Udienza cautelare per la sospensione della delibera di Roma Capitale in materia di asili nido.
Si è tenuta l’11 gennaio u.s. dinanzi al Tar Lazio, l’udienza per la sospensione in via cautelare della delibera 50/2016 del Comune di Roma, istitutiva di un bando aggiuntivo per l’anno educativo 2016/17 ai fini dell’iscrizione all’asilo nido.
La delibera impugnata prevede limitazioni gravemente pregiudizievoli per i piccoli utenti (bambini fino a tre anni): i genitori infatti non saranno più liberi di scegliere tra nidi pubblici a gestione diretta (asili comunali) e nidi in convenzione, ma saranno obbligati ad indicare nella domanda di iscrizione, tra le prime tre opzioni, solo ed esclusivamente i nidi comunali, indipendentemente dalle loro necessità logistiche.
La modifica del bando, inserita per la prima volta e attuata senza fornire alcuna ragionevole motivazione, è contraria al principio di diversificazione nella modalità di gestione del servizio “asili nido” che ha consentito negli anni la libera scelta, da parte dei cittadini utenti, nella selezione e nell’utilizzazione del servizio medesimo permettendo loro di conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura e di educazione della famiglia, cui tanto sembrerebbe tenere l’Amministrazione capitolina.
La Corte europea chiarisce: non giustificata la dispensa da lezioni di nuoto per motivi religiosi.
Con sentenza del 10 gennaio 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera, ha concluso per la non violazione dell’art. 9 CEDU, che garantisce il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
I giudici di Strasburgo hanno respinto il ricorso di due genitori turchi che lamentavano la violazione della loro libertà religiosa da parte delle autorità svizzere, che avevano multato la famiglia poiché aveva deciso che la loro figlia, per motivi religiosi, non partecipasse alla lezioni obbligatorie di nuoto assieme ai compagni di classe di sesso opposto.
La Corte EDU ha ritenuto che a scuola non vanno alzate barriere dettate dalla religione, poiché l’interesse del minore a una scolarizzazione completa e all’integrazione sociale che essa comporta deve prevalere rispetto all’interesse privato dei genitori a ottenere una dispensa per la figlia dalla lezione di nuoto in virtù del proprio credo religioso.
In particolare, se nella sentenza si ammette che costringere bambini e bambine di religione islamica a lezioni di nuoto in comune possa costituire «una interferenza nella libertà di religione», tuttavia tale ingerenza è prevista dalla legge e persegue uno scopo legittimo, appunto quello dell’integrazione scolastica. Infine, la Corte sottolinea che l’ingerenza è proporzionata perché le esigenze religiose nel caso di specie erano tenute in debito conto, ad esempio, tramite la possibilità di partecipare alla lezione con il burkini.
Corte di Appello di Milano: accolta la domanda avanzata da due papà per la trascrizione dell’atto di nascita dei loro due gemelli.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3 gennaio 2017, ha accolto la domanda avanzata da due papà ordinando all’Ufficiale di Stato civile del comune di Milano di trascrivere nel registro degli atti di nascita i certificati di due gemellini nati negli Stati Uniti grazie alla tecnica della maternità surrogata.
La vicenda trae origine dal rifiuto del Comune di Milano di trascrivere i certificati di nascita dei bambini ritenendo tale atto contrario all’ordine pubblico, in quanto i gemelli erano nati per il tramite della maternità surrogata (tecnica riproduttiva vietata in Italia dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 ai sensi del quale, il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità, costituisce un reato punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad un milione di euro), oltre che per via della circostanza che i due neonati riportavano i cognomi di entrambi i papà.
Dalla mancata trascrizione ne conseguiva che i bambini non potevano venire riconosciuti in Italia dai loro padri e, quindi, non potevano acquisire la cittadinanza italiana, con tutte le conseguenti difficoltà di natura burocratica (e non solo), come, ad esempio, l’impossibilità di iscriversi all’asilo nido.
I due genitori ricorrevano al Tribunale di Milano, che, tuttavia, confermava l’orientamento seguito dal Comune di Milano. La coppia di papà decideva quindi di impugnare il provvedimento del giudice di primo grado dinanzi alla Corte di Appello.
I Giudici dell’appello evidenziavano che gli atti di nascita dei due gemelli non si ponevano in contrasto con l’ordine pubblico e, ricordando che il ruolo del giudice fosse quello di salvaguardare l’interesse preminente dei minori, accoglievano il ricorso.
In particolare, la Corte affermava che il principio del superiore interesse del minore, come già affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 19599/2016, si concretizzi nel diritto di conservare lo status di figlio, di circolare liberamente nel territorio italiano ed europeo, di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, e di preservare la propria identità. Ed invero, già in tale sentenza, a chiare lettere, il Supremo Collegio, aveva chiarito il principio secondo il quale il bambino, nato mediante una pratica di procreazione assistita, con cosiddetta maternità surrogata, non consentita in Italia, vanti un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all’estero e che, di conseguenza, non possa subire i “danni” derivanti da una scelta compiuta da “altri”.
La Corte milanese, infine, ha rilevato come, il diniego opposto dall’Ufficiale di stato civile, violasse il disposto di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che presta tutela ai legami familiari a prescindere dal modo in cui sono sorti (come chiarito nelle sentenze Mennesson e altri c. Francia e Labassee c. Francia del 26 giugno 2014).
Sembra farsi avanti, insomma, un orientamento favorevole alla trascrizione nel registro degli atti di nascita di minori nati da coppie dello stesso sesso, come recentemente ribadito anche dal Tribunale di Napoli, con pronuncia del 6 dicembre 2016, che ha ordinato la trascrizione di un certificato di nascita spagnolo di un bambino nato da una coppia formata da due mamme.
Cassazione: i gestori dei siti web sono responsabili per i commenti postati dagli utenti.
Con la sentenza n. 54946 depositata il 27 dicembre 2016, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità dei gestori dei siti web per i commenti di utenti e lettori, anche se postati in forma anonima. Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha, infatti, confermato la statuizione della Corte territoriale, la quale aveva affermato la responsabilità penale per concorso in diffamazione in capo al legale rappresentante di una s.r.l., gestore di un sito internet specializzato in ambito calcistico, nella cui community un utente aveva pubblicato espressioni diffamatorie nei confronti di Carlo Tavecchio, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Nella richiamata pronuncia, la Cassazione non mette in discussione che “l’articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da D.F” ma, al riguardo, stigmatizza la ricezione da parte del gestore della email di pubblicazione del commento incriminato. Tale elemento è risultato, infatti, dirimente per affermare la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore del sito, atteso che il giudizio di colpevolezza veniva formulato per aver “l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l’esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito”.
In altri termini, la sussistenza della responsabilità penale non si fonda sulla posizione apicale del gestore del sito internet (c.d. responsabilità da posizione, ritenuta costituzionalmente illegittima), bensì sulla condotta omissiva del gestore, che non è intervenuto per rimuovere i contenuti offensivi, benché a conoscenza del loro carattere denigratorio.
In sostanza, la Cassazione riconosce (implicitamente) la sussistenza di un obbligo di rimozione, in capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti di cui il gestore sia venuto a conoscenza (anche in via potenziale).
Tale decisione si pone evidentemente in conflitto con alcuni recenti arresti della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, in data 2 febbraio 2016 ha, in ultimo, affermato che condannare i gestori dei siti internet per i commenti anonimi degli utenti rappresenta una violazione della libertà d’espressione, convenzionalmente garantita (caso Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Indexm Hu Zrt c. Ungheria).
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
A partire dal prossimo 3 marzo, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà la terza edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, che si articolerà in sei distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno nei successivi venerdì sino al 4 aprile, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.
Il programma del corso è disponibile qui.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected].