Sangue infetto: prorogato il termine per la liquidazione degli importi dell’equa riparazione.
La legge di bilancio del 2018 ha apportato una modifica all’art 27 bis, comma 1, terzo periodo, della legge n. 114/2014, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, statuendo una proroga di un anno del termine per la liquidazione degli importi, originariamente fissata al 31 dicembre 2017.
Come noto, l’articolo richiamato prevede una ‘equa riparazione’ per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso dei primi) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010.
Il riconoscimento dell’equa riparazione è condizionato alla sussistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n.834 accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera o dall’Ufficio medico legale ed all’esistenza del nesso causale tra il predetto danno e la trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti o vaccinazione obbligatoria.
La corresponsione della somma a titolo di equa riparazione “in un’unica soluzione” (determinata nella misura di € 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e di € 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) è, inoltre, subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.
In forza delle modifiche apportate all’art. 27 bis da parte della legge di bilancio, la liquidazione degli importi sarà, dunque, effettuata non già entro il 31 dicembre 2017, bensì entro il 31 dicembre 2018, pur sempre nel rispetto dei criteri fissati dal citato articolo di legge che tengono conto della gravità dell’infermità e, in caso di parità, della situazione economica degli aventi diritto.
Equa riparazione: fra i beneficiari anche i familiari dei deceduti danneggiati che agiscono iure proprio.
L’art. 1, comma 440, della legge di bilancio – pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 – ha stabilito che fra i beneficiari dell’equa riparazione prevista dall’articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.
Si tratta di una norma dall’applicazione residuale che desta qualche perplessità negli operatori del diritto. Resta da vedere in che termini il Ministero intenderà applicarla.
Sì ad un elevato assegno divorzile per l’ex moglie rimasta senza lavoro per occuparsi della famiglia.
In un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, piena di spunti interessanti è la sentenza n. 18520 del 2017 del Tribunale di Roma, che ha ritenuto congrua la determinazione dell’assegno divorzile in 6.500 euro mensili.
Il predetto Tribunale, all’esito della valutazione comparativa della condizione economica delle parti, ha rilevato, infatti, un rilevante divario patrimoniale ed economico tra le stesse che non avrebbe consentito in alcun modo alla donna di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Vero è che la sentenza n. 11504 del 2017 della Corte di Cassazione ha dato vita a un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, abbandonando il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e abbracciando il criterio dell’autosufficienza. Tuttavia, la stessa sentenza n. 11504, ha precisato anche che l’ammontare dell’assegno divorzile debba tenere conto, tra le altre cose, anche del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno (o di quello comune) e del reddito di entrambi.
Pertanto, in appplicazione della giurisprudenza sopra citata, il Tribunale di Roma ha giudicato sussistenti i presupposti per l’assegno divorzile. Invero, la donna non può certo ritenersi economicamente indipendente, soprattutto in ragione della mancanza di un reddito da lavoro certo e stabile su cui fare affidamento e della ragionevole impossibilità oggettiva di poterselo procurare. Nel quantificarne l’ammontare, il Collegio ha tenuto conto dell’apporto di ciascuna delle parti alla costituzione del patrimonio familiare. Se è vero, infatti, che il nucleo familiare è stato economicamente sostenuto dal padre in misura largamente prevalente, non è comunque contestabile che la resistente, casalinga, abbia provveduto a coordinare la gestione della casa e ad occuparsi della crescita dei figli oltre ad avere curato le relazioni sociali del marito, necessarie per lo svolgimento della sua professione ad “elevatissimi livelli”. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto adeguata la determinazione del cospicuo assegno divorzile, considerata la dedizione della donna alla famiglia ed il sostegno alla carriera professionale del marito.
La Cassazione dice no alle visite del padre separato ai figli se esse non sono concordate con la madre.
Con una sentenza della Cassazione penale pubblicata in data 16 gennaio 2018, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa dai Giudici della Corte d’Appello penale che avevano condannato una madre per non aver permesso al padre, separato, di poter vedere la propria figlia a suo piacimento.
Infatti, nel caso di specie, il presidente del Tribunale di Roma aveva deciso per l’affidamento condiviso della figlia della coppia riconoscendo al padre il diritto di fare visita alla figlia nell’ex casa coniugale ‘quando voleva’.
Tale previsione, come ovvio, aveva portato ad un inasprimento dei rapporti della coppia, poichè il padre della bambina, “approfittando della situazione” si recava dalla figlia senza alcun preavviso. La mamma, in alcune occasioni (ad esempio durante le festività o una volta per andare al pronto soccorso) non si era resa disponibile agli incontri padre/figlia. Per tale motivo, il giudice penale (sia in primo che in secondo grado) la aveva condannata per il reato di cui all’art. 388 c.p.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento).
La Cassazione ha stigmatizzato il diritto incondizionato di visita del figlio ed alla previsione “vaga e generica” che tanto caos ha ingenerato. Ha perciò ribadito che il genitore collocatario è tenuto a favorire il rapporto con l’altro genitore, ma ciò non significa che debba essere perennemente a disposizione di quest’ultimo, nè privato della possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione per poter far fronte alle richieste incondizionate e non previamente concordate del coniuge.
Si tratta di una pronuncia che ristabilisce il buon senso in un caso in cui la previsione giudiziale lasciava spazio ad una stortura applicativa.
Tenuto a garantire il mantenimento il padre che lavora in un settore ‘che non conosce crisi’.
Con ordinanza n. 769 del 15 gennaio scorso la Cassazione ha bocciato il ricorso di un idraulico che assumeva di essere disoccupato e che chiedeva una riduzione dell’assegno di mantenimento.
La sentenza della Corte d’Appello impugnata, infatti, aveva stabilito un assegno di mantenimento per i figli di € 600 mensili e per il coniuge di € 200 mensili. Il padre, giovane, in salute e con una specifica capacità lavorativa, ricorreva in Cassazione adducendo di essere disoccupato e produceva le dichiarazioni dei redditi che riportavano introiti molto bassi.
La Corte ha rigettato il ricorso perché infondato: la situazione economica reddituale dell’uomo non era quella risultante dalla documentazione; “poco credibile” era lo stato di disoccupazione, poiché – si legge nella sentenza – la professionalità dell’idraulico è da sempre richiesta e non conosce crisi. Inoltre, era ben credibile che lo stesso svolgesse attività lavorativa ‘in nero’, che disponesse di accantonamenti e, comunque, egli “poteva adattarsi a reperire un altro lavoro”. La Cassazione ribadisce che la documentazione reddituale non ha valore vincolante per il giudice di merito che deve stabilire l’assegno di mantenimento, ma che la valutazione circa i redditi e le capacità patrimoniali dell’obbligato va valutata sulla base di un insieme di indici e di elementi fattuali di ordine economico ulteriori.
Concluso il corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani: XVIII edizione.
Si è conclusa la XVIII edizione del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense.
Il corso si è articolato in una serie di cinque incontri, della durata di tre ore ciascuno (17, 24 novembre, 1° e 15 dicembre 2017 e 12 gennaio 2018) presso la Cassa forense in Via Ennio Quirino Visconti 6/8, Roma.
Tra i relatori, il Presidente della Corte EDU, Guido Raimondi, il giudice Vladimiro Zagrebelsky, il Prof. Enzo Cannizzaro, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, il Prof. Vittorio Manes, il Prof. Andrea Saccucci.
L’evento ha raccolto una grande adesione da parte di tutti coloro che intendevano conseguire una specializzazione sul tema della tutela europea dei diritti umani.