In arrivo la sentenza della Corte europea sul sangue infetto.
Il prossimo 14 gennaio, alle ore 10:00, la Corte europea dei diritti dell’uomo pubblicherà la sentenza relativa a 364 nostri assistiti contagiati dalle trasfusioni di sangue infetto. In particolare, i ricorrenti erano stati infettati da vari virus (HIV, epatite B e/o C) durante le trasfusioni di sangue nel corso del trattamento terapeutico o di operazioni chirurgiche occasionali.
Gli stessi, pur avendo citato in giudizio, in date diverse, il Ministro della Salute per il risarcimento per il danno subito da loro (o dai rispettivi de cuius), e nonostante la domanda di accesso alla transazione del 2007, non hanno ancora ricevuto ristoro alcuno da parte dello Stato italiano per il gravissimo pregiudizio a loro arrecato, né a livello giudiziale, né a livello stragiudiziale. Per tali motivi, invocando l’art. 2 CEDU (che tutela il diritto alla vita), l’art. 6, par. 1 CEDU (sul diritto ad un equo processo), oltre che l’art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) e l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (protezione del diritto di proprietà), lo Studio, nell’interesse dei ricorrenti, ha lamentato l’eccessiva durata del procedimento giudiziario di risarcimento e della transazione, e ha sostenuto che nessun rimedio efficace era disponibile nelle fattispecie suesposte.
Banca Etruria: azioni ed obbligazioni usate per il salvataggio. Lo Studio Lana Lagostena Bassi agisce per ottenere l’integrale restituzione delle somme investite.
Lo Studio Lana Lagostena Bassi sta valutando la possibilità di intraprendere le azioni legali più efficaci, a livello interno e sovranazionale, al fine di tutelare le posizioni di coloro che sono stati danneggiati dal provvedimento del governo c.d. salva banche e, comunque, nell’ottica di un rimborso integrale a tutti gli investitori degli importi illegittimamente utilizzati nella complessa operazione di ‘salvataggio’ degli istituti di credito Banca Etruria, CariChieti, Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca Marche.
Chiunque fosse interessato ad intraprendere l’azione giudiziaria può mettersi in contatto con lo Studio al fine di valutare, caso per caso, l’opportunità di un’adesione. Ovviamente consigliamo di reperire tutta la documentazione ed i contratti forniti dall’istituto bancario.
Udienza in Corte di Cassazione sulla questione del Fondo volo.
Gli avvocati Anton Giulio Lana e Mario Melillo rappresenteranno in udienza il prossimo 14 gennaio le posizioni dei pensionati del c.d. Fondo volo, assistiti dal nostro Studio legale nella dibattuta vicenda della liquidazione da parte dell’INPS di somme molto inferiori a quelle previste dalla legge di una parte della pensione in quota capitale. Come noto, sulla questione, sono intervenuti prima il legislatore, con l’art. 2, comma 503 della legge finanziaria per il 2008, e successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11907/2014, che hanno ribaltato l’orientamento giurisprudenziale precedentemente favorevole ai pensionati, tramite un’interpretazione della suddetta norma retroattiva del legislatore, che ha avallato ex post l’operato illegittimo dell’istituto previdenziale, intervenendo a gamba tesa sui processi in corso in violazione ai principi dell’affidamento, della certezza del diritto, oltre che di ragionevolezza e di proporzionalità previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritto dell’uomo.
Nuove modifiche alla procedura di equa riparazione con la legge di stabilità per il 2016.
Con la Legge di stabilità per il 2016 sono state previste, tra le varie altre cose, delle importanti modifiche riguardanti le procedure per l’indennizzo da irragionevole durata del processo (comma 777). In particolare, il recente testo innova la precedente normativa in materia, la c.d. Legge Pinto (L. 89/2001), sia sotto il profilo dell’an, che del quantum.
Sotto il profilo dell’an, viene introdotto l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di attivare rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità per la successiva domanda di riparazione del danno (ad esempio, l’aver introdotto il giudizio nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., o l’aver proposto istanza di accelerazione o di decisione). E’ infatti “inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo”. Vengono altresì aumentati i casi in cui non è riconosciuto alcun indennizzo, ad esempio in “caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento”, o quando la parte “ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese”. Sono state inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, come ad esempio nel caso di contumacia (a dispetto di recenti pronunce della Corte di Cassazione), o di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. Tali modifiche obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e sottopongono l’esito del ricorso per equa riparazione ad una valutazione, talvolta altamente discrezionale, da parte della Corte d’Appello.
Per quanto attiene al quantum, poi, viene ridotta l’entità dell’indennizzo, con una cifra di gran lunga inferiore a quella stabilita finora: il tetto massimo crolla da 1500 a 800 euro, anche se l’innalzamento della soglia minima passa da 400 a 500 euro. La legge ha infine disciplinato nuove modalità di pagamento che aggravano l’ottenimento della somma liquidata del peso di ulteriori iter burocratici (quali ad es. la selezione ex ante della modalità di pagamento prescelta e varie autodichiarazioni).
Il legislatore insomma sembra più preoccupato di apportare modifiche alla c.d. legge Pinto che di intervenire in maniera efficace sulla rimozione delle cause della durata eccessiva dei processi.
Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.
A partire dal prossimo 8 aprile, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense, si terrà la seconda edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio d’Europa di Venezia, che si articolerà in sei distinti moduli tematici della durata di sei ore ciascuno.
Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU. Le lezioni successive si terranno nei seguenti venerdì sino al 13 maggio e prevedranno un massimo di 80 partecipanti.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: [email protected].