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Diritto di famiglia

Profili generali

Le questioni inerenti alla famiglia ed alla tutela dei minori costituiscono, nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente si incentra l’attività professionale dello Studio. La materia in oggetto è parte della tradizione dello Studio grazie ai suoi fondatori Mario Lana e Augusta Lagostena Bassi. Con particolare rilievo, viene ricordata l’attività di quest’ultima, anche a livello internazionale: il suo impegno istituzionale profuso in qualità di Presidente della Commissione per la parità e le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio, e le sue numerose battaglie in difesa dei diritti delle donne, che l’hanno vista partecipare attivamente alla predisposizione della legge n. 66 del 15 febbraio 1996, in materia di violenza sessuale.

Oggi lo Studio svolge attività giudiziale e stragiudiziale, anche nel contesto di procedure di negoziazione assistita, in particolare nei seguenti settori:

Separazioni e divorzi

L’attività dello studio si sofferma, in particolare, su tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, curando le incombenze che conducono alla separazione dei coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio.

L’assistenza legale fornita in questo settore dallo Studio, si realizza prestando scrupolosa attenzione ai problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante interesse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli istituti giuridici in materia.

Peculiarità dello Studio è altresì l’attenzione prestata alle questioni di diritto internazionale relative tanto al riconoscimento delle sentenze e della giurisdizione straniera in materia di status delle persone e di diritto di famiglia, quanto all’interpretazione ed applicazione di quel complesso di norme che va dal diritto internazionale pattizio alla normativa eurounitaria di riferimento, con particolare riguardo al regolamento n. 2201 del 27 novembre 2003.

Scioglimento unioni civili e contratti di convivenza

L’attività dello studio si concentra tanto sulla fase prodromica rispetto alla stipula dell’unione civile – e, dunque, relativa all’attività di consulenza prestata a chi volesse meglio approfondire gli aspetti della nuova normativa – quanto sulla fase patologica, ovvero allo scioglimento dell’unione civile.

La legge 20 maggio 2016 n. 76, disciplina anche la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti molti dei diritti riconosciuti ai coniugi uniti in matrimonio.

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza ai conviventi di fatto al fine di far comprendere, ed applicare al meglio, gli strumenti offerti dalla nuova normativa, ivi compresa la possibilità di redigere i c.d. contratti di convivenza ex art. 1, comma 50, l. 76/2016. Tali contratti sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In altri termini, i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, che lo Studio valuta caso per caso, a seconda delle diverse fattispecie, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.

Tutela dei minori

Particolare cura viene posta dallo Studio riguardo la tutela dei minori in ambito familiare e per l’esecuzione in loro favore delle statuizioni rese dal tribunale in caso di separazione e di divorzio dei genitori.

Assoluto rilievo assume, in proposito, la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che è andata ad incidere profondamente nella materia dell’affidamento della prole nel caso in cui venga meno il vincolo coniugale tra i genitori, introducendo l’istituto dell’affido congiunto come regola e direttiva generale per il giudice, da osservare nell’interesse specifico del minore.

Vengono, altresì, trattate dallo Studio le iniziative processuali avanti il giudice tutelare, nel caso in cui il minore rimanga privo dei genitori o nel caso in cui questi siano incapaci di esercitare la responsabilità su di esso, o ancora per l’ottenimento di provvedimenti a tutela del patrimonio del minore medesimo.

Attiene alla tutela dei minori anche l’esperimento delle procedure atte ad ottenere il riconoscimento giudiziale o volontario dei figli da parte dei genitori naturali.

Sottrazione internazionale di minori

L’attività dello studio si incentra, altresì, sulla predisposizione e l’adozione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e finalizzati alla protezione del minore in caso di uso distorto della responsabilità genitoriale. In questo ambito lo Studio si è contraddistinto per alcune battaglie che hanno avuto una vasta eco anche sulla stampa nazionale, portate avanti in materia di illecito trasferimento o mancato rientro di minori all’estero, materia questa regolata dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e dalla Convenzione di Lussemburgo dello stesso anno, entrambe rese esecutive nel nostro ordinamento con la legge n. 64 del 15 gennaio 1994, come integrate dal già citato regolamento comunitario n. 2201/2003.

Adozioni nazionali e internazionali

Con una pluriennale esperienza nel campo, lo Studio cura gli adempimenti relativi all’adozione e affidamento di minori italiani o stranieri.

I professionisti si occupano non solo degli aspetti burocratici dinanzi ai tribunali competenti ma guidano i futuri genitori anche sugli aspetti più pratici, riguardanti soprattutto le adozioni internazionali, grazie alla rete di relazioni maturata in anni di esperienza (ad es. con la Commissione per le adozioni internazionali).

Procedimento di nullità del matrimonio canonico

Lo Studio offre anche assistenza nei procedimenti di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico. Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale ad opera del Tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio. Tecnicamente si tratta di un “riconoscimento di nullità”.

Infatti, secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione dello stesso. Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi scaturenti dal coniugio.

L’Avvocata Valentina Rao esercita dinanzi al Tribunale ecclesiastico del Triveneto.