europeo in un periodo di due anni.
La Corte di Giustizia, nel rigettare il ricorso presentato da Slovacchia ed Ungheria avverso tale decisione, ha affermato che: “il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la Grecia e l’Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015”.
Invero, il programma di ricollocamento dei richiedenti asilo dall’Italia continua a procedere ma molto più lentamente del previsto. Al 28 agosto 2017, i migranti effettivamente ricollocati sall’Italia sono solo 8.220, di cui 7.457 adulti, 743 minori e 20 minori stranieri non accompagnati e, peraltro, Ungheria e Slovacchia – i due Paesi che avevano presentato il ricorso respinto – non hanno, sinora, accettato di ospitare alcun richiedente asilo.
Ad ogni modo, occorre prendere atto che, con la sentenza in commento, i Giudici di Lussemburgo hanno confermato la validità dello schema dei ricollocamenti e dell’intero sistema di solidarietà tra i Paesi membri.
Sicurezza e linguaggio dell’odio”: il G7 dell’avvocatura.
Il 14 settembre scorso, presso il Palazzo della Cancelleria a Roma, si sono riunite, per la prima volta, le avvocature dei Paesi membri del G7 per affrontare il tema della difesa dei diritti individuali di fronte ai rischi della manipolazione dell’informazione on line e alla diffusione del linguaggio dell’odio e della violenza.
L’incontro – organizzato dal consiglio nazionale forense – “sotto gli auspici della Presidenza Italiana del G7”, ha visto la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni forensi di Stati Uniti, Giappone, Regno unito, Germania, Francia, Canada e Italia, e dei rappresentati delle istituzioni, tra i quali: la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, la presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro della Giustizia Andrea Orlando. L’Avv. Prof. Anton Giulio Lana – nella sua veste di presidente dell’unione forense per la Tutela dei Diritti umani -ha presieduto la sessione dedicata all’educazione alla legalità, al ruolo delle professioni legali nella costruzione di una cittadinanza responsabile.
E’ possibile consultare il programma dell’evento QUI e scaricare la registrazione del convegno QUI.
PICCOLA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA: Concesso il diritto al mantenimento per il figlio con lavoro precario.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18531 del 26 luglio 2017, ha stabilito – contravvenendo al suo precedente indirizzo – che il diritto al mantenimento sussista in capo al figlio maggiorenne anche qualora questi sia titolare di un rapporto di lavoro dal carattere precario.
Va precisato che la consolidata giurisprudenza della Corte riteneva che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sia da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità lavorativa.
La recente ordinanza, al contrario, dimostra che l’orientamento seguito dalla Suprema Corte applica il principio di diritto secondo cui il criterio dirimente ai fini della percezione dell’assegno di mantenimento in capo a un figlio maggiorenne è la sua effettiva – e non potenziale – indipendenza economica. Nel caso di specie tale indipendenza non era stata ancora raggiunta dal momento che l’attività lavorativa svolta dal figlio risultava essere meramente precaria e non compatibile con le sue aspirazioni, per il soddisfacimento delle quali il figlio stava per terminare il percorso di studi universitari così da garantirsi una posizione lavorativa consona.
Sproporzione tra redditi degli ex: niente assegno divorzile alla moglie capace di mantenersi da se’.
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 20525 del 29 agosto 2017 – confermando il proprio orientamento affermato per la prima volta con la celebre sentenza n. 11504/2017 – stabilisce che nessun assegno di divorzio è dovuto dal marito facoltoso all’ex moglie insegnante.
Secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, il fatto che sia stata pronunciata una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comportando il venir meno del vincolo matrimoniale, produce come conseguenza il venir meno anche dell’obbligo del coniuge economicamente più forte di garantire all’altro il medesimo tenore di vita tenuto durante la vita di coppia successivamente al matrimonio.
Dunque, ad oggi, differentemente dal passato, l’assegno divorzile ha come unico scopo quello di garantire un’esistenza libera e dignitosa del coniuge economicamente non autosufficiente: il suo ammontare sarà rapportato a quanto necessario per il soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali e sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui il coniuge non sia in grado – per causa a lui non imputabile – di provvedere a se stesso.
Decade il diritto al mantenimento per il figlio che non supera ripetutamente gli esami universitari.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21615 del 19 settembre 2017, ribadisce il proprio costante orientamento per cui è possibile negare l’assegno mensile teso al mantenimento del figlio qualora costui sia in forte ritardo con gli esami universitari.
È chiaro, infatti, che l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae finché costui non raggiunge l’indipendenza economica; e ciò è previsto sia nel caso in cui la coppia sia sposata, sia qualora intervenga la separazione o il divorzio. In tali ultimi due casi il giudice è chiamato a stabilire la misura dell’assegno che il coniuge che non convive con i figli deve versare all’altro coniuge o – se maggiorenne – allo stesso figlio di modo tale da contribuire al mantenimento dello stesso.
Tuttavia – nel caso in cui il figlio non abbia ancora raggiunto un’indipendenza economica – la legge pone un limite: il diritto al mantenimento non può durare in eterno; esso cessa non solo nel caso in cui il figlio si sia sottratto volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa o non abbia dimostrato interesse ad intraprenderne una, ma anche nel caso in cui il figlio non si dimostri capace di portare a termine gli studi.
Dunque, se il figlio viene ripetutamente bocciato agli esami con la conseguenza che risulterà essere in forte ritardo con gli studi universitari perde il diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario.
Lecita la condotta dell’ex moglie che chiede alla banca informazioni relative al conto corrente dell’ex marito.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20649 del 31 agosto 2017, respinge il ricorso dell’ex marito che chiedeva alla moglie il risarcimento dei danni subiti in forza dell’illecita violazione del suo diritto alla riservatezza dei dati personali. A parere dei giudici, infatti, la privacy del marito è tutelata anche se l’ex moglie chiede all’istituto di credito informazioni o documenti relativi all’estratto conto dell’uomo e, una volta ottenute, le utilizza nel giudizio di separazione; facendo ciò, infatti, la donna “non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento“.
Appare tuttavia necessario precisare che una precedenza sentenza emessa dalla medesima Corte – la n. 20106/2015, emessa dopo aver interpellato in merito il Garante della privacy – aveva dato una soluzione differente alla medesima problematica condannando al risarcimento del danno una banca che, priva di autorizzazione, aveva fornito a una donna i dati del marito al fine di utilizzarli nel corso del procedimento di separazione.
Ex moglie rimane illegittimamente nella casa coniugale; condannata al risarcimento del danno.
La recente ordinanza n. 20856 del 6 settembre 2017 emessa dalla Corte di Cassazione ha condannato al risarcimento del danno la moglie che aveva continuato illegittimamente ad abitare all’interno della casa coniugale assegnata all’altro coniuge (il quale, tra l’altro, era proprietario dell’immobile) all’esito del giudizio di separazione.
È tuttavia risaputo che al fine dell’ottenimento del risarcimento del danno è necessario provare di avere subito un pregiudizio – salvo che il danno non sia definibile in re ipsa ( espressione che sta ad indicare che non è richiesta alcuna prova del danno, in quanto lo stesso fatto è di per sé considerato un danno). Nel caso di specie, la Corte precisa che nell’ ipotesi de quo di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo, pur potendosi definire in re ipsa, non comporta il venir meno dell’onere dell’attore di, quanto meno, allegare e provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio: sarà sufficiente dimostrare che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive quali, ad esempio, il suo godimento diretto o la sua locazione.